Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 28304/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB di NAPOLI, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso del rigetto; udito il difensore dell'indagato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione ex art.102 cod. proc. pen. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'A TONIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza con la quale il 15 novembre 2021 è stata applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per le fattispecie di cui agli articoli 416-bis cod. pen., in termini di partecipazione al «clan Silenzio» operante in Napoli (capo 1 d'incolpazione), e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale soggetto deputato alla gestione del trasporto e del rifornimento dello stupefacente, in relazione a sodalizio sempre operante in Napoli e aggravata anche ex art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento al detto «clan Silenzio» (capo 12).

2. Avverso la prefata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorrente, in sostanza, appunta le proprie censure con riferimento non alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria circa i due sodalizi ma in ordine alla partecipazione a essi di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Si deducono, nel dettaglio, violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in capo all'indagato in quanto argomentata, con riferimento all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1, dalle dichiarazioni rese dal «collaboratore di giustizia» [OSCURATO:PERSONA], che l'ha definito intraneo al «clan Silenzio», quale soggetto importante con il ruolo di consigliere del capo, [OSCURATO:PERSONA], ma non riscontrate dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Amico, che lo indica come soggetto legato a [OSCURATO:PERSONA], oltre che dagli elementi emergenti dalle conversazioni captate all'interno dell'ospedale dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 23 ottobre 2018.

2.3. Circa la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, invece, il ricorrente censura l'apparato motivazionale che si fonda sulle captate conversazioni tenutesi a casa di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) sostenendo che a esse, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza genetica e in sede di riesame, non avrebbe preso parte [OSCURATO:PERSONA] in quanto in quel periodo in Spagna.

Il giudice del riesame, in particolare, non avrebbe considerato né la consulenza relativa a una intercettazione, che evidenzierebbe una difformità timbrica rispetto alla voce dell'indagato, né la documentazione sul punto prodotta, inerente ad interventi e cure mediche che l'indagato avrebbe ricevuto in Spagna nel periodo di riferimento, anche se non proprio nei giorni di cui alle intercettazioni.

Gli elementi emersi dalle intercettazioni non sarebbero stati poi riscontrati dalle dichiarazioni rese dai «collaboratori di giustizia» che, peraltro, sarebbero contraddittorie e non valutate alla stregua dei criteri sanciti dalla Suprema Corte.

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'indagato hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.

2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

In tali termini, ex plurimis, Sez.

U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01.

La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01).

In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione).

3. Orbene, l'ordinanza esaminata lungi dal violare norme di legge e letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della connplementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in merito ai reati allo stesso ascritti.

Deve difatti ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato).

3.1. Nella specie il Tribunale ha valutato una mole rilevante di elementi emergenti da conversazioni captate, da immagini del sistema di videosorveglianza collocata all'interno della sala scommesse ove è stato ferito [OSCURATO:PERSONA], da attività di polizia giudiziaria oltre che dalle dichiarazioni rese dai c.d.

«collaboratori di giustizia».

All'esito, l'ordinanza impugnata, che esplicitamente fa propria l'ordinanza genetica (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato della partecipazione all'associazione di tipo mafioso, denominata «clan Silenzio» e operante sin dal mese di dicembre 2017 prevalentemente nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio di Napoli, promossa, organizzata e coordinata da [OSCURATO:PERSONA] (detto «Francuccio») oltre che da Vincenzo, Alfonso e [OSCURATO:PERSONA].

Sono stati altresì ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato con riferimento all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, promossa, diretta e organizzata dai citati Silenzio e operante in Napoli dal mese di gennaio 2018, con ruolo attivo dell'indagato nell'organizzazione del trasporto e rifornimento dello stupefacente, direttamente dalla Spagna, destinato alle «piazze» di spaccio.

4. Premesso quanto innanzi e precisato che il ricorrente non ha sindacato la ritenuta gravità indiziaria in merito alla sussistenza dei sodalizi, non sono fondate le critiche mosse all'apparato motivazionale sul quale l'ordinanza impugnata fonda la gravità indiziaria della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai due sodalizi.4.1.

Il Tribunale, in particolare, ha condotto correttamente e con adeguatezza la valutazione delle dichiarazioni rese dai c.d.

