CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiIrene Giaimi, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 191/2021depositata il 17/02/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Con atti di citazione separati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opposizione al decreto ingiuntivo n. 154/2013 emessodal Tribunale di Palermo, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi s.r.l.)ingiungeva agli stessi in solido (essendo [OSCURATO:PERSONA] cessionaria dellafarmacia debitrice, già nella titolarità di Mazza) il pagamento di euro37.363,72, nonché alla sola la Novara il pagamento di euro 27.650,06,per fatture relative a forniture di prodotti farmaceutici.Riuniti i giudizi, il Tribunale di Palermo rigettava la preliminareeccezione di incompetenza e disponeva CTU grafologica, dalla qualeemergeva la non autenticità della firma di [OSCURATO:PERSONA] apposta su unascrittura di riconoscimento del debito datata 04.01.2012.In corso di causa decedeva [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA];riassunto il giudizio, quest’ultima si costituiva anche nella qualità dierede del defunto Mazza.Il Tribunale di Palermo revocava il decreto ingiuntivo econdannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delladella maggior somma complessiva (euro 65.014,32) di cui al decretoingiuntivo opposto, ponendo a carico della stessa le spese legali, einteramente a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. il costo della CTU.2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla debitricee in via incidentale dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la quale nellemore del giudizio d’appello veniva ammessa alla procedura diconcordato preventivo.La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe,rigettava l'appello principale e quello incidentale, compensando lespese di lite e confermando le spese di CTU a carico della solaNumero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026appellante incidentale, così argomentando (nei limiti di quanto ancoraqui di interesse):- era stato correttamente adito il foro di Palermo, per avere lasocietà, creditrice di somma di denaro liquida ed esigibile, sede inPalermo luogo anche di conclusione del contratto di fornitura deifarmaci;- il compendio probatorio, comprensivo di fatture commerciali erelative scritture contabili della società creditrice, dimostrava che ilcredito complessivo di [OSCURATO:SOCIETA]. ammontava ad euro65.014,32, da cui doveva detrarsi la somma portata dalla scritturaprivata di riconoscimento del debito risultata apocrifa (euro21.479,55). Pertanto, correttamente il giudice di primo grado avevaingiunto il pagamento di euro 43.534,77;- non era fondato il motivo di gravame che riproponeva l'eccezionedi prescrizione quinquennale degli interessi moratori, innanzituttoperché il termine prescrizionale era stato più volte interrotto, e in ognicaso perché alla fattispecie in esame trovava applicazione laprescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.;- rimaneva assorbito l'appello incidentale circa il diversoammontare del credito.3. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazioneLaura [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso e proponericorso incidentale affidato a due motivi.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.All’esito della camera di consiglio del 18.03.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si dà atto che in memoria la ricorrente chiedela cessazione della materia del contendere, in forza della chiusura, indata 19.09.2021, del concordato preventivo proposto da La NovaraLaura, titolare della “[OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”, giàomologato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente osserva che dalla domanda di concordato preventivodel 26.06.2014 con cessione dei beni («Proposta di concordatopreventivo con relativo piano n. 2/2014 R. Conc. Prev.») risultainserita tra i creditori chirografari [OSCURATO:SOCIETA]., perl’importo di euro 66.621,12.La Corte rileva, in proposito, che la cessazione della materia delcontendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto delsopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta ingiudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice,potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che ilgiudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio dellacosiddetta “soccombenza virtuale”.Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assumesuscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere,sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a taleprospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, nonpuò concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia delcontendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del dirittoazionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interessead agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad unapronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, pertale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difettodi interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti daNumero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della suapretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (per tutte:Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021).Nel caso che ci occupa, il fatto della chiusura del concordatopreventivo (19.09.2021), sopravvenuto rispetto alla notifica delpresente ricorso (avvenuta in data 19.04.2021), è segnalato solo dallaricorrente, mentre non risulta l’adesione della controricorrente. Deve,inoltre, escludersi l’insussistenza dell’interesse ad agire dicontroparte, in considerazione del fatto che l’inserimento tra i creditorichirografari di [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di euro66.621,12 (Proposta di concordato preventivo del 26.06.2014), nulladice in merito all’effettivo pagamento di detto credito che, secondo lamodifica alla proposta del 1 ° agosto 2016, sarebbe stato soddisfattonella misura stimata del 15,15 per cento.Pertanto, il Collegio deve procedere nell’esame dei due ricorsi.I. RICORSO PRINCIPALE.2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e 1182, ultimo comma, c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La ricorrente censura la pronuncianella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza perterritorio.A suo giudizio, trova applicazione esclusivamente il foro generaledelle persone fisiche e/o giuridiche, ex artt. 18-19 c.c., e nessun forofacoltativo. Tanto avuto riguardo al fatto che: la [OSCURATO:PERSONA] il domicilio e la sede legale in Augusta (SR) dove era statostipulato il contratto di fornitura e dove veniva consegnata la merce;l'obbligazione dedotta in giudizio, sebbene di natura pecuniaria, nonera liquida né di facile e pronta liquidazione, non avendo il contrattodeterminato il preciso suo ammontare, per cui l'obbligazione dovevaNumero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026essere adempiuta al domicilio che il debitore aveva al tempo dellascadenza, in applicazione del comma 4 dell'art. 1182 c.c.2.1. Il motivo è infondato.È utile ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 17989 del13/09/2016; conf.: Sez. 2, n. 39028 del 09/12/2021, Rv. 663393 –01; Sez. 6 - 3, n. 7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 - 01) hannoaffermato che, ai fini della determinazione del forum destinataesolutionis (come anche agli effetti della mora ex re), costituisceobbligazione pecuniaria da adempiere al domicilio del creditore, anorma dell'art. 1182, comma 3, c.c. soltanto il debito che sia sortooriginariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla suacostituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, edil cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cuil'obbligazione sia venuta in essere.Ne deriva che l’obbligazione pecuniaria, da adempiere - ai sensidell'art. 1182 cod. civ., comma 3, cod. civ. - al domicilio del creditoreal tempo della scadenza, è quella derivante da titolo negoziale ogiudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentrequalora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine daltitolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversapattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell'ultimo comma dellanorma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.Tanto precisato, nel caso di specie il giudizio di opposizione nonaveva ad oggetto le forniture dei farmaci, bensì gli interessi moratoridovuti dalla debitrice e maturati sui pagamenti delle forniture rimastiinadempiuti, rispettivamente derivanti dalla legge (d.lgs n. 231/2002)e dal titolo.Poiché risulta agli atti che i pagamenti avvenivano mediantebonifici, in mancanza di espressa pattuizione nel sensoNumero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’adempimento presso il luogo di esecuzione della prestazione (lafarmacia), si tratta di obbligazione portable ex art. 1498, comma 3,c.c., disposizione in virtù della quale il pagamento della mercecompravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna,va eseguito al domicilio del venditore, operante anche ai fini dellacompetenza per territorio ex art. 20 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2, n. 8267del 24/03/2021; Sez. 2, n. 32692 del 12/12/2019, Rv. 656299 – 02;Sez. 2, n. 19920 del 14/11/2012, Rv. 624430 - 01).È utile, altresì, ricordare che la facoltatività del foro indicatonell’art. 20 c.p.c. deve intendersi nel senso che, per le cause aventiad oggetto obbligazioni pecuniarie, competente è anche il giudice delluogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio,in alternativa al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., quindicon possibilità di scelta tra più uffici giudiziari, tutti egualmentecompetenti (a differenza dei fori esclusivi). Concorrenza che sussisteanche con riferimento al forum contractus e al forum destinataesolutionis.Sì che prende vigore, anche nel caso che ci occupa, quanto giàaffermato da questa Corte, ossia che in una causa relativa a diritti diobbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudicediverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., edil convenuto ritualmente contesti la competenza di tale giudice anchesecondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20c.p.c. (forum contractus e forum destinatae solutionis), la competenzamedesima può essere affermata quando, alla stregua delle provefornite dall'attore, o, in difetto, sulla scorta degli atti, risultino lecircostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, diradicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore (Sez. 6 - 2, n.17311 del 03/07/2018, Rv. 649456 – 01; Sez. 6 - 1, n. 21769 delNumero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/202627/10/2016, Rv. 642664 – 01; Sez. 6 - 3, n. 15996 del 21/07/2011,Rv. 618874 – 01; Sez. 6 - 2, n. 3989 del 18/02/2011, Rv. 617018 –01; Sez. 3, n. 15110 del 04/07/2007, Rv. 598707 – 01; Sez. 3, n.14236 del 17/12/1999, Rv. 532322 – 01; Sez. 2, n. 33 del11/01/1990, Rv. 464753 - 01).3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 132, comma2, n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) c.p.c.La ricorrente rileva l’apparenza della motivazione della sentenzain quanto motivata per relationem alla sentenza di primo grado,effettuata dal primo giudice, senza alcun esame critico delleargomentazioni addotte nei motivi di gravame.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il vizio dedotto èformulato fuori dei limiti in cui è, ormai consentita, la deduzione delvizio motivazionale.La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio diapparenza della motivazione ricorra quando essa, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (v. tra le tante: (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del28/07/2023, Rv. 668609 – 01; [OSCURATO:PERSONA]. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758del 01/03/2022, Rv. 664061.Sul tema della motivazione per relationem, questa Corte haaffermato che la sentenza d'appello può essere motivata perrelationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia purNumero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate inappello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dallalettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi unpercorso argomentativo esaustivo e coerente; mentre va cassata ladecisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire allapronunzia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazionedi infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. 1, n. 23997 del02/08/2022, Rv. 665373 – 01; Sez. 3, n. 2397 del 03/02/2021; Sez.1, n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 - 01; Sez. L, n. 27112 del25/10/2018, Rv. 651205 – 01).La pronuncia impugnata ha valutato e ritenuto infondati i motividi gravame attenendosi e aderendo consapevolmente agliaccertamenti del giudice di prime cure (v. sentenza pag. 5, primocapoverso), per cui la prospettata censura dimostra di non cogliere laratio decidendi esposta dalla Corte di merito.4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 634 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c. Osserva la ricorrente che le fatture, titolo idoneoper l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse,nel giudizio di opposizione non costituiscono prova dell’esistenza delcredito, che invece non è stato dimostrato dall’opposta con gli ordinarimezzi di prova.4.1. Il motivo merita accoglimento.È orientamento consolidato di questa Corte che i documenti diprovenienza unilaterale dal (supposto) creditore non sono idonei aprovare – onere, appunto, gravante su chi assuma di essere creditore– il titolo negoziale della sua pretesa. Più precisamente, le fatturecommerciali sono documenti idonei a consentire l’emissione delNumero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026provvedimento monitorio, ma non possono costituire prova del suotitolo negoziale; né, nel caso che ci occupa, la creditrice opposta hamai dimostrato la non contestazione delle forniture (Cass, Sez. 2, n.11846 del 29/04/2026; Sez. 3, n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145– 01; Sez. 6 - 3, n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208 – 01).La Corte territoriale non si è conformata al principio sopraespresso: essa, infatti, ha ritenuto corretta la decisione del giudice diprime cure nella parte in cui ha rinvenuto nelle fatture e nelle relativescritture contabili il titolo su cui fondare la condanna di pagamento (v.sentenza pag. 4, quinto capoverso; pag. 5, primo capoverso):compendio probatorio inidoneo – alla luce di quanto sopra ricordato -a dimostrare il credito complessivo di euro 65.014,32.Pertanto, la pronuncia merita di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio riesaminare, sul punto, il meritodell’appello facendo applicazione dei principi enunciati.5. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5) c.p.c. Lamenta la ricorrente la non corretta valutazione delleprove addotte in giudizio, atteso che risulta provato in atti che LaNovara aveva dimostrato di aver effettuato versamenti in favore didell'intero credito e, dunque, in sorte capitale e degli interessimaturati.6. Con il quinto motivo si deduce omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Si ripropone la tesidell'insussistenza della pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]in virtù dei pagamenti effettuati dalla ricorrente, sotto il diverso profiloNumero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’omesso esame dei fatti addotti e provati da [OSCURATO:PERSONA] a sostegnodell’estinzione del debito.7. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.La ricorrente ritiene che trovi applicazione, nella specie, la prescrizioneestintiva quinquennale del pagamento degli interessi di mora riferitialle fatture scadute il 31.03.2004, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.p.c.Prescrizione senz’altro maturata non essendo stata interrotta dallanotifica del decreto ingiuntivo effettuata il 16.02.2013, a nullarilevando la data di deposito dello stesso.8. Con il settimo motivo si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La ricorrente lamentala conferma, da parte del giudice d’appello, della condanna alle spesedi lite in primo grado: stante la soccombenza reciproca, infatti, anchele spese del primo grado di giudizio dovevano essere compensate.9. Avendo il Collegio accolto il terzo motivo, si dichiarano assorbitiil quarto, quinto, sesto e settimo motivo del ricorso principale.II. RICORSO INCIDENTALE.10. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazionee falsa applicazione degli artt. 633, 634, 642, 116 c.p.c. e 2697 c.c.(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partie, in particolare, circa la valenza da attribuire alla scrittura privata diriconoscimento di debito risultata apocrifa (art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.).Osserva la ricorrente incidentale che, da un lato, la Corteterritoriale ha espressamente dichiarato che il compendio probatorioallegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ossia le fatture commerciali ele relative scritture contabili, dimostrava l’esistenza di un creditoNumero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026complessivo di euro 65.014,32; dall'altro lato ha, poi, ritenuto correttala sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva detrattodalla somma suddetta l'importo di euro 21.479,55 di cui alla scritturadi riconoscimento di debito apparentemente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] rivelatasi, poi, apocrifa a seguito di CTU grafologica.Secondo la ricorrente incidentale, l’accertata non riferibilità alladebitrice [OSCURATO:PERSONA] della firma apposta sulla scrittura privata diriconoscimento di debito non sarebbe idonea ad incidere né sull'an nésul quantum del diritto di credito fatto valere dalla Farmadistribuziones.r.l., poiché quella scrittura non era stata prodotta per dare la provadel credito, ma solo per supportare la richiesta di provvisoriaesecuzione del decreto ingiuntivo (poi effettivamente concessa dalTribunale). E su questo punto la Corte di merito, pur partendo da unacorretta premessa, avrebbe confermato l’errore compiuto dalTribunale.10.1. La Corte rileva che il motivo è fondato.Come emerge dalla lettura delle due sentenze di merito, le ragionicreditorie erano state azionate dall’opposta con il procedimentomonitorio al fine di recuperare il pagamento del proprio credito.Rispetto alla somma complessiva ingiunta nel monitorio (euro65.014,32), parzialmente risultante, per la somma riguardante LaNovara (euro 27.650,06), da riconoscimento di debito (per euro21.479,55), il primo giudice aveva ritenuto non dovuta la sommariportata sul documento di riconoscimento del debito,successivamente dichiarato apocrifo; la minor somma riconosciutaalla creditrice (euro 43.534,77) discendeva dalla sottrazionedall’importo originariamente ingiunto nel monitorio (euro 65.014,32)della somma contenuta nel documento apocrifo (euro 21.479,55).Numero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nel proprio atto di appello, però, la società Farmadistribuzioneaveva espressamente contestato quel conteggio (v. pp. 12-14 di queldocumento), ritenendo, come oggi viene ribadito, che la scrittura poirivelatasi apocrifa era stata prodotta al solo fine di giustificare larichiesta di provvisoria esecuzione. Ne consegue che la Cortepalermitana era tenuta a pronunciarsi su questo punto, fornendo lanecessaria motivazione.La sentenza impugnata, invece, non chiarisce come sia stato inprecedenza liquidato e provato il debito della [OSCURATO:PERSONA] di euro27.650,06, ossia se includesse o meno la cifra riportata nella scritturaprivata disconosciuta. La suddetta incongruenza è confermatadall’affermazione della Corte d’appello che ritiene dimostrato dal«compendio probatorio» il credito complessivo richiesto ed ottenutocon decreto ingiuntivo, salvo poi sottrarre la somma riportata in unascrittura apocrifa la cui rilevanza probatoria doveva, invece, essereopportunamente valutata (v. sentenza pag. 5, primo capoverso).In sostanza, la Corte palermitana ha fornito sul punto unamotivazione apparente, non rispondendo al quesito che l’odiernaricorrente incidentale le aveva posto. [OSCURATO:PERSONA] ravvisa in questadeduzione della Corte territoriale un’anomalia motivazionale attinenteall'esistenza della motivazione in sé, che si esaurisce nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» (per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014Rv. 629830), risultando la decisione pressoché incomprensibile suquesto punto.Pertanto, la sentenza merita di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio, accertato il credito didella sua riduzione.Numero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/202611. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduceviolazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, circa laliquidazione delle spese di c.t.u. (art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.).Osserva la ricorrente incidentale che la sentenza impugnata avrebberigettato in modo laconico il motivo di appello nel quale si censuravala sentenza del Tribunale per aver posto le spese della c.t.u.grafologica a carico della [OSCURATO:SOCIETA].11.1. Il motivo rimane assorbito a seguito dell’accoglimento delprimo motivo del ricorso incidentale.12. In definitiva, il Collegio rigetta il primo e il secondo motivo delricorso principale, accoglie il terzo, assorbiti i restanti, e accoglieparimenti il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondomotivo.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, ela causa è rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversacomposizione, la quale tornerà a pronunciarsi sul merito dell’appelloin applicazione dei principi enunciati, attenendosi alle indicazioni dellapresente decisione e colmando le lacune suindicate.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvederesulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale,accoglie il terzo, assorbiti i restanti, accoglie parimenti il primo motivodel ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione personale, che deciderà anche sullespese del presente giudizio di cassazione.Numero registro generale 10691/2021Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 15217/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 18 marzo 2026.Il Presidente