CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 1973
Cassazione n. 04165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.BARRANCA Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Trani che lo aveva riconosciuto responsabile della detenzione in concorso di un quantitativo di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina rinvenuto all'interno di una villa che gli era stata concessa in comodato e lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 40.000 di multa. 2. La Corte di Appello di Bari procedeva alla ricostruzione della se- quenza dei fatti che avevano portato al rinvenimento dello stupefacente in area esterna ma adiacente all'abitazione e a collegare la presenza del sud- detto stupefacente ai rapporti tra il BARRANCA, che aveva lasciato la villa poco prima che venisse eseguita la perquisizione, e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, che aveva offerto la villa nella disponibilità del BARRANCA che vi si era trat- tenuto per alcuni mesi. Poneva poi in evidenza una serie di elementi fattuali (in ordine alla disponibilità delle chiavi della villa, del rinvenimento in loco di uno dei fratelli del [OSCURATO:PERSONA], intento a sistemare l'immobile che era stato lasciato dal BARRANCA, che si era immediatamente allontanato alla vista delle forze dell'ordine, alla impossibilità di contattare il BARRANCA a seguito del rinvenimento dello stupefacente), logici e dichiarativi (tra cui le ammis- sioni parziali del BARRANCA, successivamente tratto in arresto, il quale aveva riferito di essere consapevole della presenza dello stupefacente nella villa e di conoscerne l'origine e la destinazione finale, trattandosi di investi- mento operato dal [OSCURATO:PERSONA] per liberarsi da una situazione debitoria). In ragione di tali propalazioni, che il giudice distrettuale non interpretava quali semplici confidenze del [OSCURATO:PERSONA] al BARRANCA, tenuto conto che quest'ul- timo era stato ospite nella villa del primo senza versare alcun corrispettivo e ben consapevole della presenza dello stupefacente nella parte esterna della villa tanto da avere affermato che pensava che alla sua partenza lo stupefa- cente sarebbe stato posto all'interno della villa, il giudice distrettuale ricono- sceva nel BARRANCA la veste di custode della villa e della droga in attesa della successiva movimentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], laddove il ricor- rente ben avrebbe potuto svolgere on line le sue abituali attività di compra- vendita di prodotti floricoli, e al contempo sorvegliare lo stupefacente, la- sciato fuori dall'abitazione proprio per non destare sospetti a carico dell'oc- cupante. La pena veniva poi determinata mediante un discostamento dal minimo editale in ragione della rilevanza ponderale dello stupefacente.Veniva escluso al BARRANCA il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del BARRANCA mediante un unico articolato motivo di ricorso con il quale denuncia vizio motivazionale e erronea valutazione della prova indizia- ria con riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che e alla misura del trattamento sanzionatorio. 3.1 Assume in particolare il vizio di motivazione illogica e contradditto- ria in relazione alla ricostruzione operata dalla corte di Appello che omette di considerare che, se il BARRANCA avesse svolto il ruolo di custode della droga, non avrebbe abbandonato la villa consegnando le chiavi a un parente del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era presente al rilascio, lasciando lo stupefacente incustodito, né risulta plausibile che fosse stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a chie- dere al ricorrente di lasciare libero l'immobile in mancanza di altro soggetto in grado di custodire lo stupefacente. Risulta al contrario verosimile che il BARRANCA si fosse allontanato volontariamente dall'immobile dopo avere appreso che era presente lo stupefacente. Sotto diverso profilo la difesa dell'imputato evidenzia come la sentenza di appello non era stata in grado di argomentare la natura del patto corrente tra i due imputati e gli obblighi sugli stessi gravanti, laddove non vi era neppure certezza su quali fossero i soggetti che detenessero le chiavi dell'abitazione e quelli che ne facessero abitualmente accesso e che quindi potevano avere contezza dello stupefa- cente, tenuto conto delle parziali ammissioni e delle contraddizioni in cui erano incorsi alcuni dei testimoni. Assume pertanto che, in assenza della gravità e della precisione indiziaria, il BARRANCA avrebbe dovuto essere mandato assolto dal reato di detenzione in concorso dello stupefacente, per non essere stata raggiunta una prova di reità oltre ogni ragionevole dubbio. 3.2 Assume inoltre carenza motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura del trat- tamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso, che si suddivide in distinte articolazioni, risulta nel complesso infondato e deve essere rigettato.2. Quanto alle censure concernenti l'affermazione di responsabilità del BARRANCA a titolo concorsuale nella detenzione dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione allo stesso concessa in uso dal [OSCURATO:PERSONA], le stesse sono ma- nifestamente infondate in quanto tese a ottenere in sede di legittimità una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali esaminati in termini con- grui sotto il profilo logico giuridico dal giudice distrettuale. I giudici di merito con argomenti invero privi di illogicità e contraddit- torietà evidenti hanno delineato il contenuto dell'apporto contributivo del BARRANCA, in termini di agevolazione nel reato plurisoggettivo alla deten- zione con finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto nell'area esterna all'abitazione ove aveva dimorato per lungo tempo, che gli era stata con- cessa in uso precario dal [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che le motivazioni della pro- nuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vi- cenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche conte- nute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sen- tenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nes- suna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, ri- chiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità. 2.1 Invero i giudici di merito hanno vagliato tutti i profili, oggi ripro- posti, della ricostruzione difensiva e rispetto a tale motivazione il primo mo- tivo di ricorso omette ogni specifico confronto critico. 2.2 Errata è inoltre la ulteriore deduzione della parte ricorrente che riconduce la condotta del BARRANCA alla ipotesi di connivenza non punibile laddove, pure nella consapevolezza dell'altrui condotta delittuosa, non solo non avrebbe realizzato alcuna azione contributiva, ma avrebbe serbato un atteggiamento del tutto inerte, in assenza di obblighi giuridici di intervento o di segnalazione, inefficiente sia pure al rafforzamento dell'altrui proposito criminoso (sez.4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv.280244).Invero è stato riconosciuto che, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento, ma anche quando assuma i caratteri della condotta di agevolazione, laddove il reato sarebbe ugualmente realizzato, sebbene con una diversa distribuzione di compiti tra i correi, ovvero con maggiori difficoltà o incertezze di riuscita (sez.4, n.52791, del 8/11/2018, Barbato, Rv.274521-01; sez.5, n.21082 del 15/04/2004, Terreno, Rv.229200). 2.3 Orbene la corte distrettuale ha declinato correttamente i principi sopra evidenziati richiamando, a sostegno del proprio convincimento, le am- missioni dello stesso imputato che aveva dichiarato di essere a conoscenza della presenza dello stupefacente, riferendo particolari sulla natura della so- stanza, su come il [OSCURATO:PERSONA] se la fosse procurata, sulle modalità di confe- zionamento, sulla sua verosimile destinazione e sulle ragioni per cui il BO- RAGINE aveva acquistato lo stupefacente (per fare fronte ad una situazione debitoria), finendo inoltre per riconoscere che aveva alloggiato gratuita- mente nella villa proprio perché "sapeva queste cose". 2.4 A fronte di tali emergenze appare coerente con i principi della logica la deduzione dei giudici di merito secondo cui tali circostanze, unitamente alle peculiari modalità di rilascio dell'immobile, implicano non soltanto che il BARRANCA fosse consapevole della presenza della droga in area esterna all'abitazione, ma necessariamente che avesse fornito un proprio contributo nella custodia dello stupefacente, tenuto altresì conto che il comodato dell'immobile non aveva una alternativa giustificazione plausibile. 2.5 Quanto poi alla qualificazione giuridica di tale contributo, trattandosi di assistenza prestata consapevolmente a soggetto che tiene una condotta illecita, avente natura permanente (quale la ipotesi di detenzione di cui all'art.73 comma 1 e 4 Dpr 309/90), la stessa si risolve necessariamente in un concorso nel reato, quantomeno a carattere morale (Sez.Un., n.36258 del 24/05/2021, Biondi, Rv.253151; sez.2, n.282 del 21/09/2021, Aiello, Rv.282510-01). 3. Manifestamente infondata è poi l'articolazione del motivo di ricorso che investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ragionamento dei giudici di merito risulta privo di fratture logiche, laddove Il mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima- mente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). 3.1 II giudice distrettuale ha comunque rappresentato che se da un lato i criteri di cui all'art.133 comma 2 cod.pen. sono volti a valorizzare la con- dotta dell'imputato anche successiva al reato nondimeno, nella specie, le ammissioni del BARRANCA intervenute nel corso del procedimento, in ra- gione della loro parziarietà e delle motivazioni che le giustificavano, non erano indicative di un ravvedimento ma erano improntate ad una finalità utilitaristica, così da non risultare idonee a giustificare il suddetto riconosci- mento (sez.1, n.35703 del 07/05/2017, Lucaioli, Rv.271454; sez.6 n.11732 del 27/01/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252229). Al contempo la Corte di appello ha evidenziato gli elementi che depo- nevano a sfavore del riconoscimento del suddetto beneficio, quali la gravità della condotta e l'assenza di collaborazione con l'autorità giudiziaria. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle at- tenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento proces- suale). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr