CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2021
Cassazione n. 17927/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6615-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CROTONE; - intimati - avverso la sentenza n. 141/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/02/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6615/2021 Numero sezionale 3608/2022 Numero di raccolta generale 17927/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], contro la declaratoria di fallimento da parte del Tribunale di Crotone, con sentenza del 15/11/2019, su istanza del Pubblico Ministero; 1.1. avverso detta decisione il reclamante ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; gli intimati non hanno svolto difese; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2. preliminarmente va dato atto che la mancanza delle pagine 6 e 7 dell’originale del ricorso depositato non ne comporta l'inammissibilità, in quanto non compromette la comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione, segnatamente del primo motivo (Cass. 9262/2015, 14277/2006); 3. con il primo motivo si deduce «Omessa pronuncia su un punto decisivo della domanda nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 2 cpc in relazione all’art. 7, comma 2 l.f.», per avere la Corte territoriale escluso la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento – invocata dal reclamante per violazione dell’obbligo di astensione del giudice relatore che aveva segnalato al p.m. la notitia decoctionis nell’ambito di un precedente procedimento fallimentare – sul rilievo che il Tribunale di Crotone aveva già dichiarato tardiva e manifestamente infondata la ricusazione del giudice relatore, proposta dallo stesso reclamante, sulla base di ragioni (inesistenza di ipotesi di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c. o ex art.25 co. 2 l.fall.; mancanza di contenuto decisorio nel provvedimento di trasmissione al p.m.) nemmeno contestate in sede di reclamo; Ric. 2021 n. 06615 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6615/2021 Numero sezionale 3608/2022 Numero di raccolta generale 17927/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 3.1. il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., poiché per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la segnalazione ex art. 7, n. 2, l.fall. effettuata dal giudice che ha rilevato l'insolvenza dell'imprenditore in un procedimento civile di qualsiasi tipo, anche prefallimentare, è un atto neutro, privo di contenuto decisorio e assunto "prima facie" (v. Cass. Sez. U, 9408/2013; Cass. 26043/2013, 7255/2014, 18277/2015, 19927/2017); 3.2. d’altro canto, la scelta del legislatore di garantire l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione (cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione) non è in contrasto con gli artt. 6, CEDU e 111, Cost. (Cass. 21094/2017; cfr. Cass. 2270/2017); 4. il secondo mezzo denuncia la «violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1 l.f. in riferimento all’arco temporale in cui devono essere valutati i requisiti di fallibilità», per avere la Corte d’appello osservato, «puramente e semplicemente, che il livello dell'esposizione debitoria nei riguardi del fisco fosse ingente poiché tale valutazione è svolta in assoluto e non con riferimento al periodo temporale indicato» dall’art. 1 l.fall., ossia gli «ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento»; 4.1. la censura è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., poiché il dato letterale dell’art. 1, comma 2, lett. c) l.fall. testimonia che il requisito dimensionale dell’ammontare dei debiti (anche non scaduti) non deve essere valutato – come è invece, espressamente, per l’attivo patrimoniale (lett.a) e i ricavi lordi (lett. b) – con riferimento ai «tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore»; 4.2. come già osservato da questa Corte, «il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di Ric. 2021 n. 06615 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6615/2021 Numero sezionale 3608/2022 Numero di raccolta generale 17927/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento» (Cass. 3158/2018); 4.3. poiché nel caso di specie la soglia debitoria, così calcolata, risulta pacificamente superata, restano irrilevanti le ulteriori deduzioni confusamente articolate nel motivo con riguardo alla inattività della società, puntualmente esaminate dal giudice a quo, essendo sufficiente il superamento anche di una sola delle tre soglie previste dall’art. 1, comma 2, l.fall. ad escludere la non fallibilità del debitore; 5. con il terzo motivo, rubricato «eccessiva misura della condanna alle spese», si deduce che «il Giudice del reclamo avrebbe dovuto ponderare con maggiore sensibilità tale aspetto, disponendo, in ipotesi, una condanna contenuta nel livello minimo»; 5.1. anche questa censura è palesemente inammissibile, perché del tutto generica, essendo noto che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, se contenuto tra i valori minimi e massimi, non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. 20289/2019, 19989/2021); 6. nulla sulle spese, in assenza di difese del Fallimento intimato; 7. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 06615 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O