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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13044/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5937/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elettopresso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA], 31 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questura di Torino -intimato - avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino del 26 luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - A ouissi Zied propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino del 26 luglio 2021di proroga del trattenimento Oggetto: immigrazione - proroga trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatridi «Brunelleschi»di Torino disposto nei suoi confrontiper ulteriori trenta giorni; -il ricorso è affidato a tre motivi; - il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino non si costituiscono tempestivamente, limitandosi a depositare atto congiunto con cui chiedono di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’ar t. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 14, quinto comma, t.u. imm., e15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE, per aver il decreto impugnato disposto la seconda proroga del provvedimento di trattenimento dello straniero benché non fossero emersi elementi concreti che consent iv ano di ritenere probabile l'identificazione ovvero tale proroga fosse necessari a al fine di organizzare leoperazioni di rimpatrio; -con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 14, comma 5 - bis, t.u. imm., e 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE, per aver il decreto impugnato omesso di considerare che la misura del trattenimento amministrativo dello straniero non era consentita in assenza di una «prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza», la quale, nel caso in esame, difettava, come reso evidente dal fatto che era già stato trattenuto in due precedenti circostanze presso il medesimo Centro, nel 2018 e nel 2019, senza che la misura ne avesse consenti to l’identificazione e tantomeno l’espulsione, anche in considerazione della mancata collaborazione da parte delle autorità del Paese di origine; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati ; - l’art. 14, quinto comma, t.u. imm., così come risultante a seguito della modifica operata con la l.n. 161/2014, richiede, ai fini della concessione della seconda proroga e di quellesuccessive, l’emersione di « elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione»ovvero che il provvedimento «sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio»; -una siffatta disciplina prevede un maggiore rigore per la concessione della seconda proroga e di quelle successive rispetto a quella prevista per la concessione della prima proroga, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost. (cfr. Cass. 23settembre 2021, n. 25875); - è , dunque, necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; - a tali principi non si è attenuto il decreto impugnato, il quale, nell'accordare la (ulteriore) proroga richiesta dal Questore, ha richiamato le richieste indirizzate alle a utorità d iplomatiche della Algeria e Tunisia, senza dedurre, tuttavia,elementi da cui desumere la strumentalità della misura rispetto al fine dell’identificazione dello straniero o dell’organizzazione delle operazioni di rimpatrio; - non pertinente è il riferimento, operato dal giudice di merito, alla mancata collaborazione del trattenuto, giudicata perdurante e reiterata, in quanto circostanz a che – di per sé – non consent e di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per la ulteriore proroga del trattenimento; -all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso segue l’assorbimento del terzo, con il quale la parte si duole della violazione degli artt. 15, t.u. imm., 202, 203e 208 c od. pen., nonché dell’ omesso accertamento del requisito della pericolosità sociale del ricorrente, in quanto questione strettamente conseguenziale; -il decreto impugnato va, dunque, cassato senza rinvio; -poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, secondo comma, dello stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); -il successivo art. 133, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass., Sez.

Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass. 29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583); -pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5937/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elettopresso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA], 31 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questura di Torino -intimato - avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino del 26 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - A ouissi Zied propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino del 26 luglio 2021di proroga del trattenimento Oggetto: immigrazione - proroga trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatridi «Brunelleschi»di Torino disposto nei suoi confrontiper ulteriori trenta giorni; -il ricorso è affidato a tre motivi; - il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino non si costituiscono tempestivamente, limitandosi a depositare atto congiunto con cui chiedono di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’ar t. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 14, quinto comma, t.u. imm., e15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE, per aver il decreto impugnato disposto la seconda proroga del provvedimento di trattenimento dello straniero benché non fossero emersi elementi concreti che consent iv ano di ritenere probabile l'identificazione ovvero tale proroga fosse necessari a al fine di organizzare leoperazioni di rimpatrio; -con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 14, comma 5 - bis, t.u. imm., e 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE, per aver il decreto impugnato omesso di considerare che la misura del trattenimento amministrativo dello straniero non era consentita in assenza di una «prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza», la quale, nel caso in esame, difettava, come reso evidente dal fatto che era già stato trattenuto in due precedenti circostanze presso il medesimo Centro, nel 2018 e nel 2019, senza che la misura ne avesse consenti to l’identificazione e tantomeno l’espulsione, anche in considerazione della mancata collaborazione da parte delle autorità del Paese di origine; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati ; - l’art. 14, quinto comma, t.u. imm., così come risultante a seguito della modifica operata con la l.n. 161/2014, richiede, ai fini della concessione della seconda proroga e di quellesuccessive, l’emersione di « elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione»ovvero che il provvedimento «sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio»; -una siffatta disciplina prevede un maggiore rigore per la concessione della seconda proroga e di quelle successive rispetto a quella prevista per la concessione della prima proroga, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost. (cfr. Cass. 23settembre 2021, n. 25875); - è , dunque, necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; - a tali principi non si è attenuto il decreto impugnato, il quale, nell'accordare la (ulteriore) proroga richiesta dal Questore, ha richiamato le richieste indirizzate alle a utorità d iplomatiche della Algeria e Tunisia, senza dedurre, tuttavia,elementi da cui desumere la strumentalità della misura rispetto al fine dell’identificazione dello straniero o dell’organizzazione delle operazioni di rimpatrio; - non pertinente è il riferimento, operato dal giudice di merito, alla mancata collaborazione del trattenuto, giudicata perdurante e reiterata, in quanto circostanz a che – di per sé – non consent e di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per la ulteriore proroga del trattenimento; -all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso segue l’assorbimento del terzo, con il quale la parte si duole della violazione degli artt. 15, t.u. imm., 202, 203e 208 c od. pen., nonché dell’ omesso accertamento del requisito della pericolosità sociale del ricorrente, in quanto questione strettamente conseguenziale; -il decreto impugnato va, dunque, cassato senza rinvio; -poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, secondo comma, dello stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); -il successivo art. 133, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass. 29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583); -pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbit
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