CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36167/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 R. D. 267/1942; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività dell'individuato trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della determinazione della pena base, del riconoscimento della contestata recidiva e del diniego di circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive; - manifestamente infondato, perché inerente ad assetti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d