Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 47103/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di MILANO, con sentenza in data 28/11/2019- deo. 29/11/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in data 24/06/2013 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per due episodi di rapina aggravata, commessi entrambi a MONZA il primo il 5/06/2013 e il secondo il 24/06/2013, oltre che per la contravvenzione di porto ingiustificato di coltello (MONZA, il 5/06/2013), riuniti per continuazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come motivo l'omessa notifica al difensore di fiducia e a sé medesimo del decreto di fissazione del giudizio di appello.

Rileva che il 19/10/2018 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato nella cancelleria della CORTE ambrosiana la nomina a difensore di fiducia dell'imputato, con revoca del precedente difensore e di ogni elezione di domicilio in precedenza effettuata, e di ciò fornisce documentazione; il 20/05/2019 la CORTE aveva emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello fissando l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma esso era stato ?E i2 notificato all'avv.

E.F. (PILIEGO), che era il precedente difensore, già revocato; il giudizio era stato poi celebrato in assenza dell'imputato, del precedente difensore di fiducia, con un sostituto nominato d'ufficio, e in esso si era dato atto che la notifica al ricorrente era stata data ai sensi dell'art. 157 co. 8 bis cod. proc. pen.

La conclusione è che nessuna valida notifica è stata effettuata all'imputato e nessun regolare avviso è stato dato a quello che da mesi prima dell'udienza risultava essere il difensore di fiducia.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio.

3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Come ha osservato il P.G., mentre dal frontespizio della sentenza l'imputato risulta assente, e sono indicati sia il luogo di residenza dell'imputato, in Valmadrera n. 15, sia il nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia non è possibile verificare quale sia stato il luogo nel quale siano state effettuate le notificazioni.

Dalla consultazione del fascicolo emerge la corrispondenza a realtà di quanto descritto nel ricorso: pertanto la notifica è nulla sia quanto all'avviso al difensore, perché effettuata al precedente difensore di fiducia, revocato ben prima della emissione del decreto per il giudizio di appello, sia quanto all'imputato, che aveva eletto domicilio nello studio del precedente difensore di fiducia, ma poi aveva revocato l'elezione medesima.

Ne consegue l'annullamento del giudizio di appello, con rinvio ad altra sezione della CORTE di MILANO per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della CORTE di APPELLO di MILANO.

Così deciso a Roma il 28/10/2021 Il onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di MILANO, con sentenza in data 28/11/2019- deo. 29/11/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in data 24/06/2013 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per due episodi di rapina aggravata, commessi entrambi a MONZA il primo il 5/06/2013 e il secondo il 24/06/2013, oltre che per la contravvenzione di porto ingiustificato di coltello (MONZA, il 5/06/2013), riuniti per continuazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come motivo l'omessa notifica al difensore di fiducia e a sé medesimo del decreto di fissazione del giudizio di appello. Rileva che il 19/10/2018 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato nella cancelleria della CORTE ambrosiana la nomina a difensore di fiducia dell'imputato, con revoca del precedente difensore e di ogni elezione di domicilio in precedenza effettuata, e di ciò fornisce documentazione; il 20/05/2019 la CORTE aveva emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello fissando l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma esso era stato ?E i2 notificato all'avv. E.F. (PILIEGO), che era il precedente difensore, già revocato; il giudizio era stato poi celebrato in assenza dell'imputato, del precedente difensore di fiducia, con un sostituto nominato d'ufficio, e in esso si era dato atto che la notifica al ricorrente era stata data ai sensi dell'art. 157 co. 8 bis cod. proc. pen. La conclusione è che nessuna valida notifica è stata effettuata all'imputato e nessun regolare avviso è stato dato a quello che da mesi prima dell'udienza risultava essere il difensore di fiducia. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio. 3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Come ha osservato il P.G., mentre dal frontespizio della sentenza l'imputato risulta assente, e sono indicati sia il luogo di residenza dell'imputato, in Valmadrera n. 15, sia il nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia non è possibile verificare quale sia stato il luogo nel quale siano state effettuate le notificazioni. Dalla consultazione del fascicolo emerge la corrispondenza a realtà di quanto descritto nel ricorso: pertanto la notifica è nulla sia quanto all'avviso al difensore, perché effettuata al precedente difensore di fiducia, revocato ben prima della emissione del decreto per il giudizio di appello, sia quanto all'imputato, che aveva eletto domicilio nello studio del precedente difensore di fiducia, ma poi aveva revocato l'elezione medesima. Ne consegue l'annullamento del giudizio di appello, con rinvio ad altra sezione della CORTE di MILANO per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della CORTE di APPELLO di MILANO. Così deciso a Roma il 28/10/2021 Il onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammi
Decreto Cassazione n. 47103/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris