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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15527/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]„ ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.; mancanza di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla scelta dei giudici di discostarsi dal minimo edittale della pena.

Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di dosimetria della pena e di limiti del sindacato di legittimità da esperirsi su tale aspetto, io giurisprudenza della Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita e quella che si esprime con formule sintetiche ove la pena, come nel caso in esame, non si discosti dal valore medio edittale (cfr. Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464:"Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197:"La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.").

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5532 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]„ ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.; mancanza di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla scelta dei giudici di discostarsi dal minimo edittale della pena. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di dosimetria della pena e di limiti del sindacato di legittimità da esperirsi su tale aspetto, io giurisprudenza della Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita e quella che si esprime con formule sintetiche ove la pena, come nel caso in esame, non si discosti dal valore medio edittale (cfr. Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464:"Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197:"La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5532 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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