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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37266/2021

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te sarebbe ricompresa nella cessione del contratto vietata dalla suddetta legge.

1.2. E tuttavia osserva la ricorrente ciò che la Regione t avrebbe dedotto cor il motivo di impugnazione in questione sarebbe stata «la nullità ex art. 1.8

I. 55/90 della cessione del contratto di appalto per cessione di ramo di azienda da Italimpianti ad [OSCURATO:PERSONA]».

Per il che la Corte, si sarebbe pronunciata su questione diversa da quella effettivamente dedotta; di qui la denunciata violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.

1.2. Ii motivo è inammissibile.

1.2.1. Premessa la totale irrilevanza, ai fini della censura, della deduzione relativa alla viola»one di una serie di norme che non incidono in alcun modo sul vizio denunciato, va rilevato che tale vizio consiste -- ad avviso dell'istante - nella violazione del principio della correlazione tra chiesto e pronunciato, che si traduce nell'omessa pronuncia sulla questione realmente dedotta: Orbene va rilevato che anche il vizio in parola è soggetto al principio di autosufficienza ex art. 366„ n. 6 cod. proc. civ. (Cass., 20/08/2015. n. 17049; Cass., 1.7/08/2012, n. 14561; Cass., 02/12/2005, n, 26234).

1.2.2. Nel caso di specie, per contro, la ricorrente si è limitata a rinviare al punto 2 dell'atte di mpugrazione -- nel quale sarebbe stata dedotta la questione della nullità del contratte di appalto per cessione di ramo d'azienda - senza in alcun modo trascriverne, e neppure riassumerne nel ricorso, i passaggi decisiv, , onde consentire a questa Corte di dedurne rilevanza in ordine alla questione denunciata con il presente motivo.

La censura non può, pertanto, trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli art. 1.8 della legge n. 55 del 1990, 150 del d.P.R. n. 554 del 7009, 141.8 e 2504 cod.. civ,, in relazione all'art. 360, primo cornrria, n. 3 cod. proc. civ.

2.1. La Corte avrebbe (irTroneamente qualificato la cessione del ramo di azienda da Italinraelanti ac litalimplanti Sud, avvenuta nel 1991, come successione iverse Htenendo, quindi, che il mandato sopravvivesse alle vicende della mandante originaria (Italimpianti), laddove la fusione per incorporazione di italimpianti Sud in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta solo nel 1996.

Sicchè, non potendo la cessione del 1991 essere sanata dalla fusione per incorporazione avvenuta ne! 1996, la denunciata violazione dell'art. 18 della legge n. 55 del 1990 non poteva che afferire alla predetta cessione dei ramo di azienda del 1991, che avrebbe comportato che - alla data della notifica della domanda di arbitrato (2005) - la mandante della Mazzitelli, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cancellata dal registro delle imprese, non poteva più essere tale.

Per cui - di qui l'eccezione di difetto di ledittirnazione - l'impresa Mazzitelli non poteva agire per contro della [OSCURATO:PERSONA], incorporante un soggetto ormai estinto.

2.2. La censura è inammissibile.

2.2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere. invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi • requisiti della specificità, completezza e rlferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004a n, 3741; '23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Casse, 19/08/2009, n. 18421; Cass.24/02/2020, n„ 4905).

Ir particolare è necessario che venga contestata specificamente la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Casse 10/08/2017, n. 19989).

2.2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che il collegio arbitraie aveva correttamente motivato, non solo sulla successione a titolo universale della conferitaria, ma anche sulla «ultrattività del mandato anche succes.;sivamei-ìte alle vicende estintive delta mandante».

Ej. a t.al fine, i qiudice del gravame ha, altresì, citato una pronuncia di ouesta Corte, secondo cui al mandatario di un'associazione ternpc ,,ranea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto.

L'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione (Cass., 28/11/2011, n. 25204; coni'.

Cass,, [OSCURATO:DATA_NASCITA],, n. 11949).

E tuttavia, su tali statuizioni la esponente non ha specificamente dedotto, neppure per contestarne la fondatezza„ 3, Con il terzo e quinte motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli arti:, 1.12 e 156 cod, civ., in relazione all'art. 360, primo comma, r. 4 cod., proc. civ.

3.1. Lamenta la ricorrente che la Corte d'appello non si sia pronunciata sul motivo di gravame n. 12, sebbene avesse dato atto della sua oroposizione.

E comunque deduce che la motivazione sarebbe del tutto mancante.

3.2. Le doglianze sono inammissibili.

Come correttamente rileva !a controricon-ente, anche se non numericamente menzionato, il motivo di appello è stato esaminato insieme ai motivi 10 ed 11, tutti considerati inammissibili perché involgenti questioni nuove non espressamente dedotte nel giudizio arbitrale. :3.2.2.

