CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, confermava il decreto del Tribunale di Palermo che aveva applicato a Giuseppe di Giovanni la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due unitamente alle relative prescrizioni e la cauzione di euro seicento. 1.1. Veniva affermata la pericolosità sociale del proposto qualificata dalla sua appartenenza all'associazione mafiosa desunta da una valutazione complessiva degli elementi indiziari emersi in due procedimenti penali per art. 416-bis cod. pen., di cui uno (n. 22497/15) si era concluso con l'assoluzione dell'imputato, mentre nell'altro (n. 719/16) l'ordinanza custodiale applicata al.[OSCURATO:PERSONA] veniva annullata dal Tribunale del riesame. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo con il quale deduce la violazione di legge in relazione alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte d'appello non ha considerato la necessaria verifica dell'attualità della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] il quale è stato assolto nel 2017, con sentenza passata in giudicato, dall'accusa di partecipare ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il motivo proposto è manifestamente infondato per genericità ed aspecificità. 4. Premesso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità" Cass., Sez. II, n. 34549 del 6/6/2019; Sez. II, n.33533 del 25/6/2021) e che "ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non preclude un'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159" (Cass., Sez. II, n. 23813 del 17/7/2020. 5. Il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato la quale fa riferimento a diversi elementi di fatto esplicitamente riportati in riferimento alla contiguità del proposto con più appartenenti all'associazione mafiosa, di cui i fratelli erano figure di vertice, nonché della sua opera a favore dell'associazione mafiosa di cui non è stato considerato partecipante effettivo. 5.1. In particolare, nel decreto oggetto di ricorso si riportano, dal procedimento penale n. 22497 del 2015, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dette dichiarazioni sono state ritenute inidonee ai fini dell'accertamento della respons. abilità penale nel processo definito con l'assoluzione del proposto per assenza di riscontri, ma non si è negata l'attendibilità dei dichiaranti, con la conseguenza che dette chiamate in correità possono essere utilizzate nel giudizio di prevenzione. Come correttamente ricordato nel provvedimento impugnato, infatti, "nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti" (Cass, Sez. V, n. 50202 del 8/10/2019). Dalle conversazioni intercettate e dai risultati dei servizi di osservazione, richiamati anche dal Tribunale nell'applicare la misura di prevenzione, peraltro risulta che il Gravagna faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per reperire il Calcagno (capo del mandamento) o per affidargli il denaro provento delle attività illecite del fratello [OSCURATO:PERSONA], poiché questo ultimo era detenuto in carcere e il fratello Giuseppe gli teneva la contabilità; in un caso risulta che il proposto abbia fatto da tramite anche per far pervenire all'associazione "l'autorizzazione" del fratello detenuto per commettere una rapina. Ancora, risulta che il Calcagno, unitamente al Ruggeri (altro partecipante mafioso), nel minacciare i commercianti ittici che dovevano acquistare il prodotto congelato dalla ditta riferibile all'associazione, avevano utilizzato la loro caratura criminale e il metodo mafioso, avvalendosi del [OSCURATO:PERSONA] quale esponente di una storica famiglia mafiosa. Lo stesso proposto era stato intercettato con il capo mandamento e i suoi sodali mentre discutevano degli incassi dell'associazione relativi al traffico di stupefacenti e dei problemi riscontrati nella riscossione degli stessi, nonché era emerso il proprio coinvolgimento nel mantenimento dei familiari dei sodali mafiosi detenuti. 5.2. Ulteriori elementi venivano desunti anche dal proc. n. 719 del 2016, nel quale la posizione del proposto era stata oggetto di archiviazione. In questo caso era emersa la mediazione svolta in prima persona a favore di due associati ex art. 416-bis cod. pen., i fratelli Settimo e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati accusati di aver trattenuto il denaro derivante dalla vendita di un gommone del Calcagno e di aver chiesto il pizzo ad un soggetto senza l'autorizzazione dell'associazione mafiosa. 6. Su questi fatti, alla base del decreto impugnato, il motivo di ricorso non si confronta affatto, limitandosi a richiamare la sentenza assolutoria e la già citata archiviazione; così facendo, pertanto, manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione non considerando le affermazioni del provvedimento censurato, quindi come anticipato, l'impugnazione risulta generica e aspecifica. Ebbene, va ulteriormente ricordato che "in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato, in quanto solo l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale" (Cass., Sez. VI, n. 49750 del 4/7/2019), nonché "in tema di misure di prevenzione, l'appartenenza ad una associazione mafiosa integra un'ipotesi di pericolosità sociale qualificata anche quando la condotta del proposto, pur non riconducibile ad una vera e propria partecipazione al gruppo criminale, sia apprezzabile in termini di vicinanza all'associazione tale da risultare, attraverso un contributo fattivo"alle attività ed allo sviluppo del sodalizio, funzionale agli interessi della stessa (Cass. Sez. II, n. 27855 del 22/3/2019). Dagli elementi valorizzati dalla Corte di appello emerge come sussistesse "un legame concreto ed operativo tra il proposto e il sodalizio nonché un suo fattivo contributo a vantaggio del secondo" e che tale opera sia stata costante almeno sino al luglio del 2018, in occasione della mediazione a favore degli Spitaliere, in epoca prossima all'emissione della decisione di primo grado, come richiamata dal provvedimento impugnato. Su questo e gli altri punti della decisione il ricorso nulla oppone. 7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i