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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36366/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] REPOUS avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 11.12.2024 il Magistrato di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova da eseguirsi in Slovenia; Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata sulla base dell'argomento che la pena, pur irrogata dall'autorità giudiziaria italiana, è in corso di esecuzione in Slovenia a seguito di revoca di mandato di arresto europeo italiano; Considerato che ogni questione sulla possibilità che l'autorità giudiziaria italiana disponga una misura alternativa è preclusa dall'art. 17 della stessa decisione quadro GAI 909/2008 che il ricorrente richiama a sostegno della propria doglianza, secondo cui: "L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti (...) a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono"; Rilevato che il ricorso, in definitiva, non smentisce la ragione dell'inammissibilità dell'originaria istanza dichiarata dal Magistrato di sorveglianza e che, pertanto, deve essere dichiarato a sua volta inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] REPOUS avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 11.12.2024 il Magistrato di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova da eseguirsi in Slovenia; Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata sulla base dell'argomento che la pena, pur irrogata dall'autorità giudiziaria italiana, è in corso di esecuzione in Slovenia a seguito di revoca di mandato di arresto europeo italiano; Considerato che ogni questione sulla possibilità che l'autorità giudiziaria italiana disponga una misura alternativa è preclusa dall'art. 17 della stessa decisione quadro GAI 909/2008 che il ricorrente richiama a sostegno della propria doglianza, secondo cui: "L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti (...) a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono"; Rilevato che il ricorso, in definitiva, non smentisce la ragione dell'inammissibilità dell'originaria istanza dichiarata dal Magistrato di sorveglianza e che, pertanto, deve essere dichiarato a sua volta inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 36366/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris