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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32530/2026

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11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13487-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.48 e 479 in relazione all'art.476 co.2 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto all'asserita incompatibilità del giudice Perrotta — è inammissibile perché è principio granitico della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento da questi adottato, ma costituisce unicamente motivo di astensione o di ricusazione che dev'essere fatto valere a norma degli artt. 37 e ss. cod. proc. pen., anche nel caso in cui il procedimento sia trattato con rito cartolare, atteso che la parte, cui è comunicata la fissazione dell'udienza, ha la possibilità di chiedere la celebrazione in presenza e di conoscere la composizione dell'organo giudicante (Sez. 6, n. 39509 del 28/10/2025 Ud. (dep. 09/12/2025 ) Rv. 289032 - 01).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto all'errata valutazione degli elementi di prova è del tutto aspecifico rispetto alle ragioni poste a fondamento della conferma del verdetto assolutorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13487-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.48 e 479 in relazione all'art.476 co.2 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto all'asserita incompatibilità del giudice Perrotta — è inammissibile perché è principio granitico della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento da questi adottato, ma costituisce unicamente motivo di astensione o di ricusazione che dev'essere fatto valere a norma degli artt. 37 e ss. cod. proc. pen., anche nel caso in cui il procedimento sia trattato con rito cartolare, atteso che la parte, cui è comunicata la fissazione dell'udienza, ha la possibilità di chiedere la celebrazione in presenza e di conoscere la composizione dell'organo giudicante (Sez. 6, n. 39509 del 28/10/2025 Ud. (dep. 09/12/2025 ) Rv. 289032 - 01). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto all'errata valutazione degli elementi di prova è del tutto aspecifico rispetto alle ragioni poste a fondamento della conferma del verdetto assolutorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M
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