CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09378/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15121 – 2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli Avv ocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] STEFANOgiusta procura speciale a margine de l ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente– avverso la sentenza n. 10248/14/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA,depositata il 27/11/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9978/2017 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in rigetto de l ricorso proposto avverso avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale , proposta con denuncia DOCFA, relativa all’unità immobiliare della ricorrente sita in Napoli, p.zza S. Pasquale n. 1. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo laricorrente denuncia, in rubrica, «violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa pronuncia error in procedendo difetto di motivazione ...» e lamenta che la CTR abbia erroneamente rigettato l’appello,ritenendo che l'atto di accertamento fosse stato adeguatamente motivato con tutti gli elementi necessari, quali dati di classamento, di categoria edel calcolo della relativa rendita catastale , senza esaminare le specifiche censure della ricorrente circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato, e senza valutare chei fatti posti a base dell'accertamento non sarebbero stati «gli stessi indicati dalla ricorrente nella proposta DOCFA, per cui la diversa consistenza catastale tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Ufficio imponeva una diversa valutazione». 1.2. Con il secondo motivo (rubricato come n. 3) la ricorrente denuncia, in rubrica, « error in procedendo, difetto di istruttoria, contraddittorietà edillogicità difetto di motivazione ed omessa pronuncia», non avendo la CTR «valutato le censure della ricorrentein ordine all'errata attribuzione da parte dell'Ufficio del Territorio della categoria catastale A/1 e della consistenza catastale». 1.3. Con il terzo motivo (rubricato come n. 4) la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 58, legge 662/1996;violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/1990 e 7 legge n. 212/2000, difetto di motivazione» per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto adeguatamente motivato l’atto di accertamento «senza motivare le ragioni dello scostamento, coinvolgente ... anche elementi di fatto e connotati in intrinseci dell'appartamento, quali la superficie ed il numero dei vani». 2.1. Va esaminato preliminarmente, per il criterio della ragione più liquida, il terzo motivo che è fondato. 2.2. Nel caso in esame è incontestato che la ricorrente abbia presentato una proposta DOCFA, in conseguenza di diversa distribuzione degli spazi interni dell’immobile, oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio, con modifica del numero dei vani rispetto alla rendita proposta dalla contribuente. 2.3.Questa Corte ha recentemente affermato (cfr. sentenza n. 17624 del 2024) il seguente principio di diritto , che il Collegio pienamente condivide: «In tema di catasto, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente con cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numero dei vanicatastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che a vario titolo concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, così che della relativa rettifica l’amministrazione deve dare specifico conto». 2.4. La sentenza impugnata non è dunque conforme al principio di cui dianzi, avendo i Giudici d’appello ritenuto che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato sulla scorta della mera indicazione dei «dati di classamento, di categoria e del calcolo della relativa rendita catastale». 3. In conclusione, va accolto il terzo motivo, assorbit i i rimanenti motivi, concassazione della sentenza impugnata. 4. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimentodel ricorso introduttivo dellacontribuente. 5. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, è successivo alla proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasidi merito e di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieil ricorso introduttivo della contribuente ; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di meritoe di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in m