CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14772/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]T.M.L. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 953/2020depositata il 29/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo n. 92/2011 del 24 febbraio 2011, notificato il 2aprile 2011, il Tribunale di Teramo intimava il pagamento, a carico dellaNumero registro generale 4662/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 14772/2026Data pubblicazione 18/05/2026C.[OSCURATO:SOCIETA]. e in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 7.920,00,oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di corrispettivo della fornituraeseguita.Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2010, la C.M.P. proponevaopposizione, eccependo l’incompletezza della fornitura effettuata;spiegava altresì domanda riconvenzionale per il rimborso della spesaoccorsa per il completamento della fornitura, concludendo per la revocadel decreto ingiuntivo opposto, l’accertamento della incompleta e difformeesecuzione dell’ordine e la condanna della T.M.L. al risarcimento dei danniderivanti dal dedotto inadempimento contrattuale.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. contestando la domanda e, per quel che quirileva, allegava che la fattura della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - n. 10 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] - di cui la C.M.P. chiedeva il pagamento non era riferibile allafornitura contestata.Il Tribunale, con sentenza n. 1577/2015, depositata il 13 novembre 2015,accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto monitorioopposto; in accoglimento della domanda riconvenzionale - proposta dallaopponente [OSCURATO:SOCIETA]. - condannava la T.M.L. al pagamento a titolo dirisarcimento del danno al pagamento della somma di euro 5.662,80portato dalla citata fattura, non risultando provati esborsi aggiuntivi.2. Con atto di citazione notificato il 26.01.2016, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaappello, censurando con il primo e il secondo motivo l’accertamentocompiuto dal primo giudice in ordine all’accordo negoziale e al suocontenuto; con il terzo motivo deduceva, invece, la mancatacorrispondenza tra la merce asseritamente non consegnata in relazioneall’ordine e quella indicata nella fattura [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, nonrisultava neppure pagata, sostenendo quindi l’infondatezza della domandariconvenzionale.Numero registro generale 4662/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 14772/2026Data pubblicazione 18/05/2026Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo all’appello interposto e proponendoappello incidentale.Decidendo sul gravame, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza dicui in epigrafe, rigettati i primi due motivi di appello, accoglieva il terzo,statuendo altresì che “la domanda riconvenzionale deve pertanto essereintegralmente rigettata”, confermata nel resto la sentenza appellata.Per quel che rileva, la Corte al punto. 6.2. della motivazione dava atto che“effettivamente non vi è alcuna prova che il pagamento della fattura MetalSystem sia effettivamente avvenuto, mancando sia un’eventualequietanza sulla fattura, che in alternativa, l’eventuale copia del mezzo dipagamento (bonifico, assegno, ecc.), cosicché - al di là di ogni questionesulla inerenza delle forniture che riguardano tale fattura con quantorimasto inadempiuto dall’opposto - resta il fatto che in difetto di prova delrelativo pagamento la mera emissione della fattura non può essereconsiderata un elemento di adeguato riscontro all’effettivo dannoeventualmente subito”.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. Ha resistito, con controricorso, la T.M.L.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art.378, secondo comma, c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso è affidato a quattro motivi.1. Con la prima censura la ricorrente lamenta la nullità della sentenza edel procedimento per violazione degli artt. 115, 167 e 183 c.p.c., nonchédell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per averela Corte aquilana accolto il terzo motivo di appello affermando chemancasse la prova dell’effettivo pagamento della fattura [OSCURATO:PERSONA] n.10 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], portata in sede di opposizione a decreto ingiuntivoNumero registro generale 4662/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 14772/2026Data pubblicazione 18/05/2026dall’opponente C.M.P. a comprova di parte del danno subito in dipendenzadell’inadempimento della T.M.L. alla fornitura richiesta.In particolare si duole la ricorrente che il fatto storico del pagamento dellafattura in questione non fosse stato tempestivamente contestato dallaT.M.L. in sede di costituzione, in contrasto con il disposto di cui agli artt.115 e 167 c.p.c., se non in relazione alla rispondenza dei beni forniti dallaMetal System; che il fatto storico del pagamento era rimasto accertato aseguito dell’espletata istruttoria per testi e interrogatorio formale, e chesolo in comparsa conclusionale in primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. ne avevacontestato l’effettivo pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. comparsa6 luglio 2015, pag.5, ult. cpv).2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di specifica discussione tra leparti in relazione all’art. 360, comma 5 c.p.c., atteso che la corteterritoriale non avrebbe rilevato che la prova circa l’effettivo pagamentodella fattura in questione era stata fornita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per testi, comesul punto motivato dalla sentenza del Tribunale di Teramo, all’esitodell’istruttoria espletata e dei capitoli ammessi.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o delprocedimento per omesso esame dei mezzi di prova espletati nel primogrado in relazione alla medesima circostanza dell’avvenuto pagamento, inrelazione all’art. 115 c.p.c. e all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., avendo laCorte territoriale del tutto omesso di esaminare e considerare detta provanella sua decisione.4. Con la quarta censura la ricorrente lamenta la nullità della sentenza odel procedimento per omessa pronuncia sull’appello incidentale proposto,in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c. e all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.5. La disamina del quarto motivo di ricorso, che è fondato, rende ultroneol’esame degli altri motivi - in particolare relativi alla questione della provaNumero registro generale 4662/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 14772/2026Data pubblicazione 18/05/2026circa l’effettivo pagamento della fattura della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (n. 10 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]) già fatta oggetto di prova in prime cure - che restanoassorbiti.5.1. In osservanza del principio di specificità, la ricorrente ha trascritto ilcontenuto della comparsa di costituzione e risposta in appello,comprensiva dell’appello incidentale (cfr. pagg. da 14 a 18 del ricorso,incluse le istanze subordinate istruttorie subordinate) denunciandol’omessa pronuncia della Corte territoriale su tale atto; rileva, peraltro,che, a pag. 7, punto 6.2. del dispositivo, il Collegio dopo aver accolto ilterzo motivo di appello della T.M.L., ha affermato “la domandariconvenzionale deve pertanto essere integralmente rigettata”, ondededuce la carenza o apparenza della motivazione ai sensi dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c.In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. Sez. L, n. 3819 del 14/02/2020; Sez. 1 n.8309 del 03/04/2026). Per l’effetto, la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture.I fondamentali arresti di Cass., Sez. U, nn. 8053-8054 del 07/04/2014,affermano che il vizio afferente alla motivazione denunciabile in sede diNumero registro generale 4662/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 14772/2026Data pubblicazione 18/05/2026legittimità deve risultare dal testo del provvedimento impugnato edesumibile dal mero esame della trama argomentativa in esso sviluppata,prescindente cioè dal confronto con le emergenze processuali.5.2. In particolare, il ricorrente si duole che la corte territoriale non abbiaadeguatamente motivato la ragione dell’accoglimento del terzo motivo diappello, nonostante la relativa stridente contrarietà con il contenuto delleacquisizioni istruttorie emerse nel corso del primo giudizio.A monte di tale doglianza, si rileva che la Corte ha del tutto omesso divalutare l’appello incidentale spiegato, così giustificando l’accoglimento delmotivo in quanto “la contraddittorietà della motivazione, idonea aconfigurare un’ipotesi di nullità della sentenza, rileva come vizioprocedurale solo se è interno alla sentenza e non, invece, quando emergenel rapporto tra la sentenza che definisce il processo e l'ordinanza, ancheistruttoria, emessa nel corso del medesimo”.Anche ove la Corte territoriale avesse voluto riferirsi con l’espressione “ladomanda riconvenzionale è rigettata” all’appello incidentaletempestivamente spiegato dalla C.M.P., la motivazione portata a supportoè chiaramente sotto “il minimo costituzionale”.6. La sentenza impugnata è per l’effetto cassata limitatamente al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione,che farà applicazione dei principi esposti, regolamentando anche le spesedel giudizio di legittimità.La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata rispetto al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appellodi L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 4662/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 14772/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledel 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci