CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2014
Cassazione n. 00392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6925/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Carrara presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, con domicilio legale aRoma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscanan. 1521 del 2022 depositata i l 15 dicembre 2022 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’impresa individuale di commercio all’ingrosso di pietra e marmi, dell’avviso di accertamento n. T8M01T200196/2019, relativo al periodo di imposta 2014,con cui era stato recuperato a tassazione , ai fin i Irpef, Irap e Iva, un maggior reddito imponibile di euro 753.152,00, corrispondentea dieci operazioni bancarie risultanti dai suoi conti correnti prive di giustificazione. 2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del ricorso, aveva annullato l’avviso di accertamento impugnato con esclusione della parte riferita all’operazione bancaria Carige,eseguita l’11.03.2014, per l’importo di euro 53.268,00 relativa, al pagamento del fornitore iraniano [OSCURATO:PERSONA] Co., regolarmente annotato nelle scritture contabili, eseguito tramite delegazione di pagamento alla società turca Akpenplastik,dietro emissione di “invoice proforma” non contabilizzata, per eludere l ’embargo che precludeva l’esecuzione diretta di pagamenti su banche iraniane. 3. Nonostante il contribuente avesse giustificato l’operazione bancaria “in uscita”come pagamento corrispondente al costo sostenuto per l’acquisto di materiale lapideo dal fornitore iraniano, la CGT di II grado della Toscana, adita in sede di appello, aveva confermato la sentenza di primo grado respingendo anche l’appello incidentale proposto da Agenzia delle Entrate. 4. Avverso la sentenza della CGT di II gradodella Toscana il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi e l’Agenzia delle Entratesi è difesa depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973, laddove la sentenza impugnata, applicando la presunzione legale relativa, avevaannoverato fra i ricavi il prelevamento dal conto corrente eseguito per il pagamento del fornitore iraniano. La norma richiamata stabilisce la presunzione legale relativa che versamenti e prelevamenti in conto corrente dell’imprenditore non giustificati, costituiscano ricavi non dichiarati salvo che il contribuente fornisca la prova contraria, costituita, secondo l’interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023 , per i prelevamenti , alternativamente, dal fattoa) che di tali dati ed elementi “ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta”; b) o che essi “non hanno rilevanza allo stesso fine”; oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi “risultano dalle scritture contabili”; d) o, infine, che gli stessi hanno un determinato “soggettobeneficiario”, indicato puntualmente dal contribuente. La CGT di II grado non avrebbe fatto corretta applicazione della norma perchénon aveva ritenuto raggiunta la prova contraria nonostante che lui avesse fornito due delle prove alternative necessarie a vincere la presunzione, con l’indicazione del destinatario del bonifico nella società turca e dell’effettivo beneficiario del pagamento nel fornitore iraniano risultante dall’annotazione nellarelativa scheda contabile . 2.Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato , in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe addossato l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cuiavrebbe dovuto g ravare. A fronte della prova contraria offerta dal ricorrente l’Agenzia delle Entrate, a quel punto tenuta a provare l’illecita evasione fiscale, non aveva dato alcuna prova del fatto che, con il bonifico alla società turca , fosse stat o eseguito un pagamento di merce“ in nero”. La CGT di II grado avrebbe, così, finito per porre a suo carico l’onere di provare di non aver fatto acquisti “in nero”gravante, invece , sull’Ufficio. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente o illogica delladecisione nella parte in cui non aveva esposto le ragioni per cui aveva ritenuto inesistente la prova sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e nella parte in cui aveva illogicamente dedotto dal bonifico bancario in uscita verso la società turca la commissione di un illecito di evasione fiscale. 4. Per ragioni di ordine logico va esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso con cui il contribuente ha dedotto la nullità della sentenza in ragione del difetto di motivazionein relazione alla ricostruzione della prova del fattoche, ove riconosciut o , assorbe gli altri vizi denunciati sotto il profilo della violazionee falsa applicazione delle norme di diritto indicate in rubrica, relative alla disciplina del contenuto della prova contraria e della ripartizione dell’onere della prova. 4.1. Il motivo è fondato sotto il profilo dell’apparenza della motivazionedel rigetto del motivo di appello concernente la valutazione della prova contraria offerta dal contribuente. 4.2 In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamentequando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U . n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n.13977 del 2019 ; Cass. n. 6758 del 2022 ; Cass. n. 1986del 2025). In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass. n. 3819 del 2020 ) . 4.3 Nel caso di specie, la C GT di II grado investita, come risulta dalla stessa sentenza, di uno specifico motivo di appello sulla valutazione da parte della CTP della documentazione relativa all’operazione contestata , prodotta in giudiziodall’appellante a giustificazione del bonifico in uscita dal conto, ha argomentato la decisione di rigetto affermando che “ Non c’è prova, tra i documenti prodotti dall’appellante, che l’importo di euro 53.268 debba essere ricondotto al pagamento parziale delle fatture n.11 (euro 368.412,32) e n.19 (euro 300.625,44), emesse nel corso dell’esercizio 2013 dal fornitore iraniano [OSCURATO:PERSONA].” Il passaggio riportato esaurisce la motivazione della decisione relativa all’esame della copiosa documentazione prodotta dall’appellante senza in alcun modo illustrare il quadro probatorioche ne emerge. In particolare, la pronuncianon fa alcun cenno alle risultanze della documentazione contabile e bancaria prodotta dal ricorrente per dimostrare l’annotazione nel libro giornale e nelle sue scritture contabili del pagamento eseguito a favore del fornitore iraniano in corrispondenza del bonifico eseguito a favore della società turca né esplicita in alcun modo le ragioni sottese all’apodittica affermazione di mancanza della prova. La stringata argomentazione della sentenza della CGT di II grado non consente, dunque, di comprendere le ragioni che l’hanno condotta a disattendere il motiv o di appello relativo all ’idoneità della documentazione prodotta a dimostrazione del l’assunto del ricorrente e si risolve in una motivazione meramente apparente. 4.5.All’accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto dal contribuente, assorbiti gli altri due, consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà al riesamedel motivo di appello, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di II grado della Toscana, in d