CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 504/23/23 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 504/23/23 del 24/02/2023, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2732/02/17della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), cheaveva rigettato il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso diaccertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoriguardava la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], cancellata dalNumero registro generale 17173/2024Numero sezionale 3590/2026Numero di raccolta generale 15962/2026Data pubblicazione 24/05/2026registro delle imprese in data 15/11/2012, e l’atto impositivo era statonotificato in data 02/01/2015 al sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio e responsabilepro quota dei debiti della predetta società.1.2. La CGT2 accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che:a) l’avviso di accertamento era stato illegittimamente notificato allasocietà estinta in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 28,comma 4, del d.lgs. 28 novembre 2014, n. 175, con conseguenteinesistenza dello stesso; b) il predetto atto impositivo non poteva,pertanto, avere effetti nei confronti dell’ex socio, con assorbimento di ognialtra contestazione.2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] restava intimato.4. Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per trattazione unitariacon altri ricorsi connessi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziata l’ammissibilità del ricorso percassazione: invero, a fronte di una sentenza depositata in data24/02/2023 il termine per la sua proposizione sarebbe scaduto in data24/09/2023 ed è stato prorogato di undici mesi ai sensi dell’art. 1, comma199, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, con conseguente tempestività delricorso notificato in data 29/07/2024.2. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 edell’art. 28 del d.lgs. n. 174 del 2015 (rectius d.lgs. n. 175 del 2014), peravere la CGT2 erroneamente ritenuto l’inesistenza dell’avviso diaccertamento notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] quale socio e amministratore diNumero registro generale 17173/2024Numero sezionale 3590/2026Numero di raccolta generale 15962/2026Data pubblicazione 24/05/2026fatto della società estinta al fine di far valere la sua responsabilità ex art.36 del d.P.R. n. 602 del 1973.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Come si evince dal ricorso, l’avviso di accertamento è statonotificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] (nonché ad altri soggetti) quale ex socio eamministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], contestandosi la suapersonale responsabilità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.2.3. Tale notificazione al soggetto ritenuto personalmente responsabileè legittima e specificamente richiesta da Cass. Sez. U. n. 3625 del12/02/2025; la CGT2, pertanto, decidendo in ordine alla inammissibilitàdell’avviso di accertamento notificato alla società estinta ha deciso lacontroversia sulla base di una questione diversa e non oggetto delgiudizio.3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassatae rinviata alla CGT2 della Puglia, in diversa composizione, per nuovoesame e per le spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]