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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07969/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l'imputato dai capi A) e B), mentre ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 576 n. 5-bis cod. pen (capo C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'improcedibilità del reato per mancanza di querela, è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto affermato in ricorso, la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 585 - 576 comma primo n. 5 bis cod. pen., rende il reato procedibile di ufficio (l'eccezione alla procedibilità di ufficio è circoscritta ai casi di cui all'art. 577, comma primo n. 1 e comma secondo, cod. pen., in sostanza i fatti commessi ai danni di familiari); Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l'imputato dai capi A) e B), mentre ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 576 n. 5-bis cod. pen (capo C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'improcedibilità del reato per mancanza di querela, è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto affermato in ricorso, la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 585 - 576 comma primo n. 5 bis cod. pen., rende il reato procedibile di ufficio (l'eccezione alla procedibilità di ufficio è circoscritta ai casi di cui all'art. 577, comma primo n. 1 e comma secondo, cod. pen., in sostanza i fatti commessi ai danni di familiari); Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07969/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris