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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09786/2026

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-Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrenteavverso la sentenza n. 179/2023 della Corte di giustizia tributaria di II gradodella Puglia, pubblicata il 25.01.2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA],A seguito di controlli eseguiti da militari della GdF di Bari presso laIngross [OSCURATO:SOCIETA]., furono elevati due processi verbali di constatazione,l’uno il 15 dicembre 2004, l’altro il 17 dicembre 2005, con i quali,relativamente agli anni 1999/2005, vennero mosse contestazioni ai fini Ivae ai fini Irpeg, che, condivise dall’Agenzia delle entrate, diedero luogo allanotifica di sei avvisi di accertamento.RGN 5050/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5050/2024Numero sezionale 2726 8/2026Numero di raccolta generale 9786/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con due di essi era rilevata l’erronea imputazione di compensi spettantiall’amministratore in violazione dei criteri di competenza per cassa, conconseguente recupero dei costi.

Con i restanti erano contestate cessioniintracomunitarie, non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 41 del d.l.331/1993, per prodotti di cui tuttavia si accertava non aver mai raggiunto ladestinazione nello Stato estero intracomunitario, per essere stati inveceimmessi sul mercato interno con conseguente evasione di imposta, chel’Agenzia delle entrate intendeva recuperare.Nel contenzioso seguitone, la Commissione tributaria provinciale di Bari,previa riunione dei ricorsi, accolse le ragioni della contribuente con sentenzan. 207/2006. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con sentenzan. 49/2009, respinse l’appello erariale.L’Agenzia delle entrate impugnò la decisione dinanzi alla Corte dicassazione, che con sentenza n. 20033/2017 ne accolse le doglianze,cassando la sentenza di secondo grado e rinviando la causa alla Corteappula, per il riesame dell’appello.La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia accolse l’appellodella amministrazione finanziaria con sentenza n. 179/2023.Il giudice del rinvio ha ritenuto che, a dispetto della presenza di unacontabilità regolare, essa si presentava come inattendibile, emergendomacroscopiche incongruenze e situazioni poco verosimiglianti, qualiconsegne di ingente merce in Paesi intracomunitari con lunghissimi viaggi diandata e ritorno in una unica giornata, intercettazioni tra dipendenti apicalidella società e persone coinvolte nelle false transazioni comunitarie cheinequivocamente confermavano le costanti relazioni e i precisi riferimenti asoggetti fittizi con cui erano state attuate operazioni commerciali simulate,pedinamenti che confortavano i sospetti sulla destinazione nazionale e nonestera dei beni formalmente destinati alle operazioni intracomunitarie inesenzione da Iva, oltre che numerosi altri riscontri riferiti nel corpo dellamotivazione.

Nella sentenza si evidenzia come l’esistenza, per converso, dicertificazioni iva e di interrogazioni sulla validità del numero identificativodel cessionario costituissero solo il riscontro di meri adempimenti formali,privi dunque di rilievo.

La pronuncia conclude pertanto per il riconoscimentodelle prove poste a fondamento delle contestazioni elevate dall’Agenzia delleentrate in ordine alla fittizia esecuzione di operazioni intracomunitarie,RGN 5050/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5035 0/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 9786/2026finalizzate al risparmio illecito dell’imposta rispetto alla vendita di quellaData pubblicazione 16/04/2026stessa merce entro i confini nazionali.La sentenza, inoltre, nel rispetto del principio enunciato dal giudice dilegittimità in ordine all’anno d’imputazione dei costi per compensiall’amministratore, ha confermato la ripresa erariale.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso affidatoa quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito concontroricorso l’Agenzia delle entrate.Nell’adunanza camerale del 25 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve preliminarmente disattendersi l’istanza con la quale la difesa dellaricorrente ha chiesto la trattazione della controversia in sede di pubblicaudienza.Come più volte avvertito da questa Corte, per il giudizio di cassazionel'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea unrapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmentedestinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle formepreviste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesiquest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corteovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentementenuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati,seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle giàvagliate (Sez.

U, 19 febbraio 2024, n. 4331; 26 ottobre 2022, n. 31679).D’altronde l'udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa,non rappresentando un minus rispetto all'udienza pubblica e consentendo ilcontraddittorio, oltre che con le parti ricorrenti e controricorrenti, a mezzodei rispettivi atti introduttivi e le memorie illustrative previste dall’art. 380bis.1 c.p.c., anche con il procuratore generale che, avvisato della fissazione,ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni (Cass., 11 dicembre 2023,n. 34409).Esaminando dunque il merito della controversia, con il primo motivo lasocietà denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7, comma 5bis, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,RGN 5050/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5045 0/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 9786/2026c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.

Con la sentenza impugnata laData pubblicazione 16/04/2026Corte di II grado in sede di rinvio avrebbe violato le regole di distribuzionedell’onere della prova, nonché il dovere di fondare la decisione sulle proveallegate dalle parti.Secondo la prospettazione della società, il giudice d’appello «1) haritenuto assolto, da parte dell’Ufficio, il proprio onere della prova per averefondato la propria pretesa su mere “presunzioni”, 2) ha ritenuto che le provecontrarie addotte dalla Società ricorrente non fossero idonee a superare lerisultanze e le evidenze fattuali dell’accertamento, 3) ha ritenuto di poterapplicare in modo automatico lo strumento presuntivo, pur in assenza dipresunzioni gravi, precise e concordanti, 4) ha soprattutto ritenuto di poteravallare lo strumento presuntivo pur in assenza della prova dell’esistenzadel fatto secondario (complicità in una presunta frode IVA) da cui poterragionevolmente arguire l’esistenza del fatto presunto e contestato(l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti), 5) hacomunque presunto l’esistenza di fatture per operazioni inesistenti,nonostante l’evidenza dei fatti, anche acquisiti in sede penale, portasse adescluderla».Nel lungo sviluppo argomentativo del motivo la difesa della contribuentesi affanna ad evidenziare come i passaggi argomentativi della sentenzaimpugnata fanno emergere la totale assenza di valutazione delle proveallegate al processo dalla appellata società.

Al contrario, si sostiene, lasocietà aveva prodotto numerosi elementi che contraddicevanoefficacemente gli addebiti erariali.

Tale modalità di valutazione da parte delgiudice di rinvio si sarebbe tradotta in una disapplicazione delle regole didistribuzione dell’onere della prova, delle regole di governo delle provepresuntive, infine nella violazione dei principi introdotti dal comma 5 bisdell’art. 7 del d.lgs. 546/92.Il motivo è intanto infondato, in punto di diritto, ove denuncia laviolazione dell’art. 7, comma 5 bis cit.Come questa Corte ha affermato, con principio ormai consolidato, intema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazionefinanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le qualinon vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onereprobatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdottoRGN 5050/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5055 0/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 9786/2026dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso,Data pubblicazione 16/04/2026o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente conle ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnanoall'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.

La norma, secondo cui ilgiudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativatributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistenteapplicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributariasostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Cass.,27 ottobre 2022, n. 31878; 30 gennaio 2024, n. 2746; cfr. anche 9 luglio2024, n. 18764).Ciò che tuttavia più rileva, è che il motivo, per la sua stessa costruzione,è inammissibile, poiché la difesa intende sollecitare al giudice di legittimitàuna nuova valutazione delle prove e dei fatti già vagliati dal giudice di meritod’appello.

Portando all’attenzione di questo Collegio una serie di elementi,addirittura analiticamente relazionati a ciascun soggetto, persona fisica osocietà coinvolta nella vicenda, essa contrappone una diversa ricostruzionedella vicenda rispetto a quella già ponderata dalla Corte di II grado dellaPuglia.Tale critica non assume alcun rilievo neppure sotto l’aspetto, questo sìspecificamente giuridico, della violazione delle regole di governo delle provepresuntive (2727 cc. e ss.) o della violazione del principio dell’onere dellaprova (2697 c.c.).Nella esplicazione del proprio dovere d’esame di tutte le prove acquisiteal giudizio, ciò a cui è tenuto il giudice è di valutarne l’incidenza sui fatti peri quali si controverte, senza che ciò implichi l’obbligo di darne conto inmotivazione in modo analitico, dovendo invece il giudice richiamare nellasua motivazione quelle prove sulle quali il proprio convincimento si siaformato, in modo logico e coerente, e rispetto alle quali le altre si rivelinoinutili, incapaci di contraddire le argomentazioni poste a base dellestatuizioni.Giurisprudenza consolidata ormai da lustri ha infatti evidenziato che ilgiudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee allaformazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione,dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti eRGN 5050/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5050/2024Numero sezionale 2766 8/2026Numero di raccolta generale 9786/2026Data pubblicazione 16/04/2026di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga- in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti,le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(Cass., 13 gennaio 2005, n. 520; 28 ottobre 2009, n. 22801; 31 marzo2011, n. 7477; 12 aprile 2011, n. 8294; 14 febbraio 2020, n. 3819; 29dicembre 2020, n. 29730).Peraltro, nel caso di specie, e per mera completezza, la doglianza chesottende l’intero motivo, ossia che il giudice d’appello non abbia tenuto contodelle ponderose controprove allegate dalla difesa della società, la qualeaveva dato riscontri della vitalità dei vari operatori -persone fisiche osocietà- coinvolti in false spedizioni della merce all’estero, e ciò sulla basedella certificazione rilasciata dagli stessi uffici finanziari, è contraddetta dallamera e piana lettura della sentenza, che a tal proposito, a pag. 8, affermache «nella valutazione globale e unitaria del compendio istruttorio vannocollocate, infine, le certificazioni IVA acquisite e le interrogazioni sullavalidità del numero identificativo del cessionario, realizzate dallacontribuente, le quali costituiscono adempimento formale, soloastrattamente idoneo a comprovare la buona fede, ma qui (beninteso)contraddetto dal complesso delle circostanze prima evidenziate eunitariamente apprezzate».È incontestabile, dunque che le valutazioni del collegio d’appello sianocadute anche sulle prove allegate dalla difesa della società.Ne discende che sotto tutti i profili, in definitiva, il motivo si rivelainammissibile, perché, anche quando si invoca la violazione dei principisull’onere della prova o del governo delle prove presuntive, in realtà lecritiche si riconducono solo ed unicamente a questioni fattuali, nel tentativodi sollecitare inammissibilmente in questa sede un nuovo giudizio di merito.Le ragioni per le quali è rigettato il primo motivo possono replicarsianche in riferimento al secondo motivo, con il quale è denunciata la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art.132, secondo comma, n. 4 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgv. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c.RGN 5050/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5050/2024Numero sezionale 2 76 8/2026Numero di raccolta generale 9786/2026Data pubblicazione 16/04/2026Va qui solo aggiunto che è del tutto infondato che l’Ufficio non abbiasollevato contestazioni alle deduzioni formulate dalla Società nei propriscritti difensivi, sia di primo che di secondo grado, atteso che tutta la difesadell’Agenzia delle entrate è con evidenza esplicitamente centrata sullacontestazione dell’intero impianto difensivo della società, a cui addebita unaserie di condotte finalizzate a occultare l’effettiva destinazione della merce.Quanto alla denuncia di motivazione apparente, va qui riaffermato chequesta Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenzaogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbiafondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a taleelencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente,sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sullacorrettezza del suo ragionamento (Sez.

U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr.anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758).

In sede digravame, non è viziata la decisione quando motivata per relationem ove ilgiudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice,esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunciain relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraversola parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorsoargomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato cosìda rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delleargomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nellapronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitatoad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo,che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7aprile 2017, n. 9105).

La motivazione del provvedimento impugnato conricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamenteesistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta dellenorme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da noncomma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248;cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettanto apparente ogni qual voltaevidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che haRGN 5050/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5050/2024Numero sezionale 2786 8/2026Numero di raccolta generale 9786/2026Data pubblicazione 16/04/2026condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accadequando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, cosìche la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie, per quanto già spiegato, la sentenza esula del tuttodal vizio della motivazione apparente, tanto meno dalla perplessità ocontraddittorietà motivazionale.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 e 384c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per la violazionedel principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riferimentoalla richiesta di rideterminazione delle sanzioni, tenendo conto delladisciplina introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, e pertanto dello ius superveniensin tema di sanzioni amministrative.Il motivo è fondato e trova dunque accoglimento.

Nonostante l’istanzafosse stata tempestivamente articolata dalla società e la stessa sentenzadella Corte di cassazione, nel cassare la precedente sentenza del giudicetributario d’appello, avesse rinviato la causa al giudice regionale anche perla rideterminazione delle sanzioni, nulla in tema è stato pronunciato nelprovvedimento ora al vaglio della Corte.Né assume rilievo l’eccezione sollevata dalla difesa erariale, secondo cuinell’atto di riassunzione la società non avesse fatto espresso richiamo a taledomanda.

A parte che l’atto di riassunzione riconferma tutte le difese intema, la medesima ordinanza del giudice di legittimità aveva rinviato lacausa anche per il riesame delle sanzioni alla luce della sopraggiunta piùfavorevole legislazione in materia, come introdotta dal d.lgs. 158/2015 cit.RGN 5050/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5050/2024Numero sezionale 2796 8/2026Numero di raccolta generale 9786/2026Data pubblicazione 16/04/2026Non è neppure utile a tal fine affermare, come fa la difesa dell’Agenzia,che le sanzioni sarebbero state rideterminate autonomamente dall’Ufficio,così che la materia sul tema sarebbe cessata.

Non vi è sul punto condivisioneda parte della difesa della contribuente, così che persiste l’interesse dellasocietà al controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione delle sanzioni,secondo le modifiche apportate dalla disciplina invocata.Limitatamente a tale motivo la sentenza va pertanto cassata e rinviataalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia.Inammissibile, infine, è il quarto motivo, con cui la società si duole dellaviolazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c.Secondo la ricorrente il giudice di appello avrebbe correttamenteapplicato il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con riferimentoal periodo di competenza in cui andava imputato il costo afferente ilcompenso dell’amministratore.

Tuttavia, sarebbe stata omessa la questioneproposta dalla società, ossia il riconoscimento di detto costo nel correttoanno di competenza.

Si tratta di questione che, come riferisce la medesimadifesa, sarebbe stata sollevata per la prima volta solo nel primo giudiziodinanzi alla Corte di cassazione, ossia tardivamente, né, per il principio dispecificità, la difesa ha indicato in quale atto del primo grado del processola questione fosse stata sollevata.In conclusione, trova accoglimento il terzo motivo, vanno rigettati ilprimo, il secondo ed il quarto.

La sentenza va cassata limitatamente almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Puglia, che in diversa composizione, oltre che liquidare anche lespese del giudizio di legittimità, provvederà a riesaminare l’appellorelativamente alla richiesta di rideterminazione delle sanzioni.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo eil terzo.

Cassa la sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, cui demanda, in diversacomposizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 5050/2024Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrenteavverso la sentenza n. 179/2023 della Corte di giustizia tributaria di II gradodella Puglia, pubblicata il 25.01.2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA],A seguito di controlli eseguiti da militari della GdF di Bari presso laIngross [OSCURATO:SOCIETA]., furono elevati due processi verbali di constatazione,l’uno il 15 dicembre 2004, l’altro il 17 dicembre 2005, con i quali,relativamente agli anni 1999/2005, vennero mosse contestazioni ai fini Ivae ai fini Irpeg, che, condivise dall’Agenzia delle entrate, diedero luogo allanotifica di sei avvisi di accertamento.RGN 5050/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5050/2024Numero sezionale 2726 8/2026Numero di raccolta generale 9786/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con due di essi era rilevata l’erronea imputazione di compensi spettantiall’amministratore in violazione dei criteri di competenza per cassa, conconseguente recupero dei costi. Con i restanti erano contestate cessioniintracomunitarie, non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 41 del d.l.331/1993, per prodotti di cui tuttavia si accertava non aver mai raggiunto ladestinazione nello Stato estero intracomunitario, per essere stati inveceimmessi sul mercato interno con conseguente evasione di imposta, chel’Agenzia delle entrate intendeva recuperare.Nel contenzioso seguitone, la Commissione tributaria provinciale di Bari,previa riunione dei ricorsi, accolse le ragioni della contribuente con sentenzan. 207/2006. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con sentenzan. 49/2009, respinse l’appello erariale.L’Agenzia delle entrate impugnò la decisione dinanzi alla Corte dicassazione, che con sentenza n. 20033/2017 ne accolse le doglianze,cassando la sentenza di secondo grado e rinviando la causa alla Corteappula, per il riesame dell’appello.La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia accolse l’appellodella amministrazione finanziaria con sentenza n. 179/2023.Il giudice del rinvio ha ritenuto che, a dispetto della presenza di unacontabilità regolare, essa si presentava come inattendibile, emergendomacroscopiche incongruenze e situazioni poco verosimiglianti, qualiconsegne di ingente merce in Paesi intracomunitari con lunghissimi viaggi diandata e ritorno in una unica giornata, intercettazioni tra dipendenti apicalidella società e persone coinvolte nelle false transazioni comunitarie cheinequivocamente confermavano le costanti relazioni e i precisi riferimenti asoggetti fittizi con cui erano state attuate operazioni commerciali simulate,pedinamenti che confortavano i sospetti sulla destinazione nazionale e nonestera dei beni formalmente destinati alle operazioni intracomunitarie inesenzione da Iva, oltre che numerosi altri riscontri riferiti nel corpo dellamotivazione. Nella sentenza si evidenzia come l’esistenza, per converso, dicertificazioni iva e di interrogazioni sulla validità del numero identificativodel cessionario costituissero solo il riscontro di meri adempimenti formali,privi dunque di rilievo. La pronuncia conclude pertanto per il riconoscimentodelle prove poste a fondamento delle contestazioni elevate dall’Agenzia delleentrate in ordine alla fittizia esecuzione di operazioni intracomunitarie,RGN 5050/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5035 0/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 9786/2026finalizzate al risparmio illecito dell’imposta rispetto alla vendita di quellaData pubblicazione 16/04/2026stessa merce entro i confini nazionali.La sentenza, inoltre, nel rispetto del principio enunciato dal giudice dilegittimità in ordine all’anno d’imputazione dei costi per compensiall’amministratore, ha confermato la ripresa erariale.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso affidatoa quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito concontroricorso l’Agenzia delle entrate.Nell’adunanza camerale del 25 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve preliminarmente disattendersi l’istanza con la quale la difesa dellaricorrente ha chiesto la trattazione della controversia in sede di pubblicaudienza.Come più volte avvertito da questa Corte, per il giudizio di cassazionel'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea unrapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmentedestinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle formepreviste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesiquest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corteovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentementenuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati,seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle giàvagliate (Sez. U, 19 febbraio 2024, n. 4331; 26 ottobre 2022, n. 31679).D’altronde l'udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa,non rappresentando un minus rispetto all'udienza pubblica e consentendo ilcontraddittorio, oltre che con le parti ricorrenti e controricorrenti, a mezzodei rispettivi atti introduttivi e le memorie illustrative previste dall’art. 380bis.1 c.p.c., anche con il procuratore generale che, avvisato della fissazione,ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni (Cass., 11 dicembre 2023,n. 34409).Esaminando dunque il merito della controversia, con il primo motivo lasocietà denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7, comma 5bis, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,RGN 5050/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5045 0/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 9786/2026c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. Con la sentenza impugnata laData pubblicazione 16/04/2026Corte di II grado in sede di rinvio avrebbe violato le regole di distribuzionedell’onere della prova, nonché il dovere di fondare la decisione sulle proveallegate dalle parti.Secondo la prospettazione della società, il giudice d’appello «1) haritenuto assolto, da parte dell’Ufficio, il proprio onere della prova per averefondato la propria pretesa su mere “presunzioni”, 2) ha ritenuto che le provecontrarie addotte dalla Società