CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 02871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di PALERMO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 14/5/2021, ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla CORTE d'APPELLO di PALERMO in data 6/4/2021 che aveva respinto l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere disposta in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta permanenza delle esigenze cautelari. Nell'unico motivo di ricorso il ricorrente rileva che la conclusione del Tribunale in ordine alla persistenza delle originarie esigenze cautelari sarebbe errata. Il tempo trascorso in detenzione (dal dicembre 2008 per altro titolo), la risalente data di commissione del reato (precedente alla cattura del dicembre 2008) e le condizioni di salute (nel dicembre 2018 sarebbe stata attestata una incompatibilità con il regime carcerario), infatti, imporrebbero di ritenere che le esigenze cautelari ravvisate nell'anno 2017 siano venute meno. 2. In data 11 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Palermo il 14 maggio 2021 ha rigettato l'appello presentato avverso il provvedimento con il quale la Corte d'Appello di Palermo, in data 6 aprile 2021, competente in quanto il processo era pendente in tale fase, ha respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 2. La misura cautelare oggetto dell'impugnazione è stata applicata nel processo n. 5082/2018 R.G. CA nel quale la stessa Corte di Appello, in data 12 giugno 2020, ha pronunciato sentenza con la quale è stata confermata la sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Palermo. 3. Nelle more della fissazione del presente ricorso la sentenza della Corte d'Appello, con la sentenza n. 46385 del 15 ottobre 2021 pronunciata dalla Sezione Seconda di questa Corte, è diventata irrevocabile e la condanna del ricorrente, il cui ricorso è stato rigettato, definitiva. 4. A fronte della sopravvenuta esecuzione della pena la custodia cautelare in carcere è cessata e l'interesse alla decisione del presente ricorso, che ha a oggetto la compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, questione ora di competenza del Tribunale di Sorveglianza, è da ritenersi venuto meno. 5. L'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al versamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende e delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] o Il PreS dente Gepplin p