CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la CORTE APPELLO di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Frosinone il 14 luglio 2025, che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente e preso atto della rinunzia agli altri motivi di appello ha rideterminato la pena inflitta; che l'imputato deduce difetto di motivazione in relazione all'affermazione del carattere illecito della detenzione e alla non applicabilità della fattispecie di cui all'art. 73 quinto comma DPR309/90; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. che ha applicato un trattamento sanzionatorio frutto dell'accordo tra le parti e desume genericamente carenza di motivazione, senza considerare che i motivi di appello sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica sono stati oggetto di rinunzia, sicchè le relative censure in questa sede non sono consentite; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q P.Q.M