ricorrente non fossero idonee a superare lerisultanze e le evidenze fattuali dell’accertamento, 3) ha ritenuto di poterapplicare in modo automatico lo strumento presuntivo, pur in assenza dipresunzioni gravi, precise e concordanti, 4) ha soprattutto ritenuto di poteravallare lo strumento presuntivo pur in assenza della prova dell’esistenzadel fatto secondario (complicità in una presunta frode IVA) da cui poterragionevolmente arguire l’esistenza del fatto presunto e contestato(l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti), 5) hacomunque presunto l’esistenza di fatture per operazioni inesistenti,nonostante l’evidenza dei fatti, anche acquisiti in sede penale, portasse adescluderla».Nel lungo sviluppo argomentativo del motivo la difesa della contribuentesi affanna ad evidenziare come i passaggi argomentativi della sentenzaimpugnata fanno emergere la totale assenza di valutazione delle proveallegate al processo dalla appellata società. Al contrario, si sostiene, lasocietà aveva prodotto numerosi elementi che contraddicevanoefficacemente gli addebiti erariali. Tale modalità di valutazione da parte delgiudice di rinvio si sarebbe tradotta in una disapplicazione delle regole didistribuzione dell’onere della prova, delle regole di governo delle provepresuntive, infine nella violazione dei principi introdotti dal comma 5 bisdell’art. 7 del d.lgs. 546/92.Il motivo è intanto infondato, in punto di diritto, ove denuncia laviolazione dell’art. 7, comma 5 bis cit.Come questa Corte ha affermato, con principio ormai consolidato, intema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazionefinanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le qualinon vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onereprobatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdottoRGN 5050/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5055 0/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 9786/2026dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso,Data pubblicazione 16/04/2026o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente conle ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnanoall'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. La norma, secondo cui ilgiudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativatributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistenteapplicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributariasostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Cass.,27 ottobre 2022, n. 31878; 30 gennaio 2024, n. 2746; cfr. anche 9 luglio2024, n. 18764).Ciò che tuttavia più rileva, è che il motivo, per la sua stessa costruzione,è inammissibile, poiché la difesa intende sollecitare al giudice di legittimitàuna nuova valutazione delle prove e dei fatti già vagliati dal giudice di meritod’appello. Portando all’attenzione di questo Collegio una serie di elementi,addirittura analiticamente relazionati a ciascun soggetto, persona fisica osocietà coinvolta nella vicenda, essa contrappone una diversa ricostruzionedella vicenda rispetto a quella già ponderata dalla Corte di II grado dellaPuglia.Tale critica non assume alcun rilievo neppure sotto l’aspetto, questo sìspecificamente giuridico, della violazione delle regole di governo delle provepresuntive (2727 cc. e ss.) o della violazione del principio dell’onere dellaprova (2697 c.c.).Nella esplicazione del proprio dovere d’esame di tutte le prove acquisiteal giudizio, ciò a cui è tenuto il giudice è di valutarne l’incidenza sui fatti peri quali si controverte, senza che ciò implichi l’obbligo di darne conto inmotivazione in modo analitico, dovendo invece il giudice richiamare nellasua motivazione quelle prove sulle quali il proprio convincimento si siaformato, in modo logico e coerente, e rispetto alle quali le altre si rivelinoinutili, incapaci di contraddire le argomentazioni poste a base dellestatuizioni.Giurisprudenza consolidata ormai da lustri ha infatti evidenziato che ilgiudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee allaformazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione,dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti eRGN 5050/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5050/2024Numero sezionale 2766 8/2026Numero di raccolta generale 9786/2026Data pubblicazione 16/04/2026di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga- in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti,le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(Cass., 13 gennaio 2005, n. 520; 28 ottobre 2009, n. 22801; 31 marzo2011, n. 7477; 12 aprile 2011, n. 8294; 14 febbraio 2020, n. 3819; 29dicembre 2020, n. 29730).Peraltro, nel caso di specie, e per mera completezza, la doglianza chesottende l’intero motivo, ossia che il giudice d’appello non abbia tenuto contodelle ponderose controprove allegate dalla difesa della società, la qualeaveva dato riscontri della vitalità dei vari operatori -persone fisiche osocietà- coinvolti in false spedizioni della merce all’estero, e ciò sulla basedella certificazione rilasciata dagli stessi uffici finanziari, è contraddetta dallamera e piana lettura della sentenza, che a tal proposito, a pag. 8, affermache «nella valutazione globale e unitaria del compendio istruttorio vannocollocate, infine, le certificazioni IVA acquisite e le interrogazioni sullavalidità del numero identificativo del cessionario, realizzate dallacontribuente, le quali costituiscono adempimento formale, soloastrattamente idoneo a comprovare la buona fede, ma qui (beninteso)contraddetto dal complesso delle circostanze prima evidenziate eunitariamente apprezzate».È incontestabile, dunque che le valutazioni del collegio d’appello sianocadute anche sulle prove allegate dalla difesa della società.Ne discende che sotto tutti i profili, in definitiva, il motivo si rivelainammissibile, perché, anche quando si invoca la violazione dei principisull’onere della prova o del governo delle prove presuntive, in realtà lecritiche si riconducono solo ed unicamente a questioni fattuali, nel tentativodi sollecitare inammissibilmente in questa sede un nuovo giudizio di merito.Le ragioni per le quali è rigettato il primo motivo possono replicarsianche in riferimento al secondo motivo, con il quale è denunciata la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art.132, secondo comma, n. 4 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgv. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c.RGN 5050/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5050/2024Numero sezionale 2 76 8/2026Numero di raccolta generale 9786/2026Data pubblicazione 16/04/2026Va qui solo aggiunto che è del tutto infondato che l’Ufficio non abbiasollevato contestazioni alle deduzioni formulate dalla Società nei propriscritti difensivi, sia di primo che di secondo grado, atteso che tutta la difesadell’Agenzia delle entrate è con evidenza esplicitamente centrata sullacontestazione dell’intero impianto difensivo della società, a cui addebita unaserie di condotte finalizzate a occultare l’effettiva destinazione della merce.Quanto alla denuncia di motivazione apparente, va qui riaffermato chequesta Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenzaogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbiafondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a taleelencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente,sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sullacorrettezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr.anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede digravame, non è viziata la decisione quando motivata per relationem ove ilgiudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice,esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunciain relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraversola parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorsoargomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato cosìda rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delleargomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nellapronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitatoad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo,che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato conricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamenteesistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta dellenorme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da noncomma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248;cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual voltaevidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che haRGN 5050/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5050/2024Numero sezionale 2786 8/2026Numero di raccolta generale 9786/2026Data pubblicazione 16/04/2026condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accadequando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, cosìche la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie, per quanto già spiegato, la sentenza esula del tuttodal vizio della motivazione apparente, tanto meno dalla perplessità ocontraddittorietà motivazionale.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 e 384c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per la violazionedel principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riferimentoalla richiesta di rideterminazione delle sanzioni, tenendo conto delladisciplina introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, e pertanto dello ius superveniensin tema di sanzioni amministrative.Il motivo è fondato e trova dunque accoglimento. Nonostante l’istanzafosse stata tempestivamente articolata dalla società e la stessa sentenzadella Corte di cassazione, nel cassare la precedente sentenza del giudicetributario d’appello, avesse rinviato la causa al giudice regionale anche perla rideterminazione delle sanzioni, nulla in tema è stato pronunciato nelprovvedimento ora al vaglio della Corte.Né assume rilievo l’eccezione sollevata dalla difesa erariale, secondo cuinell’atto di riassunzione la società non avesse fatto espresso richiamo a taledomanda. A parte che l’atto di riassunzione riconferma tutte le difese intema, la medesima ordinanza del giudice di legittimità aveva rinviato lacausa anche per il riesame delle sanzioni alla luce della sopraggiunta piùfavorevole legislazione in materia, come introdotta dal d.lgs. 158/2015 cit.RGN 5050/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5050/2024Numero sezionale 2796 8/2026Numero di raccolta generale 9786/2026Data pubblicazione 16/04/2026Non è neppure utile a tal fine affermare, come fa la difesa dell’Agenzia,che le sanzioni sarebbero state rideterminate autonomamente dall’Ufficio,così che la materia sul tema sarebbe cessata. Non vi è sul punto condivisioneda parte della difesa della contribuente, così che persiste l’interesse dellasocietà al controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione delle sanzioni,secondo le modifiche apportate dalla disciplina invocata.Limitatamente a tale motivo la sentenza va pertanto cassata e rinviataalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia.Inammissibile, infine, è il quarto motivo, con cui la società si duole dellaviolazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c.Secondo la ricorrente il giudice di appello avrebbe correttamenteapplicato il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con riferimentoal periodo di competenza in cui andava imputato il costo afferente ilcompenso dell’amministratore. Tuttavia, sarebbe stata omessa la questioneproposta dalla società, ossia il riconoscimento di detto costo nel correttoanno di competenza. Si tratta di questione che, come riferisce la medesimadifesa, sarebbe stata sollevata per la prima volta solo nel primo giudiziodinanzi alla Corte di cassazione, ossia tardivamente, né, per il principio dispecificità, la difesa ha indicato in quale atto del primo grado del processola questione fosse stata sollevata.In conclusione, trova accoglimento il terzo motivo, vanno rigettati ilprimo, il secondo ed il quarto. La sentenza va cassata limitatamente almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Puglia, che in diversa composizione, oltre che liquidare anche lespese del giudizio di legittimità, provvederà a riesaminare l’appellorelativamente alla richiesta di rideterminazione delle sanzioni. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo eil terzo. Cassa la sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, cui demanda, in diversacomposizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 5050/2024Consigliere rel. Federici