CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva, èmanifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, nel rispetto dellasentenza rescindente, ha congruamente argomentato circa la sussistenza deipresupposti applicativi della suddetta aggravante, conformemente ai principi didiritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, evidenziando la gravità delfatto per cui si procede, realizzato in tempo di notte, la presenza di numerosiprecedenti anche specifici accertati con dieci sentenze irrevocabili tra il 1998 e il2010, per lo più omogenei, oltre che in materia di armi e di tentativo di omicidioe danneggiamento seguito da incendio. La Corte di appello ha, quindi,evidenziato che la condotta in esame non poteva essere qualificata comeoccasionale, tanto più che l’evasione in contestazione veniva realizzata quando sitrovava agli arresti domiciliari per la violazione delle prescrizioni relative allasorveglianza speciale, così dimostrandosi che le precedenti condanne e la stessaespiazione della pena non avevano sortito alcun effetto rieducativo, mentrel’evasione aveva confermato la radicata devianza dello stesso, così dimostrandosila sua maggiore pericolosità e la sua radicata inclinazione al delitto;considerato che il ricorso -oltre che manifestamente infondato- si presentacome una mera rivalutazione delle emergenze processuali, fondata sullavalorizzazione della distanza intercorsa rispetto ai precedenti penali, senzatuttavia confrontarsi con i plurimi elementi, concreti e attuali, considerati dallacorte di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]