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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 16818/2023

Testo disponibile della fonte

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3595-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 91; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1116/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la BIÒ S .

R .

L . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Torino, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE negò ad essa contribuente il rimborso del credito I.V.A. richiesto con la dichiarazione dell’anno 2015 per l’anno 2014; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 1894/2016,rigettò il ricorso; che la BIÒ S .

R .

L .propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1116/2018, depositata il 22/06/2018 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come (a) da un lato, difettasse la prova della effettiva movimentazione verso Stati esteri (cd. operazioni intracomunitarie) della merce (macchinari e attrezzature) per la quale la contribuente aveva avanzato la richiesta di rimborso ex art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993 e (b) dall’altro, neppure fosse stata dimostrata la strumentalità e l’inerenza della merce in questione all’attività che la contribuente stessa intendeva realizzare, considerando che (b.1) “il luogo di destinazione indicato sulle fatture di acquisto dei suddetti macchinari e attrezzature risultava presso terze società che già svolgevano in proprio l’attività di produzione in questione” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 4) e (b.2) “nemmeno può ritenersi prodotta qualsivoglia idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva intenzione di “allestire una propria linea di produzione con tali macchinari mancando tutti gli atti per prassi collegati a tale intento” (cfr. ivi); che avverso tale decisione la BIÒ S .

R .

L . ha proposto ricorso pe r cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione e mancata applicazione dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cpc” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente, “in tutto ripresa dalla motivazione dell’atto di diniego di rimborso, nonché dalla costituzione dell’Ufficio, condividendo genericamente quanto sostenuto da quest’ultimo”; che il motivo è inammissibile; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez.

U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061 - 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che, non ultimo, è conforme al disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento al requisito dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la sentenza di merito la cui motivazione, pur riportando ampi stralci del percorso logico risultante dalla comparsa depositata nell'interesse di una delle parti, così recependo in modo prevalente l'impostazione difensiva adottata dalla parte, risulti tuttavia supportata da idonei e critici spunti di ragionamento logico-giuridico sui vari aspetti della vicenda sottoposta al vaglio del giudice (Cass., Sez. 2, 31.3.2011, n. 7477, Rv. 619259- 01); che, posti i principi che precedono, non solo va escluso che l’eventuale condivisione (come nella specie, ragionata) delle argomentazioni difensive di una parte (i.e., dell’ AGENZIA ), a sostengo della correttezza (delle motivazioni) della ripresa operata dall’Ufficio, possa inficiare la sentenza impugnata per apparenza della relativa motivazione ma, esaminando le ragioni sottese dalla C.T.R. alla propria decisione, si coglie chiaramente come i giudici di appello abbiano hanno analiticamente spiegato (cfr. p. 5 della motivazione, 1°-7° cpv) per quale motivo la documentazione in atti non è idonea a provare la movimentazione intracomunitaria della merce per cui è causa (così, peraltro, dimostrando – contrariamente all’assunto difensivo di parte ricorrente -di avere proceduto al relativo esame); che dunque, in ultima analisi, il motivo mira ad una (ri)valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa da quella sottesa dalla C.T.R. alla propria decisione e, per ciò stesso, preclusa a questa Corte, esulando dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 19, DPR 22 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2697 cc” (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la strumentalità ed inerenza dei macchinari acquistati rispetto all’attività di essa contribuente, per non avere questa dimostrato “l’effettiva intenzione di allestire una propria linea di produzione, con conseguente impossibilità di detrarre l’IVA relativa agli acquisti” della predetta merce, nonostante le operazioni passive in commento fossero strumentali allo svolgimento di una futura attività di impresa, la quale non è stata avviata per sopraggiunte circostanze indipendenti dalla volontà di parte ricorrente; che il motivo è inammissibile; che l'art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, consente all'imprenditore di portare in detrazione l’I.V.A. pagata (ovvero di richiedere l’alternativo rimborso) per l'acquisto di un bene, effettuato in conformità ad obiettivi presenti nell'atto costitutivo o nello statuto, anche se si tratti di un'operazione isolata, non direttamente collegata all'attività dichiarata ed attualmente esercitata, a condizione che lo stesso imprenditore fornisca la prova dell'inerenza dell'operazione all'esercizio dell'impresa, dimostrando la stretta strumentalità rispetto alla concreta attività imprenditoriale, effettiva o anche solo programmata (Cass., Sez. 5, 5.12.2014, n. 25777, Rv. 634027-01); che a tale proposito la C.T.R., con accertamento in fatto, ha tuttavia escluso tale inerenza sulla base (a) della destinazione finale dei macchinari in questione, allocati “presso società terze che già svolgevano in proprio l’attività di produzione in questione” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 5, penultimo cpv.), nonché (b) dell’assenza di “idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva intenzione di “allestire una propria linea di produzione con tali macchinari mancando tutti gli atti per prassi collegati a tale intento” (cfr. ivi, ultimo cpv.); che il motivo tende, allora, ad una inammissibile rivalutazione degli elementi sulla cui base i giudici di appello hanno escluso la strumentalità ed inerenza degli acquisti in questione, facendo peraltro perno su una circostanza (l’esser, cioè, i macchinari in questione allocati presso locali concessi alla contribuente in comodato gratuito dalle società terze) della quale non è fatta menzione in sentenza e che parte ricorrente non ha localizzato se, come dove e quando allegata nei precedenti gradi di giudizio (arg. da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02): in ultima analisi, dunque, nuova e, per ciò stesso, inammissibile; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della BIÒ S .

R .

L ., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; p er l’effetto, conda nna la BIÒ S .

R .

L ., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3595-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 91; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1116/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la BIÒ S . R . L . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Torino, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE negò ad essa contribuente il rimborso del credito I.V.A. richiesto con la dichiarazione dell’anno 2015 per l’anno 2014; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 1894/2016,rigettò il ricorso; che la BIÒ S . R . L .propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1116/2018, depositata il 22/06/2018 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come (a) da un lato, difettasse la prova della effettiva movimentazione verso Stati esteri (cd. operazioni intracomunitarie) della merce (macchinari e attrezzature) per la quale la contribuente aveva avanzato la richiesta di rimborso ex art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993 e (b) dall’altro, neppure fosse stata dimostrata la strumentalità e l’inerenza della merce in questione all’attività che la contribuente stessa intendeva realizzare, considerando che (b.1) “il luogo di destinazione indicato sulle fatture di acquisto dei suddetti macchinari e attrezzature risultava presso terze società che già svolgevano in proprio l’attività di produzione in questione” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 4) e (b.2) “nemmeno può ritenersi prodotta qualsivoglia idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva intenzione di “allestire una propria linea di produzione con tali macchinari mancando tutti gli atti per prassi collegati a tale intento” (cfr. ivi); che avverso tale decisione la BIÒ S . R . L . ha proposto ricorso pe r cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione e mancata applicazione dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cpc” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente, “in tutto ripresa dalla motivazione dell’atto di diniego di rimborso, nonché dalla costituzione dell’Ufficio, condividendo genericamente quanto sostenuto da quest’ultimo”; che il motivo è inammissibile; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061 - 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che, non ultimo, è conforme al disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento al requisito dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la sentenza di merito la cui motivazione, pur riportando ampi stralci del percorso logico risultante dalla comparsa depositata nell'interesse di una delle parti, così recependo in modo prevalente l'impostazione difensiva adottata dalla parte, risulti tuttavia supportata da idonei e critici spunti di ragionamento logico-giuridico sui vari aspetti della vicenda sottoposta al vaglio del giudice (Cass., Sez. 2, 31.3.2011, n. 7477, Rv. 619259- 01); che, posti i principi che precedono, non solo va escluso che l’eventuale condivisione (come nella specie, ragionata) delle argomentazioni difensive di una parte (i.e., dell’ AGENZIA ), a sostengo della correttezza (delle motivazioni) della ripresa operata dall’Ufficio, possa inficiare la sentenza impugnata per apparenza della relativa motivazione ma, esaminando le ragioni sottese dalla C.T.R. alla propria decisione, si coglie chiaramente come i giudici di appello abbiano hanno analiticamente spiegato (cfr. p. 5 della motivazione, 1°-7° cpv) per quale motivo la documentazione in atti non è idonea a provare la movimentazione intracomunitaria della merce per cui è causa (così, peraltro, dimostrando – contrariamente all’assunto difensivo di parte ricorrente -di avere proceduto al relativo esame); che dunque, in ultima analisi, il motivo mira ad una (ri)valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa da quella sottesa dalla C.T.R. alla propria decisione e, per ciò stesso, preclusa a questa Corte, esulando dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 19, DPR 22 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2697 cc” (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la strumentalità ed inerenza dei macchinari acquistati rispetto all’attività di essa contribuente, per non avere questa dimostrato “l’effettiva intenzione di allestire una propria linea di produzione, con conseguente impossibilità di detrarre l’IVA relativa agli acquisti” della predetta merce, nonostante le operazioni passive in commento fossero strumentali allo svolgimento di una futura attività di impresa, la quale non è stata avviata per sopraggiunte circostanze indipendenti dalla volontà di parte ricorrente; che il motivo è inammissibile; che l'art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, consente all'imprenditore di portare in detrazione l’I.V.A. pagata (ovvero di richiedere l’alternativo rimborso) per l'acquisto di un bene, effettuato in conformità ad obiettivi presenti nell'atto costitutivo o nello statuto, anche se si tratti di un'operazione isolata, non direttamente collegata all'attività dichiarata ed attualmente esercitata, a condizione che lo stesso imprenditore fornisca la prova dell'inerenza dell'operazione all'esercizio dell'impresa, dimostrando la stretta strumentalità rispetto alla concreta attività imprenditoriale, effettiva o anche solo programmata (Cass., Sez. 5, 5.12.2014, n. 25777, Rv. 634027-01); che a tale proposito la C.T.R., con accertamento in fatto, ha tuttavia escluso tale inerenza sulla base (a) della destinazione finale dei macchinari in questione, allocati “presso società terze che già svolgevano in proprio l’attività di produzione in questione” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 5, penultimo cpv.), nonché (b) dell’assenza di “idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva intenzione di “allestire una propria linea di produzione con tali macchinari mancando tutti gli atti per prassi collegati a tale intento” (cfr. ivi, ultimo cpv.); che il motivo tende, allora, ad una inammissibile rivalutazione degli elementi sulla cui base i giudici di appello hanno escluso la strumentalità ed inerenza degli acquisti in questione, facendo peraltro perno su una circostanza (l’esser, cioè, i macchinari in questione allocati presso locali concessi alla contribuente in comodato gratuito dalle società terze) della quale non è fatta menzione in sentenza e che parte ricorrente non ha localizzato se, come dove e quando allegata nei precedenti gradi di giudizio (arg. da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02): in ultima analisi, dunque, nuova e, per ciò stesso, inammissibile; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della BIÒ S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; p er l’effetto, conda nna la BIÒ S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 16818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris