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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01888/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 1/2/2022, applicava su concorde richiesta delle parti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena (quale aumento per la continuazione riconosciuta rispetto ad altri reati già giudicati) di mesi uno di reclusione ed euro 75 di multa; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che i motivi di ricorso, con cui si contesta la carenza della motivazione (quanto all'omessa valutazione dell'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio), nonché la violazione di legge, in relazione all'art. 28 cod. pen., oltre che vizio della motivazione, per l'applicazione . della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non indicata nella richiesta delle parti e non consentita in ragione della misura della pena applicata, risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; la violazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. infatti non rientra tra le ipotesi contemplate da detta norma (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), mentre la censurata applicazione della pena accessoria non costituisce frutto della sentenza impugnata, che si è limitata a dare atto della pena accessoria già determinata dalla sentenza passata in giudicato e rispetto alla quel è stato riconosciuto il vincolo della continuazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 1/2/2022, applicava su concorde richiesta delle parti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena (quale aumento per la continuazione riconosciuta rispetto ad altri reati già giudicati) di mesi uno di reclusione ed euro 75 di multa; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che i motivi di ricorso, con cui si contesta la carenza della motivazione (quanto all'omessa valutazione dell'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio), nonché la violazione di legge, in relazione all'art. 28 cod. pen., oltre che vizio della motivazione, per l'applicazione . della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non indicata nella richiesta delle parti e non consentita in ragione della misura della pena applicata, risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; la violazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. infatti non rientra tra le ipotesi contemplate da detta norma (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), mentre la censurata applicazione della pena accessoria non costituisce frutto della sentenza impugnata, che si è limitata a dare atto della pena accessoria già determinata dalla sentenza passata in giudicato e rispetto alla quel è stato riconosciuto il vincolo della continuazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 01888/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris