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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11332/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.M. e l'annullamento con rinvio; il rigetto del ricorso della difesa.

Udito il difensore Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale della Libertà di Brescia, con ordinanza in data 18 ottobre 2022, respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Brescia datato 14 giugno 2022 che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente sino alla concorrenza della complessiva somma di C 330.000,00 in relazione al reato di riciclaggio allo stesso contestato. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia il pubblico ministero presso il tribunale di Brescia che l'indagato; il P.M. lamentava violazione di legge quanto all'esclusione in via incidentale nel provvedimento impugnato della ricorrenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di concorso in autoriciclaggio pure contestato al [OSCURATO:PERSONA] unitamente al Cirillo.

Deduceva al proposito che doveva ritenersi la sussistenza della gravità indiziaria, come pure dedotto nel ricorso avverso il provvedimento cautelare personale, stante la natura finanziaria dell'operazione. 1.3 L'Avv.to Forzani nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.: - nullità dell'ordinanza nel punto in cui aveva confermato l'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare reale ritenendo erroneamente che il sequestro fosse stato inizialmente disposto anche per il delitto di intestazione fittizia di cui all'art. 512 bis cod.pen. oltre che con riguardo al delitto di riciclaggio; viceversa, dalla lettura del dispositivo del provvedimento del G.I.P., risultava espressamente che il sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato disposto solo in relazione al delitto di cui al capo n.4, quello di riciclaggio della somma di C 330.000,00 senza alcun riferimento alla fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen.; - nullità dell'ordinanza nel punto in cui confermava il provvedimento genetico mantenendo il sequestro disposto per la somma di C 330.000,00 sui beni del ricorrente per il reato di cui al capo n.4 ed erronea applicazione della legge penale; al proposito si deduceva come secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il sequestro e la confisca del profitto in relazione al reato di riciclaggio sono applicabili solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere; inoltre, in riferimento alla fattispecie di reato in discussione, non poteva ritenersi operante il principio solidaristico così che, essendo solo Cirillo il dominus dell'operazione che aveva operato il trasferimento della somma di C 330.000,00 il ricorrente non risultava avere realizzato alcun profitto personale; in ogni caso, anche a volere ritenere che il profitto del reato di riciclaggio sia l'intero importo "ripulito", non poteva procedersi ad una duplicazione della sanzione penale aggredendo per lo stesso importo sia il patrimonio di Cirillo che quello del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso del pubblico ministero è inammissibile in quanto avanzato in carenza di interesse; ed invero il provvedimento impugnato ha disposto il rigetto dell'istanza di riesame con conseguente conferma integrale del provvedimento genetico in tema di sequestro a carico del [OSCURATO:PERSONA] così che dall'accoglimento del ricorso non potrebbe derivarne alcun effetto favorevole per la pubblica accusa.

Al proposito si è affermato che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274 - 01).

Principio ribadito anche in tema di provvedimenti cautelari personali essendosi stabilito che in tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero che si dolga esclusivamente della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per taluni dei delitti contestati, nel caso in cui l'ordinanza resa dal tribunale del riesame abbia comunque confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad altri delitti, disponendo il mantenimento della misura (Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, Rv. 276069 - 01). 2.2 Quanto al ricorso della difesa dell'indagato sebbene il primo motivo proponga aspetti in relazione alla avvenuta applicazione del sequestro finalizzato alla confisca in relazione al solo reato di riciclaggio e non anche alla fattispecie di intestazione fittizia come risulta dal provvedimento genetico, l'inammissibilità del secondo motivo comporta comunque la reiezione dell'impugnazione.

Ed invero il secondo motivo propone vizi del provvedimento impugnato in relazione alla individuazione del profitto del reato di riciclaggio individuabile a vantaggio del solo [OSCURATO:PERSONA] che paiono del tutto inconducenti ed aspecifici posto che, dall'analisi del provvedimento genetico del G.I.P. confermato dal tribunale del riesame, risulta invece che il provvedimento ablativo cautelare veniva disposto in relazione alla differente voce del "prodotto del reato di cui al capo 4".

Ne deriva che i vizi denunciati non appaiono conducenti rispetto alla motivazione del provvedimento genetico ed a quella dell'ordinanza del riesame che non fanno riferimento al profitto del riciclaggio bensì al prodotto, categoria diversa pure presa in considerazione dall'art. 648 quater cod.pen. quale ipotesi in cui applicare la misura ablativa.

Quanto poi all'aspetto della errata duplicazione del sequestro sia in danno del [OSCURATO:PERSONA] quale autore della fattispecie di riciclaggio che in relazione alla posizione del Cirillo unico titolare delle somme riciclate, va ricordato come sia stato ripetutamente affermato che in caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all'art. 648-quater cod. pen., disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, Rv. 280886 - 01).

Principio ribadito anche da coeve pronunce secondo cui in tema di confisca per equivalente, l'esecuzione della misura per l'intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parannetrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni (Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, Rv. 280322 - 01).

Il principio suddetto risulta ribadito anche da altra pronuncia (Sez. 2, n. 16100 del 27/02/2019) ove espressamente si affermava in motivazione che:" La sentenza impugnata ha anche fatto corretta applicazione del principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso, verifica questa demandata alla fase \JJ esecutiva; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 3, n. 56451 del 05/12/2017, dep. 2018, Maiorana, Rv. 273604).

Ne consegue, pertanto, che in applicazione del medesimo principio anche nel caso di sequestro finalizzato alla confisca disposto nei confronti di due distinti soggetti imputati, ciascuno in relazione alla medesima operazione, di riciclaggio l'uno ed autoriciclaggio l'autore del delitto presupposto, il sequestro preventivo può interessare ciascuno di essi per l'intero importo.

In conclusione, l'impugnazione della difesa deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Roma, 16 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.M. e l'annullamento con rinvio; il rigetto del ricorso della difesa. Udito il difensore Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale della Libertà di Brescia, con ordinanza in data 18 ottobre 2022, respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Brescia datato 14 giugno 2022 che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente sino alla concorrenza della complessiva somma di C 330.000,00 in relazione al reato di riciclaggio allo stesso contestato. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia il pubblico ministero presso il tribunale di Brescia che l'indagato; il P.M. lamentava violazione di legge quanto all'esclusione in via incidentale nel provvedimento impugnato della ricorrenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di concorso in autoriciclaggio pure contestato al [OSCURATO:PERSONA] unitamente al Cirillo. Deduceva al proposito che doveva ritenersi la sussistenza della gravità indiziaria, come pure dedotto nel ricorso avverso il provvedimento cautelare personale, stante la natura finanziaria dell'operazione. 1.3 L'Avv.to Forzani nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.: - nullità dell'ordinanza nel punto in cui aveva confermato l'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare reale ritenendo erroneamente che il sequestro fosse stato inizialmente disposto anche per il delitto di intestazione fittizia di cui all'art. 512 bis cod.pen. oltre che con riguardo al delitto di riciclaggio; viceversa, dalla lettura del dispositivo del provvedimento del G.I.P., risultava espressamente che il sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato disposto solo in relazione al delitto di cui al capo n.4, quello di riciclaggio della somma di C 330.000,00 senza alcun riferimento alla fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen.; - nullità dell'ordinanza nel punto in cui confermava il provvedimento genetico mantenendo il sequestro disposto per la somma di C 330.000,00 sui beni del ricorrente per il reato di cui al capo n.4 ed erronea applicazione della legge penale; al proposito si deduceva come secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il sequestro e la confisca del profitto in relazione al reato di riciclaggio sono applicabili solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere; inoltre, in riferimento alla fattispecie di reato in discussione, non poteva ritenersi operante il principio solidaristico così che, essendo solo Cirillo il dominus dell'operazione che aveva operato il trasferimento della somma di C 330.000,00 il ricorrente non risultava avere realizzato alcun profitto personale; in ogni caso, anche a volere ritenere che il profitto del reato di riciclaggio sia l'intero importo "ripulito", non poteva procedersi ad una duplicazione della sanzione penale aggredendo per lo stesso importo sia il patrimonio di Cirillo che quello del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso del pubblico ministero è inammissibile in quanto avanzato in carenza di interesse; ed invero il provvedimento impugnato ha disposto il rigetto dell'istanza di riesame con conseguente conferma integrale del provvedimento genetico in tema di sequestro a carico del [OSCURATO:PERSONA] così che dall'accoglimento del ricorso non potrebbe derivarne alcun effetto favorevole per la pubblica accusa. Al proposito si è affermato che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274 - 01). Principio ribadito anche in tema di provvedimenti cautelari personali essendosi stabilito che in tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero che si dolga esclusivamente della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per taluni dei delitti contestati, nel caso in cui l'ordinanza resa dal tribunale del riesame abbia comunque confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad altri delitti, disponendo il mantenimento della misura (Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, Rv. 276069 - 01). 2.2 Quanto al ricorso della difesa dell'indagato sebbene il primo motivo proponga aspetti in relazione alla avvenuta applicazione del sequestro finalizzato alla confisca in relazione al solo reato di riciclaggio e non anche alla fattispecie di intestazione fittizia come risulta dal provvedimento genetico, l'inammissibilità del secondo motivo comporta comunque la reiezione dell'impugnazione. Ed invero il secondo motivo propone vizi del provvedimento impugnato in relazione alla individuazione del profitto del reato di riciclaggio individuabile a vantaggio del solo [OSCURATO:PERSONA] che paiono del tutto inconducenti ed aspecifici posto che, dall'analisi del provvedimento genetico del G.I.P. confermato dal tribunale del riesame, risulta invece che il provvedimento ablativo cautelare veniva disposto in relazione alla differente voce del "prodotto del reato di cui al capo 4". Ne deriva che i vizi denunciati non appaiono conducenti rispetto alla motivazione del provvedimento genetico ed a quella dell'ordinanza del riesame che non fanno riferimento al profitto del riciclaggio bensì al prodotto, categoria diversa pure presa in considerazione dall'art. 648 quater cod.pen. quale ipotesi in cui applicare la misura ablativa. Quanto poi all'aspetto della errata duplicazione del sequestro sia in danno del [OSCURATO:PERSONA] quale autore della fattispecie di riciclaggio che in relazione alla posizione del Cirillo unico titolare delle somme riciclate, va ricordato come sia stato ripetutamente affermato che in caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all'art. 648-quater cod. pen., disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, Rv. 280886 - 01). Principio ribadito anche da coeve pronunce secondo cui in tema di confisca per equivalente, l'esecuzione della misura per l'intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parannetrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni (Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, Rv. 280322 - 01). Il principio suddetto risulta ribadito anche da altra pronuncia (Sez. 2, n. 16100 del 27/02/2019) ove espressamente si affermava in motivazione che:" La sentenza impugnata ha anche fatto corretta applicazione del principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso, verifica questa demandata alla fase \JJ esecutiva; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 3, n. 56451 del 05/12/2017, dep. 2018, Maiorana, Rv. 273604). Ne consegue, pertanto, che in applicazione del medesimo principio anche nel caso di sequestro finalizzato alla confisca disposto nei confronti di due distinti soggetti imputati, ciascuno in relazione alla medesima operazione, di riciclaggio l'uno ed autoriciclaggio l'autore del delitto presupposto, il sequestro preventivo può interessare ciascuno di essi per l'intero importo. In conclusione, l'impugnazione della difesa deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Roma, 16 febbraio
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