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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19157/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/06/2022 del GIUD.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 29 giugno 2022 il magistrato di sorveglianza di Bologna ha revocato a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a detenzione domiciliare, l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per due ore, nel pomeriggio, ogni giorno.

La modifica è motivata in ragione dell'accertamento compiuto in data 26 giugno 2022 dalla polizia giudiziaria che, nella mattinata, non aveva trovato il detenuto presso la sua abitazione.

2. Ha proposto reclamo, qualificato come ricorso per cassazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto impugnato.

La decisione era stata fondata su un presupposto di fatto non corrispondente alla realtà, perché in relazione all'orario dei controlli compiuti Serratore si trovava presso la sua abitazione ovvero nelle sue pertinenze, come documentato dalla dichiarazione scritta di una vicina di casa.

Inoltre, la condotta del Serratore non aveva mai dato luogo a rilievi di sorta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo non consentito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

1. Si deve premettere che, a norma dell'art. 47 -ter, comma 4, ord. pen., "Il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. ...

Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.".

Inoltre, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di modifica delle modalità della detenzione domiciliare è consentito, ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale, l'impugnazione mediante ricorso per cassazione per violazione di legge (Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922; Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).2.

Il ricorso contesta la sussistenza del dato fattuale posto a fondamento del provvedimento di modifica, in pejus, delle modalità della detenzione domiciliare, e quindi sollecita il collegio ad una nuova valutazione del merito della decisione, non consentita in questa sede di legittimità.

La proponibilità di ricorso per cassazione limitato a motivi che denuncino violazione di legge consente, quindi, la denuncia dell'assenza di motivazione, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., ovvero della violazione dell'art. 284 cod. proc. pen., che disciplina le specifiche modalità della detenzione domiciliare, ovvero di altre norme di legge che vengano a incidere sulle modalità della misura.

Non è consentito, invece, un sindacato sulla motivazione del provvedimento del magistrato, che non sia limitato al rilievo dell'assenza o mera apparenza di giustificazione, né, tanto meno, un controllo sulla sussistenza dei dati fattuali posti a fondamento della decisione.

3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/06/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 29 giugno 2022 il magistrato di sorveglianza di Bologna ha revocato a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a detenzione domiciliare, l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per due ore, nel pomeriggio, ogni giorno. La modifica è motivata in ragione dell'accertamento compiuto in data 26 giugno 2022 dalla polizia giudiziaria che, nella mattinata, non aveva trovato il detenuto presso la sua abitazione. 2. Ha proposto reclamo, qualificato come ricorso per cassazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. La decisione era stata fondata su un presupposto di fatto non corrispondente alla realtà, perché in relazione all'orario dei controlli compiuti Serratore si trovava presso la sua abitazione ovvero nelle sue pertinenze, come documentato dalla dichiarazione scritta di una vicina di casa. Inoltre, la condotta del Serratore non aveva mai dato luogo a rilievi di sorta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo non consentito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. Si deve premettere che, a norma dell'art. 47 -ter, comma 4, ord. pen., "Il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. ... Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.". Inoltre, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di modifica delle modalità della detenzione domiciliare è consentito, ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale, l'impugnazione mediante ricorso per cassazione per violazione di legge (Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922; Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).2. Il ricorso contesta la sussistenza del dato fattuale posto a fondamento del provvedimento di modifica, in pejus, delle modalità della detenzione domiciliare, e quindi sollecita il collegio ad una nuova valutazione del merito della decisione, non consentita in questa sede di legittimità. La proponibilità di ricorso per cassazione limitato a motivi che denuncino violazione di legge consente, quindi, la denuncia dell'assenza di motivazione, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., ovvero della violazione dell'art. 284 cod. proc. pen., che disciplina le specifiche modalità della detenzione domiciliare, ovvero di altre norme di legge che vengano a incidere sulle modalità della misura. Non è consentito, invece, un sindacato sulla motivazione del provvedimento del magistrato, che non sia limitato al rilievo dell'assenza o mera apparenza di giustificazione, né, tanto meno, un controllo sulla sussistenza dei dati fattuali posti a fondamento della decisione. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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