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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08228/2026

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S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTI,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA n.350/2022 depositata il 06/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'estratto di posizione debitorianotificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e le cartelle di pagamento relative a tasseautomobilistiche per gli anni 2006-2010, eccependo la prescrizionetriennale e la nullità delle notifiche.

La concessionaria eccepival'inammissibilità del ricorso, depositando documentazione perdimostrare la regolarità delle notifiche.2.

Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 1749/2023Numero sezionale 8286/2025Numero di raccolta generale 8228/2026L’Aquila, l’impugnazione dell’estratto di ruolo veniva dichiarataData pubblicazione 02/04/2026inammissibile, ritenendo rituale la notificazione degli attipresupposti indicati nello stesso.3. [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila, adita inappello dal contribuente, rigettava l'appello con sentenza n.350/2022, ritenendo valide le notifiche effettuate e applicabile untermine di prescrizione diverso (art. 3 D.L. n. 2/1986).4.

Avverso siffatta pronunzia il contribuente propone ricorso percassazione, affidandosi ad un unico motivo.5.

La concessionaria ha depositato controricorso e, in prossimitàdell’adunanza camerale, memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, il contribuente assume, sotto ilprofilo di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 60 co. 1lett. e) D.P.R. 600/73 e art. 1 e ss.

Legge n. 890/1982,lamentando che la CTR avesse ritenuto valide le notifiche degli attipresupposti, nonostante la mancata produzione del CAD(Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]) disattendendo quantoaffermato dalla la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.10012/2021) che ha stabilito che la CAD è necessaria anche per lenotifiche effettuate direttamente dal concessionario a mezzo posta.Evidenzia che la documentazione prodotta dalla concessionaria nonsia idonea a dimostrare la regolarità delle notifiche, né le ricercheeffettuate dal messo notificatore.

Assume, inoltre, che alcunenotifiche siano state indirizzate a soggetti diversi dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

Ilricorrente sostiene che, a causa della nullità delle notifiche, siamaturata la prescrizione triennale per le tasse automobilistiche,come previsto dalla normativa vigente.

Si duole, altresì, che CTRabbia erroneamente applicato il termine di prescrizione previstodall’art. 3 D.L. n. 2/1986, ignorando la giurisprudenza consolidatadella Corte di Cassazione.2 di 5Numero registro generale 1749/2023Numero sezionale 8286/20251.1 Orbene, in ragione dello jus superveniens (tenuto conto che ilNumero di raccolta generale 8228/2026ricorso di primo grado è stato notificato il 20/12/19, mentDraeta qpuubbelicllaozio ne 02/04/2026di secondo grado è del 23/9/21), costituito comma 4 bis dell’art.12DPR 602/1973 (comma aggiunto dall’art. 3-bis, comma 1, D.L. 21ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2021, n. 215.

Successivamente, il presente comma èstato così sostituito dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 29 luglio 2024, n.110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto dispostodall’art. 19, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 110/2024.), cosìcome interpretato dalle SS.UU di questa Corte con la sentenzan.26283/2022 e, quindi, applicabile anche ai giudizi pendenti,occorre preliminarmente rilevare la carenza di interesse ad agire exart.100 c.p.c. in capo al contribuente all’impugnazione dell’estrattodel ruolo, oggetto del presente giudizio (ad esso essendo del tuttoassimilabile l’estratto debitorio), con conseguente assorbimentodell’unico motivo di ricorso.1.2 Al riguardo, va evidenziato che questa Corte (v.

