CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10996/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritt o a l numer o 24767 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via Piediluco, n. 9, elettivamente si domiciliano -ricorrenti- contro soc.coop. per azioni BPER Credit management, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]: Banca-Questioni su contratto di conto corrente e fideiussione.RG n. 24767/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]) in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 109, elettivamente si domiciliano -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 961/2020, depositatain data 30 giugno 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], titolare di contratto di conto corrente presso soc.coop. Banca popolare dell’[OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA], fideiussore,convennero in giudizio la banca per ottenere, rispettivamente,la condanna alla restituzione delle somme ritenute indebitamente versate in esecuzione del contratto di conto corrente n. 34902 stipulato prima del 1998 per capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari, interessi e spese non pattuiti e clausole uso piazza, nonché al risarcimento del danno, e l’accertamento che nulla fosse dovuto dalla garante. Il Tribunale di Avezzanorigettò le domande. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello successivamente proposto dacorrentista e fideiussore. A sostegno della decisione ha rilevato, quanto alla censura concernente la nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente, che nell’atto introduttivo del giudizio non era stata in alcun modo allegata la questione , posto che gli attori si erano limitati a rappresentare che da alcuni estratti conto relativi a quel contratto, sul quale [OSCURATO:PERSONA] operava da epoca immemorabile e comunque antecedente al 1998, risultavano l’illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi , comm ission i di massimo scoperto, e l’applicazione di spese gravose e comunque non corrette. Anzi, ha sottolineato la corte territoriale , le censure RG n. 24767/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore proposte, e in particolare quelle concernent i l’affermata illegittima variazione in corso di rapporto del “tasso concordato e sottoscritto dalle parti” e la dedotta nullità delle clausole di determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza, implicava no il riconoscimento dell’avvenuta stipula in forma scritta del contratto di conto corrente al quale le pattuizioni afferivano. Il giudice d’appello ha poi escluso la fondatezza dell’eccezione di nullità del contratto di apertura di credito, in ragione della presenza della sottoscrizione del correntista, secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità. In relazione alla censura concernente l’affermata applicazione di interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto, la corte ha rimarcato che gli appellanti non avevanoriferito se le corrispondenti pattuizioni, delle quali non era stato indicato il contenuto, fossero presenti nel regolamento contrattuale, e quindi nulle, oppure se non vi fossero; e, in ragione dell’omessa produzione del contratto di conto corrente, nessuna dimostrazione dei fatti costitutivi dell’azione di ripetizione era stata fornita. Inoltre, ha proseguito, pure al cospetto di ampie lacune nella produzione degli estratti conto in relazione al periodo 1995/2013 (risultavano carenti gli estratti relativi al 1995, al 1997, al 2004, al 2005, al 2006, al 2007, al 2008, nonché ad alcuni trimestri degli anni 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), e della conseguente inattendibilità della consulenza tecnica disposta, comunque il consulente aveva individuato un saldo negativo di euro 4.625,97 a carico del cliente. Ancora, quanto alla censura relativa al disconoscimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione a lei riferibile, non seguita da istanza di verificazione da parte della banca, la corte territorialeha evidenziato la genericità del disconoscimento, riferito a «qualsiasi documento, e RG n. 24767/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore la relativa sottoscrizione, che possa essere vincolante quale garante del sig. [OSCURATO:PERSONA]»e ha comunque affermato che nessun contratto di fideiussione risultava prodotto, per cui nessuna istanza di verificazione poteva essere avanzata. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a tre motivi, cui la banca replica con controricorso. Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., nonché l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione sul corrispondente punto della motivazione, perché la corte d’appello avrebbe trascurato che il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di conto corrente era stato operato legittimamente, correttamente e tempestivamente, senza essere seguito da istanza di verificazione, è inammissibile, perché non è congruente col contenuto della decisione. Come esposto in narrativa, difatti, la corte d’appello ha ritenuto,per un verso, che la stessa prospettazione offerta sin dal primo grado implicasse il riconoscimento della stipula per iscritto del contratto di conto corrente; per altro verso,che il contratto di apertura di credito fosse valido perché munito della sottoscrizione del cliente, della quale non v’è stato alcun disconoscimento; infine, che il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di fideiussione fosse generico e irrilevante, anche perché quel contratto non era stato prodotto. 