CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 25273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33635/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- LAMI,domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RITI; -controricorrente- avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] n. 3 610 /2018 depositata il26/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2002 il promissario acquirente di un immobile in costruzione, [OSCURATO:PERSONA], conveniva dinanzi al Tribunale di Milano s ezione 2di 7 – 3363 5/2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. distaccatadi Legnano la promittente venditrice, [OSCURATO:SOCIETA]., per: (a) la riduzione del prezzo pervizi nella costruzione e ritardi nella esecu- zionedei lavori; (b) la sentenza che ex art. 2932 c.c. produca gli effetti della compravendita non conclusa; (c) il risarcimento dei danni da mancata consegna entro il termine pattuito. La convenuta contestava e in via riconvenzionale domandava la risoluzione per inadempimento dell’obbligo di versare gli acconti sul prezzo, nonché il risarcimento dei danni. In primo grado venivano rigettate le contrapposte domande delle parti, sulla base dell’accertamento di inadempimenti reciproci. Pe- raltro, il giudice escludeva che tale duplice rigetto dovesse essere se- guito dalla pronuncia di risoluzione poichéessa «andrebbe oltre il chie- sto, non essendovi domanda di nessuna delle parti in tal senso. In ogni caso una simile pronuncia sarebbe inutile […] ai fini di una condanna della convenuta alla restituzione degli acconti […], perché a maggior ragione tale condanna violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112». In secondogrado, la Corte di appello riteneva che si dovesse «dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453 co 2 c.c. e decidere quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 c.c., rimanendo altrimenti in vita un rapporto che le parti verosimilmente non hanno più interesse a ese- guire perché altrimenti vi avrebbero adempiuto: […] Rigiroli avrebbe pagato gli acconti previsti in contratto riservandosi alla stipulazione del definitivo sia ladecurtazione […], sia la verifica dell'esistenza o meno della concessione edilizia; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva tardato nell'otteni- mento delle autorizzazioni amministrative tanto che alla data fissata per il rogito le stesse non erano ancora nella sua disponibilità […]». Sulla base di tali premesse la Corte di appello statuiva che : « L e do- mande delle parti, così come disposto dal primo giudice, devono essere 3di 7 – 3363 5/2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. entrambe respinte non sussistendo gli estremi né per l'accoglimento di quelle proposte dall'appellante [Rigiroli], né per la pronuncia di risolu- zione del contratto per inadempimento esclusivo del Rigiroli». Si aveva così conferma delle statuizioni di primo grado, senza condanna alla re- stituzione degli acconti di prezzo, in difetto di correlativa domanda. Tale sentenza passava in giudicato. Assumendo che il contratto fosse stato risolto Rigiroli conveniva di nuovo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione degli acconti di prezzo. La domanda è stata accolta in primo e secondo grado. Ricorre in cassazione la promittente venditrice con tre motivi, illu- strati da memoria. Resiste il promissario acquirente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.- Con il primo motivo si censura che si sia considerato risolto il contratto preliminare qualificando come pronuncia di risoluzione (poi consolidatasi in giudicato)un obiter dictum della precedente sentenza di merito tra le parti. Si deduce violazione degli artt. 2909, 1453 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. La parte censurata della sentenza è la seguente: «in relazione alla risoluzione si richiamano pag. 6 - ultimo paragrafo - e pag. 7 della motivazione» [della sentenza di appello del precedente processo]. Secondola parte ricorrente, con questo passaggio la sentenza impu- gnata ha attribuito erroneamente alla sentenza di appello del 2015 ef- ficacia di giudicato sulla risoluzione del contratto preliminare.Si tratta invece di un obiter dictumrispetto al thema decidendum del primo giu- dizio,individuato dalla doma nda ex art. 2932 c.c. proposta dall’ attore e da quelladi risoluzione per inadempimento proposta dalla convenuta . 1.2. –Il primo motivo non è fondato. Né la parte mentovata dalla ricorrente, né qualsiasi altra parte della sentenza impugnata, manifesta soggezione a ll ’efficacia riflessa (sul 4di 7 – 3363 5/2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. giudizio avente ad oggetto il diritto dipendente alla restituzione degli acconti sul prezzo) di un ipotetico giudicato di risoluzione del contratto discendentedalla sentenza della Corte di appello del 2015 . Piuttosto, la sentenza compie un accertamento incidenter tantum che, anche a seguito dell’esito del primo processo, si è verificata una impossibilità sopravvenuta di attuazione del programma negozialeper venir meno dell’interesse a perseguirlo in capo a ciascuna delle due parti.In con- siderazione del lungo conflitto pregresso, talesituazione è priva delle circostanze chele consentirebbero di maturare in mutuo consenso ri- solutorio, ma integra pur sempre un’ipotesi di risoluzione per impossi- bilità sopravvenuta bilaterale, che libera ciascuna delle due parti dalle prestazioni altrimenti reciprocamente dovute. Questo è appunto l’og- getto dell’accertamento incidenter tantumcompiuto dalla Corte di ap- pello nel 2018, funzionale all’accoglimento della domanda restitutoria propostanel secondo processo dall’originario promissario acquirente . Indubbiamente, l’esito pratico coincide con quello chiamato a pro- dursi qualora i contraenti propongano domande contrapposte di risolu- zione per inadempimento e il giudice dichiari la risoluzione del con- tratto, poiché le volontà delle parti non converg ono più verso l’esecu- zione del contratto (cos icché questa è impossibile) , né è in grado di convergere verso un mutuo dissenso risolutorio (cfr. Cass.7617/2013). Rispetto a quella situazione, nel caso di specie è da sot- tolineare di nuovoche (nel primo processo) si contrapponevano una domanda di adempimento e l’altra di risoluzione per inadempimento, ma si tratta di una mera differentia specifica, che non intacca il genus proximumcomune ad entrambe le situazioni (la sopravvenuta impos- sibilità dieseguire il contratto) che giustifica l’equiparazione di tratta- mento. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 5di 7 – 3363 5/2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.- Con il secondo motivo si censura che sia stata ritenuta infon- data l’eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione degli acconti versati. Si deduce violazione degli artt. 2935, 2943, 2945 co. 2 c.c. La parte censurata della sentenza è la seguente: Rigiroli «ha inizial- mente chiesto l'esecuzione del contratto e solo in seguito al rigetto della domanda con la sentenza della Corte di appello n. 846/2015 ha agito per ottenere la restituzione di quanto corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA][…]. Non può quindi dirsi essere intervenuta la prescrizione del suo diritto alla restituzione dell'importo». Ad avviso del ricorrente, la domanda di adempimento, rigettata con sentenza passata in giudicato,non produce effetto interruttivo-sospen- sivo della prescrizione del diritto alla restituzione dedotto in un succes- sivo giudizio. Infatti, n on è meritevole di tutela il promissario acqui- rente che, dopo essersi reso inadempiente al suo obbligo di versare il rateo di prezzo, ha agito per l'esecuzione di un contratto che nonesi- stevapiù rimanendo invece inerte per diritti di cui poteva dirsi titolare. 2.2. –Il secondo motivo non è fondato. Il caso da decidere rientra nell’ambito della disciplina dell’indebito oggettivo. Ciò consente di orientare la soluzione a seconda che il difetto di causa del pagamento siaoriginario o sopravvenuto. N el primo caso, il termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento (così, Cass.7749/2016, in una fattispecie di nullità di un contratto per impossibilità giuridica originaria dell’oggetto,ove si è statuito altresì l’irrilevanza del difetto di accertamento giudiziale della nullità; nello stesso senso, v. Cass. 15669/2011). Viceversa, ove il difetto della causa solvendi so- pravvenga al pagamento, il termine di prescrizione dell'azione di ripe- tizione della somma risultata indebitamente pagata decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo. 6di 7 – 3363 5/2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Tale è il principio di diritto che fonda il rigetto del motivo e che questa Corte ha applicato in più occasioni. Per una fattispecie analoga al pre- sentecaso di specie, cfr. Cass. 24628/2015, ove era stata richiesta la ripetizione della somma corrisposta, quale acconto sul prezzo, in occa- sione della stipula di un contratto preliminare di compravendita , suc- cessivamente rimasto inadempiuto, mentre i suoi effetti erano venuti meno all'esito del giudicato, che aveva disattesoun’azione ex art. art.2932 c.c. Il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia ac- certato che gli interessi sulla somma da restituire decorrano dal giorno del pagamento anziché da quello d e lla domanda restitutoria , senza aver considerato se l’accipiens fosse o meno in malafede. Si deduce violazione degli artt. 2033 e 2909 c.c. Il terzo motivo è fondato. L’art. 2033 c.c. dispone che chi ha eseguito un pagamento non do- vuto ha inoltre diritto agli interessi dalgiorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure,se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Il ricorrente fa valere l’argomento di essere stato in buona fede al momento del pagamento degli anticipi e che l’inadempimento sopravvenuto da parte sua è irrilevante per escludere che gli interessi debbano decorrere solo dal giorno della proposizione della domanda di restituzione. Nel rigettare il corrispondente motivo di appello, la sentenza impu- gnata argomenta esclusivamentedal fatto che«trattandosi di un debito di valuta gli interessi legali sono da riconoscere dal giorno della corre- sponsione dei relativi importi». Il controricorrente fa valere che il pre- supposto implicito che sorregge la motivazione sotto questo profilo sono gli accertamenti degli inadempimenti reciproci imputabili alle 7di 7 – 3363 5/2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parti, accertamenti compiuti dalla sentenza di appello del 2015 che, in quanto passatiin giudicato, sono ormai vincolanti. Debole è tuttavia il tentativo di sorreggere dall’esterno una motivazione inesistente. Di più: trattandosi di una ipotesi di restituzione dell’indebito che si fonda sul venir meno successivo della causa solvendi, l’alternativa di decor- renza degli interessi prevista dall’art. 2033 c.c., tenendo conto della valutazione complessiva della vicenda,è da sciogliere nel senso della decorrenza dal giorno della proposizione della domanda di restituzione. Il terzo motivo è accolto. 4. – In sintesi, è a cco lto il terzo motivo di ricorso , sono rigetta ti i primi due motivi. Con decisione nel merito,la decorrenza degli interessi è fissata dal giorno della domanda giudiziale di restituzione, anziché dal pagamento. Sono compensate le spese del giudizio di legittimità perché il ricorso è accolto solo in parte. È confermata la liquidazione delle spese di lite effettuata dalla Corte di appello. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due motivi, decide nelmerito, fissando la decorrenza degli interessi dal giorno della do- m