Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 39190/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigl(v [OSCURATO:PERSONA] . letterrtfte le conclusioni del PG W.es,e4 Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Livorno con cui era rigettata nel merito la richiesta di concessione di permesso premio al suddetto.

Il Tribunale ha, quindi, confermato il provvedimento di detto Magistrato, ancorché con motivazione diversa, per essere l'istanza di permesso premio inammissibile per il titolo del reato, ostativo ai sensi dell'art. 4 -bis, comma 1,

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario).

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], che censura il provvedimento impugnato per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 4 -bis, comma 1, e 58 -ter ord. pen.

La difesa lamenta che mentre il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il beneficio penitenziario nel merito, ritenendo ancora prematura, sulla base dell'osservazione penitenziaria, la fruizione di permesso premio, invece il Tribunale di sorveglianza ha considerato inammissibile l'istanza per il titolo di reato in espiazione, non avendo il condannato acceduto né ad una collaborazione effettiva, né alla cosiddetta collaborazione inesigibile/impossibile ai sensi dell'art. 4-bis,comma 1 -bis, ord. pen.

Rileva che, in tal modo, il Tribunale di sorveglianza trascura la ricaduta interpretativa della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 sul combinato disposto sopra menzionato e sulla preclusione assoluta di accesso ai benefici e in particolare al permesso premio.

Il difensore chiede, quindi, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatasi ad asserire apoditticamente l'inammissibilità dell'istanza di beneficio premiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati.

Con sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'intera previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 4 -bis ord. pen. nella parte in cui non prevedeva la concessione dei permessi premio ai condannati dei delitti ivi previsti anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 -ter ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Attraverso detta decisione è stata, quindi, rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati espressamente elencati, in caso di non collaborazione con la giustizia.

La Corte costituzionale ha evidenziato che tale presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, era lesiva dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, poiché la sua assolutezza - basata su una generalizzazione che può, invece, essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie - impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto e secondo criteri individualizzanti il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico- propulsiva.

Il dispositivo della sentenza n. 253, dunque, menziona espressamente le due proposizioni probatorie della "attualità dei collegamenti" e del "pericolo del loro ripristino" con portata additiva, tale da determinare la costruzione di un sistema differenziato quanto alle valutazioni giurisdizionali posteriori alla decisione di incostituzionalità.

Come questa Corte - Sez. 1, n. 5553 del 28/012020, Grasso, Rv. 279783; in senso conforme Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - ha precisato: - «la decisione della Corte costituzionale non riguarda, pertanto, le disposizioni in tema di collaborazione impossibile o inesigibile (tenute espressamente al di fuori dell'oggetto del giudizio) che non solo restano vigenti ma che continuano ad avere una portata precettiva concreta, sia in ragione della diversità parziale delle regole dimostrative della assenza di pericolosità (profilo strettamente normativo), sia in ragione di una percepibile differenza ontologica, posto che l'accertamento in positivo della impossibilità o inesigibilità della collaborazione consente di qualificare in termini univoci (e non connotati da alcun minimo disvalore) la scelta del detenuto di non fornire informazioni alla autorità giudiziaria»; - «ne deriva, quanto all'esame delle ricadute, che non può certo dirsi - specie in ragione della segnalata differenza di oggetto della prova - abrogata per incompatibilità la previsione di legge (art. 4 bis, comma 1-bis) in tema di collaborazione impossibile o inesigibile»; - «in presenza di simile accertamento positivo (spettante ex lege al Tribunale) la scelta di non prestare collaborazione assume un significato del tutto neutro, il che nella logica proposta dalla Corte costituzionale - consente di circoscrivere la dimostrazione probatoria al parametro della esclusione di attualità dei collegamenti».

Tanto premesso, il provvedimento in esame, che non risulta avere motivato sul novum normativo portato dalla citata pronuncia additiva della Corte costituzionale, deve essere annullato con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigl(v [OSCURATO:PERSONA] . letterrtfte le conclusioni del PG W.es,e4 Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Livorno con cui era rigettata nel merito la richiesta di concessione di permesso premio al suddetto. Il Tribunale ha, quindi, confermato il provvedimento di detto Magistrato, ancorché con motivazione diversa, per essere l'istanza di permesso premio inammissibile per il titolo del reato, ostativo ai sensi dell'art. 4 -bis, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], che censura il provvedimento impugnato per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 4 -bis, comma 1, e 58 -ter ord. pen. La difesa lamenta che mentre il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il beneficio penitenziario nel merito, ritenendo ancora prematura, sulla base dell'osservazione penitenziaria, la fruizione di permesso premio, invece il Tribunale di sorveglianza ha considerato inammissibile l'istanza per il titolo di reato in espiazione, non avendo il condannato acceduto né ad una collaborazione effettiva, né alla cosiddetta collaborazione inesigibile/impossibile ai sensi dell'art. 4-bis,comma 1 -bis, ord. pen. Rileva che, in tal modo, il Tribunale di sorveglianza trascura la ricaduta interpretativa della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 sul combinato disposto sopra menzionato e sulla preclusione assoluta di accesso ai benefici e in particolare al permesso premio. Il difensore chiede, quindi, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatasi ad asserire apoditticamente l'inammissibilità dell'istanza di beneficio premiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati. Con sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'intera previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 4 -bis ord. pen. nella parte in cui non prevedeva la concessione dei permessi premio ai condannati dei delitti ivi previsti anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 -ter ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Attraverso detta decisione è stata, quindi, rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati espressamente elencati, in caso di non collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale ha evidenziato che tale presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, era lesiva dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, poiché la sua assolutezza - basata su una generalizzazione che può, invece, essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie - impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto e secondo criteri individualizzanti il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico- propulsiva. Il dispositivo della sentenza n. 253, dunque, menziona espressamente le due proposizioni probatorie della "attualità dei collegamenti" e del "pericolo del loro ripristino" con portata additiva, tale da determinare la costruzione di un sistema differenziato quanto alle valutazioni giurisdizionali posteriori alla decisione di incostituzionalità. Come questa Corte - Sez. 1, n. 5553 del 28/012020, Grasso, Rv. 279783; in senso conforme Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - ha precisato: - «la decisione della Corte costituzionale non riguarda, pertanto, le disposizioni in tema di collaborazione impossibile o inesigibile (tenute espressamente al di fuori dell'oggetto del giudizio) che non solo restano vigenti ma che continuano ad avere una portata precettiva concreta, sia in ragione della diversità parziale delle regole dimostrative della assenza di pericolosità (profilo strettamente normativo), sia in ragione di una percepibile differenza ontologica, posto che l'accertamento in positivo della impossibilità o inesigibilità della collaborazione consente di qualificare in termini univoci (e non connotati da alcun minimo disvalore) la scelta del detenuto di non fornire informazioni alla autorità giudiziaria»; - «ne deriva, quanto all'esame delle ricadute, che non può certo dirsi - specie in ragione della segnalata differenza di oggetto della prova - abrogata per incompatibilità la previsione di legge (art. 4 bis, comma 1-bis) in tema di collaborazione impossibile o inesigibile»; - «in presenza di simile accertamento positivo (spettante ex lege al Tribunale) la scelta di non prestare collaborazione assume un significato del tutto neutro, il che nella logica proposta dalla Corte costituzionale - consente di circoscrivere la dimostrazione probatoria al parametro della esclusione di attualità dei collegamenti». Tanto premesso, il provvedimento in esame, che non risulta avere motivato sul novum normativo portato dalla citata pronuncia additiva della Corte costituzionale, deve essere annullato con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza
Sentenza Cassazione n. 39190/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris