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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09632/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo di fattispecie in relazione al reato di cui all'art. 648, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi dai quali dedurre la certa consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita del titolo di pagamento, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); che invero la corte d'appello si è pronunciata sull'unica doglianza in punto di responsabilità, relativa alla sussistenza del reato presupposto (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte correttamente rileva la sussistenza del reato di ricettazione e la responsabilità del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo di fattispecie in relazione al reato di cui all'art. 648, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi dai quali dedurre la certa consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita del titolo di pagamento, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); che invero la corte d'appello si è pronunciata sull'unica doglianza in punto di responsabilità, relativa alla sussistenza del reato presupposto (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte correttamente rileva la sussistenza del reato di ricettazione e la responsabilità del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2
Sentenza Cassazione n. 09632/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris