CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13777/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epi- grafe, deducendo, con un primo motivo, estinzione del reato ex art. 129 cod.proc.pen. per carenza della condizione di procedibilità per intervenuta remis- sione della querela e contestuale accettazione della remissione e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli elementi costitu- tivi della fattispecie di cui all'ad'. 590 cod.pen. con riguardo all'elemento oggettivo del rapporto di proprietà e detenzione tra l'imputata e l'animale che ha arrecato le lesioni alla p.o. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Va rilevato che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela ex art. 152 cod. pen., come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa. La remissione di querela, in- tervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, deter- mina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempesti- vamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto (tra le altre, Sez. 3, n. 9154, 17/12/2020, dep.08/03/2021, Durante, Rv. 281326 - 01 e Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01) 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto. Le spese del procedimento vanno poste a carico della parte querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen., P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per re- missione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così decis