CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 25997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5863/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore (liquidatrice), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5998/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Su ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, per brevità, società Tammaro), il Tribunale di Nola aveva emesso provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. con il quale aveva ordinato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, per brevità, società International) la cancellazione dalla [OSCURATO:PERSONA] (CR) del nominativo della società attrice. La illegittimità della segnalazione alla CR era stata successivamente affermata anche dal giudice distrettuale La segnalazione era stata cancellata dopo oltre un anno e solo a seguito di atto di precetto (sostenuto per l’appunto dal citato provvedimento cautelare del Tribunale di Nola). 2. Successivamente, la società Tammaro conveniva in giudizio davanti allo stesso Tribunale la società International, chiedendo che, previa conferma del provvedimento cautelare, la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 2 milioni,e del danno biologico, da liquidarsi in via equitativa. Si costituiva in giudizio la società International, contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria,della quale chiedeva il rigetto con vittoria delle spese processuali. La causa veniva istruita mediante: a) acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, b) audizione di quattro testi sul capitolo ottavo dedotto dalla società attorea; c) ctu contabile (avverso la quale parte attrice proponeva querela di falso, ragion per cui la causa veniva rimessa al Collegio). Il giudice di primo grado, con sentenza n. 1129/2014 , dichiarava l’inammissibilità della querela e nel merito rigettava la domanda risarcitoria in punto di an debeatur, condannando la società attrice alla rifusione della metà delle spese processuali in favore della controparte. Avverso la suddetta sentenza proponeva impugnazione la società Tammaro, affidando il gravame a due ordini di motivi: a) la ctu avrebbe dovuto essere dichiarata nulla, come richiesto, per violazione del principio del contraddittorio; b) il Tribunale aveva erroneamente valutato il ritardato adempimento della debitoria, che avrebbe legittimato l’istituto alla segnalazione in CR della società attrice con il codice 42 (credito scaduto) in luogo del corretto codice 92 (credito pagato). Al termine della illustrazione dei motivi, la società Tammaro reiterava l’istanza di ctu. Si costituiva anche nel giudizio di appello la società International, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. 3. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5998/2019, ha ritenuto inammissibile la richiesta di ctu tecnico contabile ed infondata la domanda risarcitoria. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società Tammaro. Ha resistito con controricorso la società International, che nelle more, a seguito del decesso del precedente difensore, si è costituta a mezzo di nuovo difensore. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della società Tammaro è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 281 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale: a) ha rigettato, senza alcuna motivazione, la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, che era stata formulata dalla società Tammaro stante la mancanza del fascicolo relativo al giudizio di primo grado (per la cui acquisizione la causa era stata rinviata per tre volte dalla corte di merito); b) non ha dichiarato nulla la prima ctu (che, in tesi difensiva, era viziata e carente nella comunicazione agli avvocati) e ha dichiarato inammissibile la richiesta di nuova ctu; c) ha affermato che la società, per la quantificazione dei danni, avesse rinviato alla ctu tecnico contabile. 1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 281 nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che essa non aveva fornito alcun riscontro probatorio, neppure presuntivo, della sussistenza dei danni lamentati, mentre dalla c.t.u. esplet ata nel giudizio di primo grado era risultato escluso ogni profilo di danno. 1.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale prende posizione al riguardo della eccepita nullità della ctu per omesso avviso del secondo accesso all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre nulla afferma in ordine alla mancata convocazione del codifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva partecipato all’udienza di conferimento dell’incarico peritale). 1.4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2050 e 2056 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di valutare la sussistenza del danno non patrimoniale derivante da attività pericolosa sul presupposto che il lamentato danno biologico era incompatibilecon la natura societaria della parte appellante. Sostiene che la permanenza nella banca dati per oltre un anno ha determinato una concreta interferenza sulle esigenze di accesso al credito e, d’altra parte, la segnalazione ha ad essa arrecato discredito sociale nei confronti degli utenti della banca data (per i quali la segnalazione era percepibile). 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Inammissibile è il primo motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9498 del 2019), l'acquisizione delfascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata . E proprio questa Sezione, di recente, con la ordinanza n. 10202 del 17 aprile 2023 ha avuto modo di precisare che. nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte .Di tali principi di diritto non ha tenuto conto parte ricorrente che ha omesso di prospettare gli elementi decisivi di cui la corte territoriale non avrebbe tenuto conto all’atto della decisione. 2.2. Inammissibile è il secondo motivo. Invero, non risulta che la società ricorrente, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, abbia reiterato le richieste istruttorie, che non erano state ammesse, ed abbia sollecitato procedersi a ctu medico legale. 2.3. Inammissibile è il terzo motivo. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (ex multis , cfr. Cass.23675/2013). D’altronde, ogni eventuale profilo rilevabile d’ufficio non si presta ad essere definito sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta in ricorso, sulla base di contestazioni in fatto in precedenza non effettuate e a fronte delle quali la controparte sarebbe costretta a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali. 2.4. Inammissibile è il quarto motivo. Come già affermato più volte da questa Corte (Cass. n. 828 del 2007 e n. 26893 del 2019), quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, tese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Di tale principio di diritto non ha tenuto conto parte ricorrente che ha omesso di indicare le affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, che, in tesi difensiva, sarebbero in contrasto con le norme che disciplinano la fattispecie concreta o con l’interpretazione a dette norme data dalla giurisprudenza di questa Corte. Inoltre, la società ricorrente inammissibilmente deduce per la prima volta nella presente sede la cancellazione della segnalazione di credito scaduto dopo oltre un anno a seguito di atto di precetto. 2.5. In relazione all’intero ricorso, occorre infine rilevare che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 366 comma 1 n. 3 e n. 6, il ricorso è ammissibile allorquando sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. In estrema sintesi, il formante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è “autosufficiente”, e quindi ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito;ii) ogni motivo indica, se del caso, l’atto, il documento o il contratto su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto checontiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso. Nel caso di specie parte ricorrente allega al ricorso, oltre ai fascicoli di parte di entrambi i giudizi di merito, alcuni documenti, oggetto di riferimento in ricorso, ma non rispetta il requisito della specificità in tutte le modalità sopra ribadite (in particolare con riferimento alla ctu espletata in primo grado ed ai diversi relativi incombenti). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad op