CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato l'ordinanza di applicazione della misura della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la partecipazione alla decisione di revoca, come componente del Tribunale, anche del Magistrato che ha disposto in precedenza la sospensione della misura alternativa non integra nullità del provvedimento; rilevato che il ricorrente avrebbe potuto proporre dichiarazione di ricusazione; che in assenza dell'attivazione di questo meccanismo non può ora dolersi con il ricorso avverso il provvedimento conclusivo; rilevato che, secondo quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità, "non costituisce una causa di nullità generale attinente alle condizioni di capacità del giudice (art. 178 lett. a) cod. proc. pen.), la partecipazione all'udienza camerale del tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunziarsi sulla revoca, del magistrato di sorveglianza, il quale in precedenza abbia adottato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della misura alternativa alla detenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato tuttavia che, in questo caso, alla parte interessata é attribuita la facoltà di ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza)" - Sez. 1, n. 3039 del 13/01/2005, Rv. 230789 -; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il consllolie estensore Il p