1.1.- A fronte di queste statuizioni, col motivo i ricorrenti si diffondono in considerazioni astratte relative alla pretesa tempestività di un disconoscimento, «della sottoscrizione di essi ricorrenti», senza neanche specificare a quale sottoscrizione si riferiscano.RG n. 24767/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 2.- Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso , col quale i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1421 c.c., degli artt. 229 e 116 c.p.c., nonché l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione sul punto, perché la corte d’appello avrebbe trascurato che: a) la banca avrebbe ammesso di aver applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto; b) era acclarata l’inesistenza di un contratto standard; c) la nullità delle clausole concernenti la determinazione del saggio degli interessi e la capitalizzazione trimestrale era rilevabile d’ufficio. Il motivo è inammissibile perché con esso si assumono, solo assertivamente, presupposti di fatto che non trovano alcun riscontro nella sentenza impugnata e comunque negli atti del giudizio di legittimità. La corte d’appello, difatti, ha evidenziato che non era stato neanche chiarito se le clausole ritenute nulle fossero effettivamente presenti nel contratto oppure no, e comunque di tali clausole non era stato riportato il contenuto ; di modo che, diversamente da quanto affermato in ricorso, non può dirsi che ne fossero acclarati esistenza e tenore. Ad ogni modo, lo si è già evidenziato in narrativa, è stata svolta consulenza tecnica d’ufficio sugli estratti conto parziali e ampiamente lacunosi messi a disposizione in relazione al periodo 1995/2013, e, ha sottolineato la corte territoriale, il consulente, peraltro contravvenendo ai principi posti da Cass., sez. un., n. 24675/17 sull’irrilevanza dell’usura sopravvenuta, è pervenuto comunque all’individuazione di un saldo negativo a carico del cliente. 2.1.-Anche in questo caso, dunque, le considerazioni svolte col motivo sono astratte, nonché irrispettose del canone di autosufficienza, in quanto non si trascrive, e neanche si sintetizza, la dichiarazione con la quale la banca avrebbe ammesso di aver RG n. 24767/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore applicato la capitalizzazione trimestrale e la commissione di massimo scoperto. 3.- Fuori fuoco è anche il terzo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione dell’art. 1419 c.c., a fronte della statuizione della corte d’appello, la quale, dopo aver evidenziato che la censura era calibrata sulla pretesa inesistenza del vincolo di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’avvenuto disconoscimento della sottoscrizione da lei apposta al contratto, ha negato qualsivoglia rilevanza al disconoscimento, perché del tutto generico. Col motivo s’introducono, invece, questioni di nullità di clausole del contratto che non emerge siano state dedotte. E, al riguardo, giova ribadire che nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado possono sì essere rilevate d’ufficio in appello (o in cassazione) a condizione, però, che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (Cass. n. 20713/23): le nuove censure devono necessariamente coordinarsi con allegazioni tempestive (Cass. n. 28983/23; n. 7587/24). 3.1. Inammissibile è anche il profilo del terzo motivo, peraltro non veicolato in apposita censura(che peraltro si rinviene anche nel corpo del secondo motivo, che soffre delle medesime carenze di seguito evidenziate), col quale i ricorrenti lamentano che non sia stata accolta l’istanza di ammissione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: e ciò perché anche in questo caso non si tiene alcun conto delle statuizioni delle corte d’appello, la quale ha stabilito, da un lato, che fosse inammissibile la r ichiesta di esibizione compiuta in primo grado della produzione concernente l’intero dossier, a fronte della sua estrema genericità e della rimessione dell’individuazione dei documenti da acquisire a quanto ritenuto necessario dal consulente e, dall’altro, che inammissibile perché nuova fosse la specificazione, svolta solo in appello, dei documenti richiesti, anche perché «gli estratti conto RG n. 24767/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore relativi all’ultimo decennio anteriore alla proposizione dell’appello (dal 2007 in poi) non consentirebbero in alcun modo di rimediare alla grave lacuna riguardante anche gli interi anni 2004, 2005, e 2006, oltre che gli anni 1995, 1997, e parte degli anni 2000, 2001 e 2002». 4.- Il ricorso , in definitiva, è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi nei quali si articola e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro5000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dichiara la sus