Cass., SS.UU, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01), ha affermato che"in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n.146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021),selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, haplasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura'dinamica' che, come tale, può assumere una diversaconfigurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momentodella decisione; la citata disposizione, dunque, incide sullapronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato,nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessionenei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nelgrado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.3 di 5Numero registro generale 1749/2023Numero sezionale 8286/2025372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio dellaNumero di raccolta generale 8228/2026relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora oDcactao prurbbalincaozio ne 02/04/2026accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio".1.3 Va altresì rammentato che C. Cost. n. 190 del 2023 hadichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionaledell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, così comemodificato dall'art. 3-bis D.L. n. 146 del 2021, conv. in L. n. 215del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e117 Cost..1.4 Il contribuente non ha allegato, dinanzi a questa SupremaCorte, alcun concreto interesse, anche "medio tempore"sopravvenuto, ad impugnare l'estratto di ruolo, in relazione alleipotesi pregiudizievoli contemplate dal citato art.12 comma 4 bis,dalla lett. a) alla lett. f), introdotte dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 29luglio 2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi diquanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.110/2024.1.5 Va aggiunto che il rilievo è praticabile di ufficio nella presentesede non essendovi stata una pronuncia espressa, in sede dimerito, sull’ammissibilità del ricorso e dovendosi ritenere lapredetta questione avere natura fondante (cfr. Cass. Sez.

Un. n..24172/2025).1.6 Ne consegue l'inammissibilità "ex se" ed "ab origine"dell'azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo delgiudizio per difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c., comedeclinato dal citato art.12 comma 4 bis.1.7 La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio evisto l’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., va dichiaratal’inammissibilità del ricorso originario.2.

Valutato l'esito complessivo della lite in ragione dello iussuperveniens, sussistono giustificati motivi per la compensazioneintegrale delle spese dei due gradi di merito e di quello di4 di 5Numero registro generale 1749/2023Numero sezionale 8286/2025Numero di raccolta generale 8228/2026legittimità.Data pubblicazione 02/04/20263.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13comma 1 quater del DPR 115/2002 considerato che il ricorso incassazione è stato notificato in data anteriore rispetto allanovellazione del comma 4 bis dell’art.12 DPR 602/73 nella suainammissibilità.

P.Q.Mla Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso originario e cassasenza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente tra leparti le spese di entrambi i gradi del giudizio e di quello dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTI,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA n.350/2022 depositata il 06/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'estratto di posizione debitorianotificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e le cartelle di pagamento relative a tasseautomobilistiche per gli anni 2006-2010, eccependo la prescrizionetriennale e la nullità delle notifiche. La concessionaria eccepival'inammissibilità del ricorso, depositando documentazione perdimostrare la regolarità delle notifiche.2. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 1749/2023Numero sezionale 8286/2025Numero di raccolta generale 8228/2026L’Aquila, l’impugnazione dell’estratto di ruolo veniva dichiarataData pubblicazione 02/04/2026inammissibile, ritenendo rituale la notificazione degli attipresupposti indicati nello stesso.3. [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila, adita inappello dal contribuente, rigettava l'appello con sentenza n.350/2022, ritenendo valide le notifiche effettuate e applicabile untermine di prescrizione diverso (art. 3 D.L. n. 2/1986).4. Avverso siffatta pronunzia il contribuente propone ricorso percassazione, affidandosi ad un unico motivo.5. La concessionaria ha depositato controricorso e, in prossimitàdell’adunanza camerale, memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, il contribuente assume, sotto ilprofilo di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 60 co. 1lett. e) D.P.R. 600/73 e art. 1 e ss. Legge n. 890/1982,lamentando che la CTR avesse ritenuto valide le notifiche degli attipresupposti, nonostante la mancata produzione del CAD(Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]) disattendendo quantoaffermato dalla la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.10012/2021) che ha stabilito che la CAD è necessaria anche per lenotifiche effettuate direttamente dal concessionario a mezzo posta.Evidenzia che la documentazione prodotta dalla concessionaria nonsia idonea a dimostrare la regolarità delle notifiche, né le ricercheeffettuate dal messo notificatore. Assume, inoltre, che alcunenotifiche siano state indirizzate a soggetti diversi dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ilricorrente sostiene che, a causa della nullità delle notifiche, siamaturata la prescrizione triennale per le tasse automobilistiche,come previsto dalla normativa vigente. Si duole, altresì, che CTRabbia erroneamente applicato il termine di prescrizione previstodall’art. 3 D.L. n. 2/1986, ignorando la giurisprudenza consolidatadella Corte di Cassazione.2 di 5Numero registro generale 1749/2023Numero sezionale 8286/20251.1 Orbene, in ragione dello jus superveniens (tenuto conto che ilNumero di raccolta generale 8228/2026ricorso di primo grado è stato notificato il 20/12/19, mentDraeta qpuubbelicllaozio ne 02/04/2026di secondo grado è del 23/9/21), costituito comma 4 bis dell’art.12DPR 602/1973 (comma aggiunto dall’art. 3-bis, comma 1, D.L. 21ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2021, n. 215. Successivamente, il presente comma èstato così sostituito dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 29 luglio 2024, n.110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto dispostodall’art. 19, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 110/2024.), cosìcome interpretato dalle SS.UU di questa Corte con la sentenzan.26283/2022 e, quindi, applicabile anche ai giudizi pendenti,occorre preliminarmente rilevare la carenza di interesse ad agire exart.100 c.p.c. in capo al contribuente all’impugnazione dell’estrattodel ruolo, oggetto del presente giudizio (ad esso essendo del tuttoassimilabile l’estratto debitorio), con conseguente assorbimentodell’unico motivo di ricorso.1.2 Al riguardo, va evidenziato che questa Corte (v. Cass., SS.UU, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01), ha affermato che"in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n.146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021),selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, haplasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura'dinamica' che, come tale, può assumere una diversaconfigurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momentodella decisione; la citata disposizione, dunque, incide sullapronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato,nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessionenei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nelgrado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.3 di 5Numero registro generale 1749/2023Numero sezionale 8286/2025372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio dellaNumero di raccolta generale 8228/2026relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora oDcactao prurbbalincaozio ne 02/04/2026accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio".1.3 Va altresì rammentato che C. Cost. n. 190 del 2023 hadichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionaledell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, così comemodificato dall'art. 3-bis D.L. n. 146 del 2021, conv. in L. n. 215del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e117 Cost..1.4 Il contribuente non ha allegato, dinanzi a questa SupremaCorte, alcun concreto interesse, anche "medio tempore"sopravvenuto, ad impugnare l'estratto di ruolo, in relazione alleipotesi pregiudizievoli contemplate dal citato art.12 comma 4 bis,dalla lett. a) alla lett. f), introdotte dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 29luglio 2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi diquanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.110/2024.1.5 Va aggiunto che il rilievo è praticabile di ufficio nella presentesede non essendovi stata una pronuncia espressa, in sede dimerito, sull’ammissibilità del ricorso e dovendosi ritenere lapredetta questione avere natura fondante (cfr. Cass. Sez. Un. n..24172/2025).1.6 Ne consegue l'inammissibilità "ex se" ed "ab origine"dell'azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo delgiudizio per difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c., comedeclinato dal citato art.12 comma 4 bis.1.7 La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio evisto l’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., va dichiaratal’inammissibilità del ricorso originario.2. Valutato l'esito complessivo della lite in ragione dello iussuperveniens, sussistono giustificati motivi per la compensazioneintegrale delle spese dei due gradi di merito e di quello di4 di 5Numero registro generale 1749/2023Numero sezionale 8286/2025Numero di raccolta generale 8228/2026legittimità.Data pubblicazione 02/04/20263. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13comma 1 quater del DPR 115/2002 considerato che il ricorso incassazione è stato notificato in data anteriore rispetto allanovellazione del comma 4 bis dell’art.12 DPR 602/73 nella suainammissibilità. P.Q.Mla Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso originario e cassasenza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente tra leparti le spese di entrambi i gradi del giudizio e di quello dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia5 di 5
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