CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 00213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA th, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado, con la quale il suddetto imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. 2. Dopo la proposizione del ricorso risulta presentata rituale rinunzia all'impugnazione, con atto sottoscritto dall'imputato in data 11 aprile 2022, trasmesso a mezzo PEC dalla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] N.C.P. "G. BACCHIDDU" di Sassari. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma primo, lettera d) e 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R6n il 13 settembre 2022 Il consigliere esterisore Il Presidente