CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Nuccio) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché all'esclusione dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità (pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 134icembre 2024 Il ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].RA 1 33 GEs f tz5