«collaboratori di giustizia» e ha esplicitato la «convergenza del molteplice» circa la gravità indiziaria afferente alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

Essa è stata difatti argomentata delle dichiarazioni rese dal sodale Costabile, per il quale [OSCURATO:PERSONA] (detto: «o russ»), in passato appartenente al «clan Formicola», successivamente al suo rientro dalla Spagna nonché alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], del quale si definiva addirittura «fratello», «è entrato nel clan Silenzio» con il ruolo di «consigliere» del soggetto di vertice, il citato [OSCURATO:PERSONA], è si è occupato anche dei «passaggi di droga per conto del clan».

Costabile ha altresì riferito di un intervento diretto dell'indagato finalizzato all'incontro con esponenti di altre due associazioni di tipo mafioso, operanti nei quartieri spagnoli di Napoli, per la risoluzione di questioni afferenti a sostanze stupefacenti.

Oltre agli elementi emergenti dalle dichiarazioni di Costabile i giudici di merito hanno valutato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Amico, appartenente all'omonimo clan, alleato «ai Mazzarella» (a sua volta alleato al «clan Silenzio» fino alla scissione avutasi con la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]), che ha definito [OSCURATO:PERSONA], il quale spesso gli ha proposto l'acquisto di «erba» e cocaina dalla Spagna, «amico dei Silenzio» e, in particolare, «soggetto legato a [OSCURATO:PERSONA]».

Con particolare riferimento alla partecipazione al sodalizio ex art. 416-bis cod. pen., il Tribunale ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni di Costabile, oltre da quanto dichiarato da D'Amico e dagli elementi emergenti dalle indagini tecniche circa il ruolo assunto dall'indagato nel settore del traffico di stupefacenti, eseguito a vantaggio dell'associazione camorristica, anche da altri elementi.

Il riferimento è, in particolare, agli esiti delle intercettazioni eseguite all'interno dell'ospedale ove era stato ricoverato [OSCURATO:PERSONA] in seguito al suo ferimento con arma da fuoco all'interno di un centro scommesse, all'esito di un intervento armato mirato proprio a colpire l'indagato e eseguito con modalità ritenute dal giudice di merito camorristiche.

Dai contenuti delle conversazioni, per quanto valutato dal Tribunale, sono emerse la natura camorristica dell'agguato nonché la consapevolezza di ciò da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Questi, difatti, da un lato, ha indicato ai suoi interlocutori anche il soggetto da lui individuato in colui il quale avrebbe funto da palo (il «filo») per gli esecutori materiali, e, per altro verso, ha negato la circostanza alle forze dell'ordine descrivendo invece l'accaduto quale tentativo di rapina.

I giudici di merito hanno altresì valorizzato quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi interlocutori circa l'intenzione di colpire lui sostanzialmente per colpire il capo del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] («Francuccio»).

Questa circostanza è stata ritenuta tale da confermare ulteriormente il ruolo di prestigio assunto dall'indagato in seno al sodalizio, quale «consigliere» del capo, in uno con l'esplicitata preoccupazione manifestata dall'indagato di essere associato al detto capo del sodalizio da parte degli investigatori e considerato affiliato al «clan Silenzio».

4.2. L'apparato argomentativo di cui innanzi si mostra dunque esente dai denunciati vizi motivazionali, avendo peraltro mostrato di valutare le dichiarazioni auto e etero-indizianti rese, in sede cautelare, dai c.d.

«collaboratori di giustizia», dopo averle ritenute intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti.

È stata in particolare evidenziata la loro specifica capacità dimostrativa oltre che la precipua persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato all'indagato, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

4.3. Parimenti infondati sono i profili di doglianza relativi alla ritenuta gravità indiziaria circa il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio finalizzato al traffico di sostanza stupefacenti.

In merito il Tribunale ha valorizzato ancora una volta le dichiarazioni rese da Costabile, circa il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel settore dell'approvvigionamento degli stupefacenti, anche circostanziato con riferimento a un suo diretto intervento finalizzato all'incontro con esponenti di altre due associazioni di tipo mafioso, operanti nei quartieri spagnoli di Napoli, per la risoluzione di questioni afferenti a sostanze stupefacenti.

Il giudice del riesame ha ritenuto raggiunta la convergenza del molteplice anche in forza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Amico, circa l'offerta di cocaina da parte dell'indagato e dallo stesso importata dalla Spagna, e in considerazione degli esiti dell'attività di intercettazione di conversazioni tra presenti (specificatamente indicate nell'ordinanza) captate a casa di [OSCURATO:PERSONA] e aventi contenuto ritenuto inequivoco circa le importazioni di stupefacente effettuate p-oprio dall'indagato e i costanti rapporti con i sodali.

Considerando le deduzioni difensive, il Tribunale, poi, non ha dubitato dell'individuazione di uno dei conversanti in [OSCURATO:PERSONA], detto: «o russ» differentemente da altro soggetto di nome «Giovanni» che invece Silenzio, nelle intercettazioni, etichetta con l'appellativo «l'albanese».

Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il giudice del riesame, con motivazione esente dalle contestate censure, ha considerato la documentazione sanitaria depositata dalla difesa, per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non potesse prendere parte alle conversazioni captate all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], aventi esplicito contenuto in tema di stupefacenti, argomentandone l'irrilevanza in quanto non relativa ai giorni di cui alle conversazioni captate oltre che falsa sotto diversi aspetti (perché sostanzialmente riferita a altro soggetto).

Parimenti supportata da congrua motivazione è infine l'ordinanza laddove ritiene certa l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore nonostante il contrario avviso del consulente fonico della difesa con riferimento a un'unica conversazione, in ragione della valutazione dell'attività della polizia giudiziaria che ha consentito al Tribunale di ritenere identificati i conversanti. 4.4 Le doglianze del ricorrente si palesano poi inammissibili anche nella parte in cui mirano a sostenere il contenuto delle conversazioni di cui innanzi, captate tanto all'interno dell'ospedale quanto nell'abitazione di Silenzio, sarebbero suscettibili di una differente valutazione, tale da far ritenere [OSCURATO:PERSONA] non sodale ma meramente preoccupato di poter essere considerato tale.

In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 15503/2022, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).

Peraltro, coerente e logica è la motivazione sul punto laddove il giudice del riesame è pervenuto a ritenere accertata la gravità indiziaria anche all'esito di una lettura non isolata ma congiunta e contestualizzata delle captate conversazioni.

Ne consegue che il profilo di censura in esame, inammissibilmente, offre una prospettazione alternativa tale da risolversi in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Esso difatti mira a fornire nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., cit.; Sez. 6, n. 13568/2020, Alfano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 47204/2015, Musso, cit.; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256/2006, Bosco, cit.).

5. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB di NAPOLI, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso del rigetto; udito il difensore dell'indagato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione ex art.102 cod. proc. pen. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'A TONIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza con la quale il 15 novembre 2021 è stata applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per le fattispecie di cui agli articoli 416-bis cod. pen., in termini di partecipazione al «clan Silenzio» operante in Napoli (capo 1 d'incolpazione), e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale soggetto deputato alla gestione del trasporto e del rifornimento dello stupefacente, in relazione a sodalizio sempre operante in Napoli e aggravata anche ex art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento al detto «clan Silenzio» (capo 12). 2. Avverso la prefata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente, in sostanza, appunta le proprie censure con riferimento non alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria circa i due sodalizi ma in ordine alla partecipazione a essi di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Si deducono, nel dettaglio, violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in capo all'indagato in quanto argomentata, con riferimento all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1, dalle dichiarazioni rese dal «collaboratore di giustizia» [OSCURATO:PERSONA], che l'ha definito intraneo al «clan Silenzio», quale soggetto importante con il ruolo di consigliere del capo, [OSCURATO:PERSONA], ma non riscontrate dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Amico, che lo indica come soggetto legato a [OSCURATO:PERSONA], oltre che dagli elementi emergenti dalle conversazioni captate all'interno dell'ospedale dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 23 ottobre 2018. 2.3. Circa la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, invece, il ricorrente censura l'apparato motivazionale che si fonda sulle captate conversazioni tenutesi a casa di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) sostenendo che a esse, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza genetica e in sede di riesame, non avrebbe preso parte [OSCURATO:PERSONA] in quanto in quel periodo in Spagna. Il giudice del riesame, in particolare, non avrebbe considerato né la consulenza relativa a una intercettazione, che evidenzierebbe una difformità timbrica rispetto alla voce dell'indagato, né la documentazione sul punto prodotta, inerente ad interventi e cure mediche che l'indagato avrebbe ricevuto in Spagna nel periodo di riferimento, anche se non proprio nei giorni di cui alle intercettazioni. Gli elementi emersi dalle intercettazioni non sarebbero stati poi riscontrati dalle dichiarazioni rese dai «collaboratori di giustizia» che, peraltro, sarebbero contraddittorie e non valutate alla stregua dei criteri sanciti dalla Suprema Corte. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'indagato hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 3. Orbene, l'ordinanza esaminata lungi dal violare norme di legge e letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della connplementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in merito ai reati allo stesso ascritti. Deve difatti ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato). 3.1. Nella specie il Tribunale ha valutato una mole rilevante di elementi emergenti da conversazioni captate, da immagini del sistema di videosorveglianza collocata all'interno della sala scommesse ove è stato ferito [OSCURATO:PERSONA], da attività di polizia giudiziaria oltre che dalle dichiarazioni rese dai c.d. «collaboratori di giustizia». All'esito, l'ordinanza impugnata, che esplicitamente fa propria l'ordinanza genetica (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato della partecipazione all'associazione di tipo mafioso, denominata «clan Silenzio» e operante sin dal mese di dicembre 2017 prevalentemente nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio di Napoli, promossa, organizzata e coordinata da [OSCURATO:PERSONA] (detto «Francuccio») oltre che da Vincenzo, Alfonso e [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati altresì ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato con riferimento all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, promossa, diretta e organizzata dai citati Silenzio e operante in Napoli dal mese di gennaio 2018, con ruolo attivo dell'indagato nell'organizzazione del trasporto e rifornimento dello stupefacente, direttamente dalla Spagna, destinato alle «piazze» di spaccio. 4. Premesso quanto innanzi e precisato che il ricorrente non ha sindacato la ritenuta gravità indiziaria in merito alla sussistenza dei sodalizi, non sono fondate le critiche mosse all'apparato motivazionale sul quale l'ordinanza impugnata fonda la gravità indiziaria della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai due sodalizi.4.1. Il Tribunale, in particolare, ha condotto correttamente e con adeguatezza la valutazione delle dichiarazioni rese dai c.d. «collaboratori di giustizia» e ha esplicitato la «convergenza del molteplice» circa la gravità indiziaria afferente alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Essa è stata difatti argomentata delle dichiarazioni rese dal sodale Costabile, per il quale [OSCURATO:PERSONA] (detto: «o russ»), in passato appartenente al «clan Formicola», successivamente al suo rientro dalla Spagna nonché alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], del quale si definiva addirittura «fratello», «è entrato nel clan Silenzio» con il ruolo di «consigliere» del soggetto di vertice, il citato [OSCURATO:PERSONA], è si è occupato anche dei «passaggi di droga per conto del clan». Costabile ha altresì riferito di un intervento diretto dell'indagato finalizzato all'incontro con esponenti di altre due associazioni di tipo mafioso, operanti nei quartieri spagnoli di Napoli, per la risoluzione di questioni afferenti a sostanze stupefacenti. Oltre agli elementi emergenti dalle dichiarazioni di Costabile i giudici di merito hanno valutato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Amico, appartenente all'omonimo clan, alleato «ai Mazzarella» (a sua volta alleato al «clan Silenzio» fino alla scissione avutasi con la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]), che ha definito [OSCURATO:PERSONA], il quale spesso gli ha proposto l'acquisto di «erba» e cocaina dalla Spagna, «amico dei Silenzio» e, in particolare, «soggetto legato a [OSCURATO:PERSONA]». Con particolare riferimento alla partecipazione al sodalizio ex art. 416-bis cod. pen., il Tribunale ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni di Costabile, oltre da quanto dichiarato da D'Amico e dagli elementi emergenti dalle indagini tecniche circa il ruolo assunto dall'indagato nel settore del traffico di stupefacenti, eseguito a vantaggio dell'associazione camorristica, anche da altri elementi. Il riferimento è, in particolare, agli esiti delle intercettazioni eseguite all'interno dell'ospedale ove era stato ricoverato [OSCURATO:PERSONA] in seguito al suo ferimento con arma da fuoco all'interno di un centro scommesse, all'esito di un intervento armato mirato proprio a colpire l'indagato e eseguito con modalità ritenute dal giudice di merito camorristiche. Dai contenuti delle conversazioni, per quanto valutato dal Tribunale, sono emerse la natura camorristica dell'agguato nonché la consapevolezza di ciò da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, difatti, da un lato, ha indicato ai suoi interlocutori anche il soggetto da lui individuato in colui il quale avrebbe funto da palo (il «filo») per gli esecutori materiali, e, per altro verso, ha negato la circostanza alle forze dell'ordine descrivendo invece l'accaduto quale tentativo di rapina. I giudici di merito hanno altresì valorizzato quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi interlocutori circa l'intenzione di colpire lui sostanzialmente per colpire il capo del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] («Francuccio»). Questa circostanza è stata ritenuta tale da confermare ulteriormente il ruolo di prestigio assunto dall'indagato in seno al sodalizio, quale «consigliere» del capo, in uno con l'esplicitata preoccupazione manifestata dall'indagato di essere associato al detto capo del sodalizio da parte degli investigatori e considerato affiliato al «clan Silenzio». 4.2. L'apparato argomentativo di cui innanzi si mostra dunque esente dai denunciati vizi motivazionali, avendo peraltro mostrato di valutare le dichiarazioni auto e etero-indizianti rese, in sede cautelare, dai c.d. «collaboratori di giustizia», dopo averle ritenute intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti. È stata in particolare evidenziata la loro specifica capacità dimostrativa oltre che la precipua persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato all'indagato, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. 4.3. Parimenti infondati sono i profili di doglianza relativi alla ritenuta gravità indiziaria circa il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio finalizzato al traffico di sostanza stupefacenti. In merito il Tribunale ha valorizzato ancora una volta le dichiarazioni rese da Costabile, circa il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel settore dell'approvvigionamento degli stupefacenti, anche circostanziato con riferimento a un suo diretto intervento finalizzato all'incontro con esponenti di altre due associazioni di tipo mafioso, operanti nei quartieri spagnoli di Napoli, per la risoluzione di questioni afferenti a sostanze stupefacenti. Il giudice del riesame ha ritenuto raggiunta la convergenza del molteplice anche in forza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Amico, circa l'offerta di cocaina da parte dell'indagato e dallo stesso importata dalla Spagna, e in considerazione degli esiti dell'attività di intercettazione di conversazioni tra presenti (specificatamente indicate nell'ordinanza) captate a casa di [OSCURATO:PERSONA] e aventi contenuto ritenuto inequivoco circa le importazioni di stupefacente effettuate p-oprio dall'indagato e i costanti rapporti con i sodali. Considerando le deduzioni difensive, il Tribunale, poi, non ha dubitato dell'individuazione di uno dei conversanti in [OSCURATO:PERSONA], detto: «o russ» differentemente da altro soggetto di nome «Giovanni» che invece Silenzio, nelle intercettazioni, etichetta con l'appellativo «l'albanese». Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il giudice del riesame, con motivazione esente dalle contestate censure, ha considerato la documentazione sanitaria depositata dalla difesa, per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non potesse prendere parte alle conversazioni captate all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], aventi esplicito contenuto in tema di stupefacenti, argomentandone l'irrilevanza in quanto non relativa ai giorni di cui alle conversazioni captate oltre che falsa sotto diversi aspetti (perché sostanzialmente riferita a altro soggetto). Parimenti supportata da congrua motivazione è infine l'ordinanza laddove ritiene certa l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore nonostante il contrario avviso del consulente fonico della difesa con riferimento a un'unica conversazione, in ragione della valutazione dell'attività della polizia giudiziaria che ha consentito al Tribunale di ritenere identificati i conversanti. 4.4 Le doglianze del ricorrente si palesano poi inammissibili anche nella parte in cui mirano a sostenere il contenuto delle conversazioni di cui innanzi, captate tanto all'interno dell'ospedale quanto nell'abitazione di Silenzio, sarebbero suscettibili di una differente valutazione, tale da far ritenere [OSCURATO:PERSONA] non sodale ma meramente preoccupato di poter essere considerato tale. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 15503/2022, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). Peraltro, coerente e logica è la motivazione sul punto laddove il giudice del riesame è pervenuto a ritenere accertata la gravità indiziaria anche all'esito di una lettura non isolata ma congiunta e contestualizzata delle captate conversazioni. Ne consegue che il profilo di censura in esame, inammissibilmente, offre una prospettazione alternativa tale da risolversi in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Esso difatti mira a fornire nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., cit.; Sez. 6, n. 13568/2020, Alfano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 47204/2015, Musso, cit.; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256/2006, Bosco, cit.). 5. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma
Sentenza Cassazione n. 28304/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris