CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06664/2015 R.G. proposto da Comune di Cagliari, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Postumia, n. 1 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi, n.–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Sardegna n. 85/01/14 depositata il 4 marzo 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Ici - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 02L1.297), emesso dal Comune di Cagliari (d’ora in poi ricorrente), in relazione al pagamento dell’Ici dovuta per l’anno 2002 dal [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente); - in contestazione è il diritto all’esenzione Ici ex art. 7, comma 1, lettere a), c) e i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; - la CTP ha accolto il ricorso introduttivo, annullando l’avviso di accertamento; - la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni: • sussistono in capo al Consorzio tutti i requisiti per usufruire del diritto all’esenzione previsto dall’art. 7, comma 1, lettere a), c) e i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; • il consorzio è un ente strettamente collegato all’Università degli Studi di Cagliari, da ritenere riconducibile allo Stato; gli immobili sono destinati esclusivamente ad usi culturali; - il ricorrente propone ricorso fondato su tre motivi e deposita atto di rinuncia al ricorso, la controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 7, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992. Contesta il ricorrente che i consorzi e le università non possono essere ricompresi nella disposizione relativaall’esenzione ora richiamata. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis del d.P.R. n. 601 del 1973 e dell’art. 7, lett. c) del d.lgs. n. 504 del 1992. Si duole che la sentenza impugnata abbia recepito integralmente le ragioni del consorzio disattendendo le deduzioni svolte nei propri atti. Rileva che, tra gli immobili a fini culturali beneficiari dell'esenzione elencati dall'art. 5 bis sopra riportato, non rientrano quelli dell'odierno controricorrente. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 11 del regolamento del comune di Cagliari adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 21 aprile 2004, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Pur ammettendo che la disposizione di cui all'articolo 7, lett. i), sopra richiamata, nel riconoscere «l'esenzione ai fini Ici a tutti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi », ricomprende tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione anche i consorzi tra le università, evidenzia, tuttavia, che l'art. 7 sopra richiamato è stato integrato con l'art. 39 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 233 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, la quale stabilisce che l'esenzione si intende applicabile alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale. Evidenzia, quindi, che, ai fini dell'esenzione, rileva l'attività concretamente svolta dall'ente. Rileva, inoltre, che, in base al regolamento sopra richiamato, l'esenzione in questione si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, requisito che nel caso di specie non sembra sussistere in quanto, benché la titolarità degli immobili risulti in capo al consorzio università, invece, essi sono effettivamente utilizzati dall'università degli studi di Cagliari. 4. Deve essere preliminarmente esaminata l'istanza di rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente e sottoscritta per adesione anche dal controricorrente. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); in assenza di dette formalità, peraltro, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). Da quanto esposto segue la dichiarazione di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese del giudizio stante l’adesione del controricorrente all’istanza di rinunci