Orbene, è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, i ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia dei giudice di appello su uno o più motivi di gravarne, se essi non siane compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Code di .verificare che le questioni sottoposte non siann «nuove» e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza doaeL procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di oarte (Cass 20;i98/2015, P . 17049; Cass., 17/08/2012, n. 14561; Cass., 02/12/2005, n. 26234).

E ciò anche al fine di consentire alla Corte di ve.- fic,5rrie, in prtno luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (Cass. 5344/2013).

12.3. Nel caso concreto, né il motivo di impugnazione n. 12 , né la eventuale deduzione della questione nel giudizio arbitrale, risultano dal motivo di ricorro ir) esame, che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, non essendo la Corte di appello tenuta a motivare su di una questione non proponihle per la prima volta in sede di impugnazione.

4. Con il quarto e sesto motivo di ricorso, ;a Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 99, 112, 324, 329, 345, 346, 829, 830 e 132 cod. proc civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

4.1. La ricorrente censura la pronuncia impugnata per avere «raggruppato ai fini della decisone i motivi da 5) ad 8) dell'atto di impugnazione, che denunciavano questioni diversissime tra loro», ritenendo correttamente motivato il lodo per avere rigettato, per difetto di prova l'eccezione di decadenza proposta dalla Regione, e per avere ritenuto correttamente apposte le riserve in calce allo stato finale, atteso che il verbale di collaudo non sarebbe stato neppure comunicato ali'appaltatore, e comunque in esso le riserve non andavano reiterate.

La motivazione resa sul punto dalla Corte sarebbe, peraltro, sostanzialmente inesistente.

4.2. Il motivo è inammissihile..

4.2.1. Anche in queste cso , invero, la censura - men che confrontarsi con il decisero della Corte d'appello, che ha motivatamente ritenuto iecisione degli arbitri sulle questioni in discorso giuridicamente corretta e pienamente logica, censurandone analiticamente e síDecificarrient:e le st:atelizion - ha sostanzialmente riproposto n estrema sintesi , senza, peraltro, neppure trascriverli nei passi essenziali nei ricorso ; motivi di gravame avverso il lodo, con il corredo della citazione di una serie di norme processuali, la cui pertinenza con la censura non è stata neppure indicata.

4.2.2. Ebbene, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese da; giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da questuirrno, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1 n. 4, cod. proc, civ. (:Cass., 24/09;2018, n. 22478).

Per tali ragioni la censura non può trovare accoglimento.

5. Con il settimo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli artt, 91 e.107 del r,d, n. :350 del 1895,, 191, 194 e 199 del d.P.R. n. 554 dei 1999, 823, 828, 829 cod, proc. civ., in relazione all'art. 360, primo 7.omrna, n. 3 cod. proc. civ. .

5.1. Si duole la esponente fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto che l'impresa non cisse decaduta dalle riserve, per non averle reiterate in socio di eoPnodo ; e che non vi fosse prova della comunicazione o notificazione Ella medesima del verbale di collaudo.

Per contro, fermo restando l'obbligo di ripmposizione in questione, la appaltatrice sarebbe stata cenvocata con raccomandata e non si sarebbe presentata, senza 9itynnficare i motivi della sua assenza.

5.2. La doglianza è inammissibile. 5,2.1.

Il mr..ìtive è genenice e difetta di autosufficienza, quanto alla pretesa avvenuta comunicaiiione all'impresa, non essendo stata riprodotto nel ricorso il co -.enuto dePa suddetta raccomandata, né del fa y che Vavnebbe e non si confronta con la decisione impugnata, che ha ritenuto H escludere la nullità del !odo, avendo gli arbitri motivato in conformin. alle norme applicabili ratione temporis, e comunque in modo da rendere possibile ricostruire l'iter logico seguito dagli arbitri.

5.2. Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento.

6. Con l'ottavo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 808. {-'28, 829, 1362, 1372, 1418, 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod proc. civ.

6.1. L'ente pubblico censura h decisione impugnata anche nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di impugnazione del lodo, con il quale (p. 3 della senterra) la Regione aveva censurato «il lodo sotto il profilo de! difetto ci motivazione sulla eccezione di nullità della clausola arbitrale derivante dalla nullità dell'intero contratto per mancanza del potere da carte del sottoscrittore di stipulare il contratto di appalto».

Fermo restando - a parere della deducente - che il difetto di potere raocresentativo in capo ai sottoscrittore del contratto è stato pacificamente ritenuto dalla stessa Corte territoriale, l'autonomia della clausola arbitrale rispetto al contratto - affermata dalla stessa decisione impugnata e avrebbe dovuto comportare che l'eventuale La valida dell'invalidità del contratto, derivante dalla sua avvenuta esecuzione, non avrebbe potuto incidere sulla n.hità della ciausola arbitrale ; da esso autonoma, per difetto di parere rappresentetivo del suo sottoscrittore.

In ogni caso, ad avviso della Regione. la Corte d'appello avrebbe errato anche. nel considerare sanata la invalidità del contratto per effetto della sua esecuzione, come si desumereobe anche da una decisione di questa Corte, !e n. 17393/2015

6.2. Il motivo è infonda o.

6.2.1. Premesso che oreeedente citato dalla ricorrente non si attaglia alla fattispecie .cionereTa, trattandosi di un'ipotesi di nullità del contratte per vioiaione 1i noriylo imperative, va rilevato che il principio secondo il quale la clausola eompromissoria non costituisce un accessorio del cont—':U) nei f,nwale e inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cai ad essa non si estendono le cause di inva!idità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola.

Pertanto, la invalidità del contratto derivante dal fatto che l'amministrazione non poteva leqittimamente stipulare il contratto, e perciò inserire nello stesso ma, clausola compromissoria, determina la invalidità anche di questa (Cass e 08/02/2005, n. 2529), in tal senso va inteso il disposto dell'art. 808, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui «il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria».

6.2.2. Se, tuttavia, la sulncicata ragione di invalidità - esterna al negozio - si estende a quest'utimo ed alla clausola in esso contenuta, è evidente che ;e medesima ragione di invalidità, quando inerisce ad Jn difetto di potere rappresentativo dell'ente, che può essere fatte vak?re solo da( medesimo, ben può essere sanato dal comportamento dell'ente stesso, volto a dare esecuzione al contratto, dimostrando di volerlo aonvalidare, Al riguardo, questa Corre b , iro'ero affermato che, in tema di appalti pubolici, l'eccesso Oi potere dell'organo competente a concludere il contratto_ la rappresentanza senza potere, ovvero la mancanza di deliberazione (la nafte dellanrgano munito del potere a contrarre si traducono in cifetta del consenso dell'ente medesimo, che, incidendo sulla validità ed efficacia dei contratto privatistico, ne comportano l'annul!abilità, Questa, oeraltro, può essere fatta valere esclusivamente dall'ente, ri?l cui in ,..eresse sono poste le norme procedimentali violate, mentre H contratto può essere convalidato, ai sensi deli'arte 1444 cod. la 4 uttr:T:i ie volte, in cui l'amministrazione, che conosc iva o daveve c ia causa d'invalidità ed alla quale spettava razione di ennuler sito, abbia dato volontariamente esecuzione i:Cass 26,/07/2í.1e%

6.2.3. Alla stregua de 1iavi che precedono, pertanto, non merita censura la decisione npugnata, laddove ha affermato che gli arbitri hanno correttamente stabilito che la pacifica ed incontestata esecuzione del contratto valeva come rinuncia a far valere l'invalidità dello stesso per difetto di potere rappresentativo del sottoscrittore, con la conseguenza che anche la clausola compromissoria doveva considerarsi pienamente vade

7. Con il nono motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione e falsa applicaliche degli artt. 26, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895, 164 e 165 dei d.P P_ n. 554 del 1999, 829 e 830 cod. proc. civ.„ in relazione alifort. 360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

7.1. La censura ribadisce di,,anto dià dedotto con il quarto, sesto e settimo motivo di ricorso, incentrando a doglianza esclusivamente sulla mancata esibizione del redisso di contabilità, in possesso della sola Amministrazione che - ari 3`./ViSO delia Corte d'appello -- avrebbe fatto sì che la eccezione oeiterite, di decadenza dell'impresa dalle riserve, era rimasta sfornita ai prova. 7.2..

La doglianzà è inammissibile i,:mzitutto perché non si confronta con la ratio cLic rik?nri i dell'impugnata sentenza.

E' ben vero, infath, chc, l'onere deHc prova dì avere tempestivamente iscritto riserve nel registro a contabiiità grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo cririnariamente datti..!ito nel contratto, sempre cr" i comrritteot ehbia eccepito a decadenza (Cass., 03/11/2000, n. 143€1 ).

E ‘,ii..it,Lavia là '1/4Torte d'appello ha rilevato la piena correttezza del deriísilirn degli arbitri, i c,uali avevano constatato che la keeione, Cile era 'unica titolare del registro dì contadilità, non l'ec-ezlime proposta era rimasta priva dei s,..ipportc. idoneo a consentire la verifica di tempestività di isi:...rizione.

Questa rodo decidendi non risulta specificamente in-ipi.idr:::,t;3 cleila icoi-rente.

Né questa Corte potrebbe, in questa sede, rivalutare il giudizio fattuale già compiuto dagli neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenzE! !Jell'itet argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., 07/02/2018, r. 2985),

7.73. Per quanto concerne, poi, parte nella quale la censura fa riferimento all'atto di accesl-io .deWimpresa agli arbitri, per dimostrare di avere utilizzato, eccepita decadenza ., gli stessi dati forniti dall'aprN3Itatri:-.e. r,eve rilevarsi un difetto palese di autosufficienza, essendosi la deducente !imitata a frammentari e sintetici riferimenti, senza iTascrive.Te, nella parte più rilevante, il suddetto atto di accesso, relazione alla dedotta tardività di iscrizione dele riserve. 8, Con il deciino motivo q: co ao, a Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 99 124 345, 346, 829 e 830 cod. proc. civ., in relazione all'art. .360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 8,1.

Si duole la rioarrente ciel fatto che la Corte territoriale abbia dichiarato irammissibili mc vi di impugnazione nn. 10 e li, per la loro novità, ma li abbia no l dieniaral infondati, facendo riferimento alla pagina 73 del lodo accorai transaWvi delle parti ed alla Infondatezza avrebbe, pertanto, reso un mero obiter dell'inammissibilità di tali motivi, La Corte ebbn , pnraltro, incorsa ;.:Ariche nella violazione del princirl:, della corrisr)onderza tra chiesto e pronunciato, «essendosi --,.,,--onunciata so ;;,43t.loni diverse cir: quelle effettivamente dedotte in o!ndiz!o». 8

2. Ti motivo a-iche 7..arredato dalla denuncia della violazione c norme la Ci ineren.za alla cersura non è stata evidenziata nai-nriii';;EA)', e poi- clihtío ai autosufficienza, in relazione d7do0ta vio!ayionc &i principio di corrispondenza tra chiesto e prT) --)w-lciato.. cion si.- t riprodotti nel ricorso i passi salienti dell'atto di irripudna.7.1(ie.

8.3. Per quanto concerne la inammissibilità delle censure di cui ai motiv; di impugnazione suindicati, il dicturn della Corte d'appello sul punto non risulta specificamarr:e impugnato, essendosi la istante limitata ad allegarne genericamente! l'inconferenza, «essendo le censure sviluppate nei corpo dell'atto di irapugnazione», peraltro in alcun modo trascritto nel riaorse.

Quanto al rilievo - operato dalla Corte territoriale - dell'infondatezza della Questione, è evidente («in ogni caso») che si tratta d, arc.jomente c_iolto ad abundantiam.

Orbene, è inammissibile, ;n ‘;ede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argnmentazione della sentenza impugnata svolta «ad ab!.fndantiam»., e nertarto non costituente una ratio decidendi della medesima. ((.:ass a. 10/04/2018, n. 8755; Cass., 22/11/2010. ni 23635).

9. Con l'undicesimo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 806-808 8)0. 829 e 830 cod. proc. chi.: 1363, 204a cod. in aTart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc civ.

9.1. La ricorrente deduiae, l'erroneità della sentenza impugnata, anche nella narte in cu; ha -espinto i; .auarto motivo di impugnativa, relativo alla dedotta e3trane t. chila domanda di arricchimento senza causa alla competenza degli arnitr., Che peraltro comportando una deroga alla aompetenza qiurisdlzicmaie deve essere interpretata restrittivamente.

9.2. Il miatin;o ;nfordatca aa in erte inammissibile. 9

2.1. Al contrarlo de.l'as;ia_inito dell'esponente, invero, rientra nella competenza dell'arbitro a al o. ah le parti abbiano deferito, con apposita clausoia cornprominscaia, le eventuali controversie derivanti da un contratto da (-issi:, coaaluso la cognizione anche della domanda fondata snil'arric,chinaanto scaza causa di una parte in danno deli'altra, ove questi-, ,7ibbi,E.i la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli .:nteressati pell'esercizio della loro autonomia negoziale (Cass., 21/11/2011, n. 24542).

9.2.2. Peraltro la doglianza non si confronta appieno con la ratio decidendi dell'impugnata serit.e.n2a ; avendo la Corte d'appello rilevato che tale domanda «e stata comunoue ritenuta dagli arbitri assorbita dal parziale accoolimento dela domanda principale».

10. Per tutte. !e ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna Ce ricorrente alle soese del presente giudizio. p.c,m, Rigetta il ricorso.

Condanna li ricorrente, in favore della controricorrente„ alle soese el presente giudizio, che liquida in Euro 8.000„00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di ie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te sarebbe ricompresa nella cessione del contratto vietata dalla suddetta legge. 1.2. E tuttavia osserva la ricorrente ciò che la Regione t avrebbe dedotto cor il motivo di impugnazione in questione sarebbe stata «la nullità ex art. 1.8 I. 55/90 della cessione del contratto di appalto per cessione di ramo di azienda da Italimpianti ad [OSCURATO:PERSONA]». Per il che la Corte, si sarebbe pronunciata su questione diversa da quella effettivamente dedotta; di qui la denunciata violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. 1.2. Ii motivo è inammissibile. 1.2.1. Premessa la totale irrilevanza, ai fini della censura, della deduzione relativa alla viola»one di una serie di norme che non incidono in alcun modo sul vizio denunciato, va rilevato che tale vizio consiste -- ad avviso dell'istante - nella violazione del principio della correlazione tra chiesto e pronunciato, che si traduce nell'omessa pronuncia sulla questione realmente dedotta: Orbene va rilevato che anche il vizio in parola è soggetto al principio di autosufficienza ex art. 366„ n. 6 cod. proc. civ. (Cass., 20/08/2015. n. 17049; Cass., 1.7/08/2012, n. 14561; Cass., 02/12/2005, n, 26234). 1.2.2. Nel caso di specie, per contro, la ricorrente si è limitata a rinviare al punto 2 dell'atte di mpugrazione -- nel quale sarebbe stata dedotta la questione della nullità del contratte di appalto per cessione di ramo d'azienda - senza in alcun modo trascriverne, e neppure riassumerne nel ricorso, i passaggi decisiv, , onde consentire a questa Corte di dedurne rilevanza in ordine alla questione denunciata con il presente motivo. La censura non può, pertanto, trovare accoglimento. 2. Con il secondo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli art. 1.8 della legge n. 55 del 1990, 150 del d.P.R. n. 554 del 7009, 141.8 e 2504 cod.. civ,, in relazione all'art. 360, primo cornrria, n. 3 cod. proc. civ. 2.1. La Corte avrebbe (irTroneamente qualificato la cessione del ramo di azienda da Italinraelanti ac litalimplanti Sud, avvenuta nel 1991, come successione iverse Htenendo, quindi, che il mandato sopravvivesse alle vicende della mandante originaria (Italimpianti), laddove la fusione per incorporazione di italimpianti Sud in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta solo nel 1996. Sicchè, non potendo la cessione del 1991 essere sanata dalla fusione per incorporazione avvenuta ne! 1996, la denunciata violazione dell'art. 18 della legge n. 55 del 1990 non poteva che afferire alla predetta cessione dei ramo di azienda del 1991, che avrebbe comportato che - alla data della notifica della domanda di arbitrato (2005) - la mandante della Mazzitelli, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cancellata dal registro delle imprese, non poteva più essere tale. Per cui - di qui l'eccezione di difetto di ledittirnazione - l'impresa Mazzitelli non poteva agire per contro della [OSCURATO:PERSONA], incorporante un soggetto ormai estinto. 2.2. La censura è inammissibile. 2.2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere. invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi • requisiti della specificità, completezza e rlferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004a n, 3741; '23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Casse, 19/08/2009, n. 18421; Cass.24/02/2020, n„ 4905). Ir particolare è necessario che venga contestata specificamente la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Casse 10/08/2017, n. 19989). 2.2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che il collegio arbitraie aveva correttamente motivato, non solo sulla successione a titolo universale della conferitaria, ma anche sulla «ultrattività del mandato anche succes.;sivamei-ìte alle vicende estintive delta mandante». Ej. a t.al fine, i qiudice del gravame ha, altresì, citato una pronuncia di ouesta Corte, secondo cui al mandatario di un'associazione ternpc ,,ranea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto. L'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione (Cass., 28/11/2011, n. 25204; coni'. Cass,, [OSCURATO:DATA_NASCITA],, n. 11949). E tuttavia, su tali statuizioni la esponente non ha specificamente dedotto, neppure per contestarne la fondatezza„ 3, Con il terzo e quinte motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli arti:, 1.12 e 156 cod, civ., in relazione all'art. 360, primo comma, r. 4 cod., proc. civ. 3.1. Lamenta la ricorrente che la Corte d'appello non si sia pronunciata sul motivo di gravame n. 12, sebbene avesse dato atto della sua oroposizione. E comunque deduce che la motivazione sarebbe del tutto mancante. 3.2. Le doglianze sono inammissibili. Come correttamente rileva !a controricon-ente, anche se non numericamente menzionato, il motivo di appello è stato esaminato insieme ai motivi 10 ed 11, tutti considerati inammissibili perché involgenti questioni nuove non espressamente dedotte nel giudizio arbitrale. :3.2.2. Orbene, è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, i ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia dei giudice di appello su uno o più motivi di gravarne, se essi non siane compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Code di .verificare che le questioni sottoposte non siann «nuove» e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza doaeL procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di oarte (Cass 20;i98/2015, P . 17049; Cass., 17/08/2012, n. 14561; Cass., 02/12/2005, n. 26234). E ciò anche al fine di consentire alla Corte di ve.- fic,5rrie, in prtno luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (Cass. 5344/2013). 12.3. Nel caso concreto, né il motivo di impugnazione n. 12 , né la eventuale deduzione della questione nel giudizio arbitrale, risultano dal motivo di ricorro ir) esame, che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, non essendo la Corte di appello tenuta a motivare su di una questione non proponihle per la prima volta in sede di impugnazione. 4. Con il quarto e sesto motivo di ricorso, ;a Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 99, 112, 324, 329, 345, 346, 829, 830 e 132 cod. proc civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. 4.1. La ricorrente censura la pronuncia impugnata per avere «raggruppato ai fini della decisone i motivi da 5) ad 8) dell'atto di impugnazione, che denunciavano questioni diversissime tra loro», ritenendo correttamente motivato il lodo per avere rigettato, per difetto di prova l'eccezione di decadenza proposta dalla Regione, e per avere ritenuto correttamente apposte le riserve in calce allo stato finale, atteso che il verbale di collaudo non sarebbe stato neppure comunicato ali'appaltatore, e comunque in esso le riserve non andavano reiterate. La motivazione resa sul punto dalla Corte sarebbe, peraltro, sostanzialmente inesistente. 4.2. Il motivo è inammissihile.. 4.2.1. Anche in queste cso , invero, la censura - men che confrontarsi con il decisero della Corte d'appello, che ha motivatamente ritenuto iecisione degli arbitri sulle questioni in discorso giuridicamente corretta e pienamente logica, censurandone analiticamente e síDecificarrient:e le st:atelizion - ha sostanzialmente riproposto n estrema sintesi , senza, peraltro, neppure trascriverli nei passi essenziali nei ricorso ; motivi di gravame avverso il lodo, con il corredo della citazione di una serie di norme processuali, la cui pertinenza con la censura non è stata neppure indicata. 4.2.2. Ebbene, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese da; giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da questuirrno, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1 n. 4, cod. proc, civ. (:Cass., 24/09;2018, n. 22478). Per tali ragioni la censura non può trovare accoglimento. 5. Con il settimo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli artt, 91 e.107 del r,d, n. :350 del 1895,, 191, 194 e 199 del d.P.R. n. 554 dei 1999, 823, 828, 829 cod, proc. civ., in relazione all'art. 360, primo 7.omrna, n. 3 cod. proc. civ. . 5.1. Si duole la esponente fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto che l'impresa non cisse decaduta dalle riserve, per non averle reiterate in socio di eoPnodo ; e che non vi fosse prova della comunicazione o notificazione Ella medesima del verbale di collaudo. Per contro, fermo restando l'obbligo di ripmposizione in questione, la appaltatrice sarebbe stata cenvocata con raccomandata e non si sarebbe presentata, senza 9itynnficare i motivi della sua assenza. 5.2. La doglianza è inammissibile. 5,2.1. Il mr..ìtive è genenice e difetta di autosufficienza, quanto alla pretesa avvenuta comunicaiiione all'impresa, non essendo stata riprodotto nel ricorso il co -.enuto dePa suddetta raccomandata, né del fa y che Vavnebbe e non si confronta con la decisione impugnata, che ha ritenuto H escludere la nullità del !odo, avendo gli arbitri motivato in conformin. alle norme applicabili ratione temporis, e comunque in modo da rendere possibile ricostruire l'iter logico seguito dagli arbitri. 5.2. Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento. 6. Con l'ottavo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 808. {-'28, 829, 1362, 1372, 1418, 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod proc. civ. 6.1. L'ente pubblico censura h decisione impugnata anche nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di impugnazione del lodo, con il quale (p. 3 della senterra) la Regione aveva censurato «il lodo sotto il profilo de! difetto ci motivazione sulla eccezione di nullità della clausola arbitrale derivante dalla nullità dell'intero contratto per mancanza del potere da carte del sottoscrittore di stipulare il contratto di appalto». Fermo restando - a parere della deducente - che il difetto di potere raocresentativo in capo ai sottoscrittore del contratto è stato pacificamente ritenuto dalla stessa Corte territoriale, l'autonomia della clausola arbitrale rispetto al contratto - affermata dalla stessa decisione impugnata e avrebbe dovuto comportare che l'eventuale La valida dell'invalidità del contratto, derivante dalla sua avvenuta esecuzione, non avrebbe potuto incidere sulla n.hità della ciausola arbitrale ; da esso autonoma, per difetto di parere rappresentetivo del suo sottoscrittore. In ogni caso, ad avviso della Regione. la Corte d'appello avrebbe errato anche. nel considerare sanata la invalidità del contratto per effetto della sua esecuzione, come si desumereobe anche da una decisione di questa Corte, !e n. 17393/2015 6.2. Il motivo è infonda o. 6.2.1. Premesso che oreeedente citato dalla ricorrente non si attaglia alla fattispecie .cionereTa, trattandosi di un'ipotesi di nullità del contratte per vioiaione 1i noriylo imperative, va rilevato che il principio secondo il quale la clausola eompromissoria non costituisce un accessorio del cont—':U) nei f,nwale e inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cai ad essa non si estendono le cause di inva!idità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola. Pertanto, la invalidità del contratto derivante dal fatto che l'amministrazione non poteva leqittimamente stipulare il contratto, e perciò inserire nello stesso ma, clausola compromissoria, determina la invalidità anche di questa (Cass e 08/02/2005, n. 2529), in tal senso va inteso il disposto dell'art. 808, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui «il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria». 6.2.2. Se, tuttavia, la sulncicata ragione di invalidità - esterna al negozio - si estende a quest'utimo ed alla clausola in esso contenuta, è evidente che ;e medesima ragione di invalidità, quando inerisce ad Jn difetto di potere rappresentativo dell'ente, che può essere fatte vak?re solo da( medesimo, ben può essere sanato dal comportamento dell'ente stesso, volto a dare esecuzione al contratto, dimostrando di volerlo aonvalidare, Al riguardo, questa Corre b , iro'ero affermato che, in tema di appalti pubolici, l'eccesso Oi potere dell'organo competente a concludere il contratto_ la rappresentanza senza potere, ovvero la mancanza di deliberazione (la nafte dellanrgano munito del potere a contrarre si traducono in cifetta del consenso dell'ente medesimo, che, incidendo sulla validità ed efficacia dei contratto privatistico, ne comportano l'annul!abilità, Questa, oeraltro, può essere fatta valere esclusivamente dall'ente, ri?l cui in ,..eresse sono poste le norme procedimentali violate, mentre H contratto può essere convalidato, ai sensi deli'arte 1444 cod. la 4 uttr:T:i ie volte, in cui l'amministrazione, che conosc iva o daveve c ia causa d'invalidità ed alla quale spettava razione di ennuler sito, abbia dato volontariamente esecuzione i:Cass 26,/07/2í.1e% 6.2.3. Alla stregua de 1iavi che precedono, pertanto, non merita censura la decisione npugnata, laddove ha affermato che gli arbitri hanno correttamente stabilito che la pacifica ed incontestata esecuzione del contratto valeva come rinuncia a far valere l'invalidità dello stesso per difetto di potere rappresentativo del sottoscrittore, con la conseguenza che anche la clausola compromissoria doveva considerarsi pienamente vade 7. Con il nono motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione e falsa applicaliche degli artt. 26, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895, 164 e 165 dei d.P P_ n. 554 del 1999, 829 e 830 cod. proc. civ.„ in relazione alifort. 360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 7.1. La censura ribadisce di,,anto dià dedotto con il quarto, sesto e settimo motivo di ricorso, incentrando a doglianza esclusivamente sulla mancata esibizione del redisso di contabilità, in possesso della sola Amministrazione che - ari 3`./ViSO delia Corte d'appello -- avrebbe fatto sì che la eccezione oeiterite, di decadenza dell'impresa dalle riserve, era rimasta sfornita ai prova. 7.2.. La doglianzà è inammissibile i,:mzitutto perché non si confronta con la ratio cLic rik?nri i dell'impugnata sentenza. E' ben vero, infath, chc, l'onere deHc prova dì avere tempestivamente iscritto riserve nel registro a contabiiità grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo cririnariamente datti..!ito nel contratto, sempre cr" i comrritteot ehbia eccepito a decadenza (Cass., 03/11/2000, n. 143€1 ). E ‘,ii..it,Lavia là '1/4Torte d'appello ha rilevato la piena correttezza del deriísilirn degli arbitri, i c,uali avevano constatato che la keeione, Cile era 'unica titolare del registro dì contadilità, non l'ec-ezlime proposta era rimasta priva dei s,..ipportc. idoneo a consentire la verifica di tempestività di isi:...rizione. Questa rodo decidendi non risulta specificamente in-ipi.idr:::,t;3 cleila icoi-rente. Né questa Corte potrebbe, in questa sede, rivalutare il giudizio fattuale già compiuto dagli neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenzE! !Jell'itet argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., 07/02/2018, r. 2985), 7.73. Per quanto concerne, poi, parte nella quale la censura fa riferimento all'atto di accesl-io .deWimpresa agli arbitri, per dimostrare di avere utilizzato, eccepita decadenza ., gli stessi dati forniti dall'aprN3Itatri:-.e. r,eve rilevarsi un difetto palese di autosufficienza, essendosi la deducente !imitata a frammentari e sintetici riferimenti, senza iTascrive.Te, nella parte più rilevante, il suddetto atto di accesso, relazione alla dedotta tardività di iscrizione dele riserve. 8, Con il deciino motivo q: co ao, a Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 99 124 345, 346, 829 e 830 cod. proc. civ., in relazione all'art. .360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 8,1. Si duole la rioarrente ciel fatto che la Corte territoriale abbia dichiarato irammissibili mc vi di impugnazione nn. 10 e li, per la loro novità, ma li abbia no l dieniaral infondati, facendo riferimento alla pagina 73 del lodo accorai transaWvi delle parti ed alla Infondatezza avrebbe, pertanto, reso un mero obiter dell'inammissibilità di tali motivi, La Corte ebbn , pnraltro, incorsa ;.:Ariche nella violazione del princirl:, della corrisr)onderza tra chiesto e pronunciato, «essendosi --,.,,--onunciata so ;;,43t.loni diverse cir: quelle effettivamente dedotte in o!ndiz!o». 8 2. Ti motivo a-iche 7..arredato dalla denuncia della violazione c norme la Ci ineren.za alla cersura non è stata evidenziata nai-nriii';;EA)', e poi- clihtío ai autosufficienza, in relazione d7do0ta vio!ayionc &i principio di corrispondenza tra chiesto e prT) --)w-lciato.. cion si.- t riprodotti nel ricorso i passi salienti dell'atto di irripudna.7.1(ie. 8.3. Per quanto concerne la inammissibilità delle censure di cui ai motiv; di impugnazione suindicati, il dicturn della Corte d'appello sul punto non risulta specificamarr:e impugnato, essendosi la istante limitata ad allegarne genericamente! l'inconferenza, «essendo le censure sviluppate nei corpo dell'atto di irapugnazione», peraltro in alcun modo trascritto nel riaorse. Quanto al rilievo - operato dalla Corte territoriale - dell'infondatezza della Questione, è evidente («in ogni caso») che si tratta d, arc.jomente c_iolto ad abundantiam. Orbene, è inammissibile, ;n ‘;ede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argnmentazione della sentenza impugnata svolta «ad ab!.fndantiam»., e nertarto non costituente una ratio decidendi della medesima. ((.:ass a. 10/04/2018, n. 8755; Cass., 22/11/2010. ni 23635). 9. Con l'undicesimo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 806-808 8)0. 829 e 830 cod. proc. chi.: 1363, 204a cod. in aTart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc civ. 9.1. La ricorrente deduiae, l'erroneità della sentenza impugnata, anche nella narte in cu; ha -espinto i; .auarto motivo di impugnativa, relativo alla dedotta e3trane t. chila domanda di arricchimento senza causa alla competenza degli arnitr., Che peraltro comportando una deroga alla aompetenza qiurisdlzicmaie deve essere interpretata restrittivamente. 9.2. Il miatin;o ;nfordatca aa in erte inammissibile. 9 2.1. Al contrarlo de.l'as;ia_inito dell'esponente, invero, rientra nella competenza dell'arbitro a al o. ah le parti abbiano deferito, con apposita clausoia cornprominscaia, le eventuali controversie derivanti da un contratto da (-issi:, coaaluso la cognizione anche della domanda fondata snil'arric,chinaanto scaza causa di una parte in danno deli'altra, ove questi-, ,7ibbi,E.i la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli .:nteressati pell'esercizio della loro autonomia negoziale (Cass., 21/11/2011, n. 24542). 9.2.2. Peraltro la doglianza non si confronta appieno con la ratio decidendi dell'impugnata serit.e.n2a ; avendo la Corte d'appello rilevato che tale domanda «e stata comunoue ritenuta dagli arbitri assorbita dal parziale accoolimento dela domanda principale». 10. Per tutte. !e ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna Ce ricorrente alle soese del presente giudizio. p.c,m, Rigetta il ricorso. Condanna li ricorrente, in favore della controricorrente„ alle soese el presente giudizio, che liquida in Euro 8.000„00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di ie
Sentenza Cassazione n. 37266/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris