CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 20621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Nola e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui al capo 1) perché egtinta per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava in mesi otto di reclusione e 200 euro di multa la pena per il delitto ex artt. 81 cpv., 349 cod. pen., nel resto confermando la pronuncia impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non essendovi certezza che il veicolo a bordo del quale il Ranieri fu controllato il 5 febbraio 2015 sia il medesimo condotto dall'imputato in occasione dei successivi controlli del 7 e 10 febbraio 2015; con un secondo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., posto che l'imputato ha assunto un contegno collaborativo e che i precedenti penali non sono indicativi di abitualità. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale. 4. Quanto al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ritenuto che l'imputato avesse in due occasioni violato i sigilli sulla base della convergenti dichiarazioni degli operanti, i quali hanno entrambi confermato di avere sorpreso l'imputato alla guida del Fiorino tg. [OSCURATO:TARGA] in due occasioni, nonostante tale autoveicolo fosse stato in precedenza sottoposto a sequestro. 5. Quanto al secondo motivo, la Corte ha negato i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. facendo leva sia sul quantitativo non trascurabile di rifiuti trasportati sul veicolo già sottoposto a sequestro, sia sui precedenti penali dell'imputato che, unitamente alle pluralità di violazioni contestate nel presente processo, integrano il requisito derabitualità", ostativo al riconoscimento del riconoscimento della causa di non punibilità in esame. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o