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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51122/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SZPU9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t RG 25374/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'assenza di prova certa circa la sua responsabilità - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Considerato che, nella specie, il ricorrente ha del tutto ignorato il ragionamento della Corte di appello circa l'affidabilità del codice CUI — lo stesso che lo identificava quando aveva declinato le sue reali generalità — con cui l'imputato era stato identificato quando aveva declinato le false generalità all'epoca dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SZPU9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t RG 25374/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'assenza di prova certa circa la sua responsabilità - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Considerato che, nella specie, il ricorrente ha del tutto ignorato il ragionamento della Corte di appello circa l'affidabilità del codice CUI — lo stesso che lo identificava quando aveva declinato le sue reali generalità — con cui l'imputato era stato identificato quando aveva declinato le false generalità all'epoca dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 51122/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris