CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato - avverso la sentenza n. 2083/14/2015 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, pubblicata il 5 ottobre 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi resa dal contribuente, dottore commercialista, individuando maggior imposta con particolare riguardo all’IRAP 2007. In particolare, veniva tra l’altro contestato al contribuente come lo stesso si avvalesse in maniera non occasionale dell’apporto lavorativo di terzi, individuando così un’autonoma organizzazione. L’Agenzia addebitava inoltre al contribuente la deduzione integrale del costo Oggetto: autonoma organizzazione del carburante, anziché nella prevista percentuale del 40 %. La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso, mentre la CTR, adìta dal contribuente, lo accoglieva ritenendo che solo un’attività di terzi capace di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli indispensabili strumenti di corredo al know-how del professionista, e nella specie il collaboratore svolgeva funzioni meramente esecutive. Così pure i beni strumentali apparivano al giudice d’appello congrui e non eccedenti il minimo indispensabile. In relazione alla deduzione del costo del carburante, si sottolineava che l’obbligo della scheda era limitato alle imprese e la deduzione era effettivamente da individuarsi nel solo 40 %, sulla cui base veniva disposto il ricalcolo delle somme dovute. Propone l’Agenzia ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2, d.p.r. n. 446/1997, laddove la sentenza d’appello ha ritenuto che nonostante la presenza di un collaboratore stabile non vi fosse autonoma organizzazione. 1.1. Il motivo è infondato. L’art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che il presupposto dell’Irap, già definita dall’art. 1 come imposta a carattere reale, è «l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ribadito che l’Irap non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha rilevato che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l’autonoma organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, rimessa pertanto al giudice di merito. Successivamente, Cass., Sez. U., 10/05/2016, n. 9451 (in continuità con Cass., Sez. U., 12/5/2009, n. 12108, ma specificando ulteriormente i requisiti dell’impiego del lavoro altrui) ha chiarito i parametri alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata: «con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità̀ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità̀ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività̀ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». L’onere di fornire la prova dell’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, come sopra inteso, grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell’Irap già versata (ex plurimisCass. 28/11/2014 n. 25311). Calando i suesposti principi alla concreta fattispecie, anzitutto la CTR ha provveduto al corretto inquadramento della collaborazione di terzi, sostenendo che essa configura autonoma organizzazione solo allorché il relativo apporto incida sulle capacità di reddito e in particolare fornendo un quid pluris rispetto alla mera attività intellettuale supportata da strumenti minimi indispensabili, questi ultimi per così dire scontati e non incidenti. Essa ha poi provveduto all’accertamento di fatto in ordine all’inquadramento del collaboratore come di un segretario con mere mansioni d’ordine, ed alla delimitazione dei beni strumentali sempre nell’ambito del minimo indispensabile al supporto dell’attività del professionista. 2. Con secondo mezzo si denuncia violazione degli artt. da 1 a 6 d.p.r. n. 444/1997 e 109 TUIR, contestando l’assunto della CTR secondo cui l’obbligo di compilazione della scheda carburanti sia limitato agli imprenditori e non sia applicabile quindi ai liberi professionisti. 2.1. Il motivo è fondato, infatti l’art. 2 del d.p.r. n. 444/1997 stabilisce che l’obbligo di compilazione della scheda carburanti grava sia sull’imprenditore che sul libero professionista, mentre le eccezioni a tale obbligo riguardano altri presupposti (art. 1, comma 3-bis, d.p.r. n. 444/1997 e art. 1, comma 109, l. n.266/2005). 3. Conclusivamente il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo e, respinto il primo, la sentenza dev’essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo e, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizion