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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 13935/2024

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 650/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli n. 124, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 67/02/15, depositata il 5 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Operazioni soggettivamente inesistenti- Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.

Gi useppe Locatelli , che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente nonché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 67/02/15 del 05 / 06 /201 5 la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano (di seguito CT 2 ) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 110/02/13della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (di seguito CT1), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito N ord A uto ) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, essendo state ritenute tali gli acquisti di autovetture effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso la sentenza della CT2 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

3. AE resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 18/09/2023, la società contribuente ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del presente ricorso, in attesa della definizione del giudizio, chiamato davanti a questa Corte all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo ad una cartella di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. e avente ad oggetto la medesima IVA richiesta nel presente giudizio.Cons. est.

G.M.

Nonno

1.1. Il menzionato procedimento connesso risulta essere stato rinviato a nuovo ruolo da questa stesa Corte con ordinanza interlocutoria n. 28123 del 05/10/2023.

1.2. Appare, pertanto, opportuno rinviare anche la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione unitaria dei due procedimenti.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 17ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 650/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli n. 124, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 67/02/15, depositata il 5 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Operazioni soggettivamente inesistenti- Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. Gi useppe Locatelli , che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente nonché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 67/02/15 del 05 / 06 /201 5 la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano (di seguito CT 2 ) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 110/02/13della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (di seguito CT1), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito N ord A uto ) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, essendo state ritenute tali gli acquisti di autovetture effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la sentenza della CT2 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 3. AE resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 18/09/2023, la società contribuente ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del presente ricorso, in attesa della definizione del giudizio, chiamato davanti a questa Corte all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo ad una cartella di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. e avente ad oggetto la medesima IVA richiesta nel presente giudizio.Cons. est. G.M. Nonno 1.1. Il menzionato procedimento connesso risulta essere stato rinviato a nuovo ruolo da questa stesa Corte con ordinanza interlocutoria n. 28123 del 05/10/2023. 1.2. Appare, pertanto, opportuno rinviare anche la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione unitaria dei due procedimenti. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 17ott
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