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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02207/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e C. s.n.c., con sede in Trevico,in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via E. Fermi n. 80. Ricorrente contro Comune di Bari, in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Nizza n. 53. Controricorrente avverso la sentenza n. 2057/2022del Tribunale di Bari, pubblicata il 25. 5. 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 dicembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 341/2023.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 2057del 25. 5. 2022il Tribunale di Bari rigettò l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e C. s.n.c. per la riforma della decisione di primo grado,che aveva respinto la sua opposizione avverso il verbale che, quale proprietaria dell’automezzo, le aveva contestato la violazione dell’art. 179, comma 2, codice della strada, commessa il 13. 7. 2018, per avvenuta circolazione del mezzo senza inserimento nel cronotachigrafo della carta personale del conducente, ed irrogatola sanzione di euro 864,60. Il Tribunale, per quanto qui ancora rileva, motivò la decisione affermando che il verbale di contestazione della infrazione era stato notificato alla società sanzionata tempestivamente entro il termine di 90 previsto dall’art. 201 codice della strada, tenuto conto che il mezzo era stato fermato in data 30. 7. 2018, che la violazione era stata accertata in data 18. 8. 2018, quando dall’esame dei dati estratti dal cronotachigrafoera stato verificato che il 13 . 7. 2018 il mezzo era stato condotto senza inserimento della scheda personale del conducente, e che il verbale di accertamento era stato inviato a mezzo posta con consegna del plico il 19. 10. 2018. Nel caso di specie, infatti, la decorrenza del termine di cui all’art. 201 citato doveva individuarsi nel momento in cui l’Amministrazione, dopo l’estrazione ed esame dei dati contenuti nel cronotachigrafo, aveva potuto accertare la sussistenza della violazione. Precisò altresì che, poiché tale termine doveva ritenersi osservato anche nel caso in cui si fosse ritenuto fondato l’assunto della società appellante secondo cui la notifica del verbale sarebbe avvenuta il 6. 11. 2018, la querela di falso dalla stessa presentata avverso la relata di notifica del 19. 10. 2018 era irrilevante. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 28. 12. 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e C.s.n.c., sulla base di tre motivi. Il comune di Bari ha notificato controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. R.G. N. 341/2023.Il primo e secondo motivo diricorso, che denuncia no violazione dell’art. 201 codice della strada, censuranola sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale decorreva nel caso di specie, attesa la necessità del compimento delle operazioni di verifica dei datiestratti dal cronotachigrafo, dal momento in cui esse erano stateultimate, coincidente con la data del 18. 8. 2018. Si sostiene,in contrario, che l’art. 201 citato è chiaro nell’indicare c he tale termine decorra dalla commissione della infrazione, risalente al 13. 7. 2018, e che, anche a voler considerare la particolarità della fattispecie, il dies a quopoteva al più essere spostato alla data in cui gli agenti avevano estratto i dati del cronotachigrafo, vale a dire il 30. 7. 2018. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, non meritano di essere accolti. Il Tribunale, dopo avere rilevato che dalla relata di notifica del verbale di contestazione della violazione, risultavache esso era stato spedito il 19. 10. 2018, ha precisatoche, anche a voler considerare come data di spedizione del verbale quella indicata dalla opponente, vale adire il 6. 11. 2018, il termine di decadenza risultava comunque rispettato, dovendo esso farsi decorrere, nel caso di specie, dal momento in cui erano state ultimate le operazioni necessarie per l’accertamento della infrazione, consistenti nella estrazioneed esame dei dati conte nuti nel cronotachigrafo, i cui risultati erano pervenuti all’amministrazione in data 18. 8. 2018. Per tale ragioneha ritenuto priva di rilievo pratico la querela di falso proposta dalla opponente avverso la relata di notifica del 19. 10. 2018. Il Tribunale ha ritenuto quindi giustificata la contestazione differita del verbale, rispetto alla data del controllo sull’automezzo, avvenuto il 30.7. 2018, essendo pacifico che la violazione non riguardava ilconducente del mezzo pres en te al momento dell’effettuato controllo, ma quello,rimasto ignoto, che ne era alla guida il 13.7. 20 18, e che la sussi s tenza della violazione era per l’appunto R.G. N. 341/2023.emersa successivamente, a seguito di un’attenta analisi dei dati registrati nel cronotachigrafo. Sulla base di tali circostanze puntualmente riportate dalla sentenza impugnata e tenuto conto dell’oggetto della violazione, consistito nella guidada parte di soggetto rimasto ignoto dell’automezzo di proprietà della società opponente senza previo inserimento nell’apparecchio della carta personale del conducente, il ragionamento svolto dal Tribunale si sottrae alle censur e sollevat e , avendo fatto co rretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la data di accertamento della violazione amministrativa, da cui decorre il termine stabilito dalla legge per la sua contestazione all’incolpato, non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell’illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 18574 del 2014; Cass.n. 26734 del 2011 ). Tale principio risulta inoltre specificamente seguito anche in relazione alle violazioni del codice della strada accertate mediante l’estrazione dei dati contenuti nel cronotachigrafo presente nel mezzo, essendosi precisato, anche mediante richiamo alla circolare del Ministero dei Trasporti del 27. 7. 2011, prot. 15598, in armonia con il Regolamento CE 561/2006, che in tali fattispecie è consentita la contestazione differita, “ in ragione del tempo necessario al download dei dati e delle difficoltà concernenti l'esame degli stessi“, decorrendo da l compimento di queste operazioni il termine di notifica della contestazione prescritto dall’art. 201 codice della strada ( Cass. n. 36429 del 2021 ). La tesi sostenuta dalla società ricorrente non può pertanto essere condivisa. Il termine per la contestazione non può farsi decorrere dalla data del fatto, per la ragione evidente che in tale momento la violazione è ancora ignota, essendo emersa solo successivamente; né può farsi decorrere comunque dall’operazione materiale di download dei dati del cronotachigrafo, stante la necessità del loro esame ai fini R.G. N. 341/2023.dell’accertamento di eventuali infrazioni, che, richiedendo un controllo sui dati registrati per un periodo di diversi giorni, non può evidentemente essere compiuto direttamente dagli agenti che effettuano il controllo su strada dell’automezzo, fermo il principio che esso deve essere svolto in un termine ragionevolmente breve. In contrario non vale richiamare il principio, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disposizione generale in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dall'art. 14 legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla regolamentazione speciale prevista in materia di infrazioni delle norme sulla circolazione stradale, di cui agli artt. 200 e 201 codice della strada. Invero, il citato art. 200, al comma 1,dispone, in via generale, che la violazione "fuori dei casi di cui all'art. 201, comma 1-bis, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata" tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta, trovando altrimenti applicazione il successivo art. 201. Il senso della locuzione "quando è possibile" è chiarito dall'art. 384 reg. esec. codice della strada, che indica “a titolo esemplificativo“ alcuni casi, tra cui, alla lett. f), l ’ipotesi dell’accer tamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Nel caso concreto ciò è quanto avvenuto, atteso che, dalla ricostruzione del fatti accolta dalla sentenza impugnata, risulta che la violazione è stata accertata, a seguito dell’esame dei dati del cronotachigrafo, in assenza sia del proprietario dell’automezzo che dell’autore della infrazione, rimasto ignoto. La contestazione, in altre parole, non poteva essere immediata, anche perché l’autista del mezzo fermato al momento del controllo non era il trasgressore. La sentenza impugnata si sottrae pertanto alle censure sollevate, essendosi conformata a questi principii. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 355 c.p.c. , lamentando che il Tribunale non abbia dato ingresso alla querela di falso R.G. N. 341/2023.avanzata dalla odierna ricorrente avverso la relazione di notifica del verbale in data 19. 10. 2018. Il motivo, che la ricorrente stessa dichiara subordinato all’accoglimento dei precedenti motivi, va dichiarato assorbito in considerazione delle ragioni per cui essi sono stati respinti. Ed invero appare corretta l’argomentazione spesa dal Tribunale, laddove ha rilevato l’irrilevanza della querela di falso presentata dalla opponente avverso il verbale di notifica della contestazione del 19. 10. 2018, atteso che, dovendo il dies a quodel termine di novanta giorni farsi decorrere dal 18. 8. 2018, esso sarebbe stato comunque osservato anche nel caso in cui, come dedotto dalla ricorrente, la spedizione fosse avvenuta non il 19. 10. 2018 ma il 6. 11. 2018. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così d
Sentenza Cassazione n. 02207/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris