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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 16573/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Torino sentita la relazione volta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di sequestro preventivo emessa il 22 ottobre 2025 dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, per plurime contestazioni di delitti di cui agli artt. 8 e 2 d.

Igs. 74/00 al medesimo ascritte quale amministratore di fatto di numerose società, riconducibili a distinti gruppi (Gruppo POSTALCOOP e CARGOBROKER).

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge sostanziale e processuale, articolato con riferimento alla erronea individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio (IVREA anziché Torino), questione di competenza già sollevata in sede di riesame.

La Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso con le conseguenti statuizioni.

Nelle more dell'udienza, il difensore ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale con la quale ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Ai fini dell'esame dell'unico motivo di ricorso, tutto articolato con riferimento alla questione di competenza, occorre brevemente'premettere che in materia di reati tributari, l'art. 18 del d.

Igs. n. 74/00 contiene una precipua disciplina della competenza.

Tale disciplina esordisce con l'affermazione, di portata generale, per la quale se la competenza per territorio non può essere determinata ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

A tale ipotesi fanno eccezione i soli casi previsti dai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 8 citato: in primo luogo, i casi in cui si proceda per uno dei delitti dichiarativi ivi indicati (comma 2 del medesimo art. 18 citato), in relazione ai quali il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

Ulteriore eccezione (art. 18, comma 3, citato) è prevista per il caso in cui si verta in ipotesi di rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta (ipotesi considerata dalla legge come un solo reato), poiché in tal caso, se le plurime fatture o documenti sono stati emessi i rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reati nel registro ex art. 335 cod. proc. pen.. 2In via di ulteriore considerazione, si osserva che l'art. 18 citato, nulla prevede quanto all'ipotesi che il procedimento includa una pluralità di contestazioni tra loro connesse: ipotesi che resta disciplinata dagli artt. 12 e ss. del cod. proc. pen., e, quanto alla competenza per territorio determinata dalla connessione, in particolare, dall'art. 16 che, al comma primo, in caso di connessione di reati di pari gravità, individua il gìudice competente in quello competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, il giudice competente per il primo reato.

In via di ulteriore considerazione, si osserva che i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sono da ritenersi di pari gravità in applicazione di quanto prevede l'art.16, comma 3, cod. proc. pen. (cfr., esattamente in termini, con riferimento ai rapporti tra la fattispecie di cui all'art. 2 d.ls. n. 74 del 2000 e quella di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, Sez. 3, n. 37858 del 2014, Piccioni, cit.).

Sempre in via preliminare, occorre altresì considerare che in materia di delitto di emissione di documenti o fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il luogo ìn cui il reato è stato consumato, previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del giudice del luogo di accertamento del reato, ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali. (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01).

Dalle premesse sopra esposte, deriva che, in tema di reati tributari, applicando entrambe le regole di competenza desumibili dall'art. 18 del d.

Igs. n. 74/00 e dall'art. 16 cod. proc. pen. e, come già chiarito da questa Sezione, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, O' e non sia deterinabile ai sensi dell'art. 8 del codice di rito, va determinato, secondo i criteri previsti dall'art. 18, comma 2, digs. n. 74 del 2000, nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'[OSCURATO:PERSONA] che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica. (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 03) 3v Ne discende che nei procedimenti per plurime violazioni tributarie tra loro connesse e di pari gravità, la competenza va determinata con riferimento al primo reato (regola del tutto conforme alla previsione dell'art. 16 comma 1 cod. proc. pen.) e che, ove non sia possibile determinare con certezza il luogo di consumazione del primo reato ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., vale il criterio di cui all'art. 18, comma 1, citato poiché la disciplina penai-tributaria non prevede l'utilizzo delle regole suppletive di cui all'art. 9 sicché, per l'effetto, i principi di cui alla sentenza Sez.

U. ORLANDELLI, invocata dal ricorrente, non possono trovare applicazione.

2. Poste tali premesse, l'applicazione delle sopra esposte regole di competenza al procedimento de quo impone una breve sintesi dei fatti per cui è processo: le imputazioni di cui alla provvisoria rubrica includono, oltre al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (reato di minore gravità) plurime contestazioni di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (artt. 8 e 2 del d.

Igs. 74/00, reati di pari gravità per le ipotesi consumate in data successiva all'entrata in vigore del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019 n. 157, ovvero successiva al 27 ottobre 2019) a carico di più soggetti nelle qualità per ciascuno indicate (soggetti con ruoli di rappresentanza formale, amministrazione di fatto e consulenti fiscali).

Certamente, i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti precedono temporalmente quelli dichiarativi conseguenti al relativo utilizzo in dichiarazione, in ragione della circostanza che il delitto di emissione di operazioni inesistenti è costruito dal legislatore come reato che si consuma con l'emissione del documento fiscale, mentre l'utilizzo si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale (a fini IVA o IRES), che guarda all'anno precedente.

Ne discende che ai fini della individuazione del giudice competente occorre avere riguardo ai reati di cui all'art. 8 d.

Igs. 74/00 contestati in rubrica, individuando il primo tra essi.

Ebbene, sulla base del tenore delle imputazioni provvisorie, le contestazioni più risalenti nel tempo risultano essere quelle di cui relativi ai capi 5), 6) e 7): tuttavia, poiché i capi predetti vengono formalmente contestati (in relazione a plurime annualità) con continuazione interna a far data dall'anno di imposta 2018, correttamente il Tribunale del riesame ha compiuto espresso riferimento alle sole contestazioni relative a fatti commessi in data successiva all'entrata in vigore della legge sopra citata (d.l. n. 124/19, n. 124, convertito con modificazioni nella legge n. 157/19, che ha innalzato i limiti edittali sia del delitto di cui all'art. 8 d.

Igs. n. 74/00 che del delitto di cui all'art. 2 del medesimo d.

Igs. n. 74 citato), sicché occorre verificare quale sia la data di consumazione da prendere come riferimento in ipotesi di più delitti di emissione di plurime fatture per operazioni inesistenti per plurime annualità contestate, attesa, altresì, la previsione di cui all'art. 8 comma 2 d.

Igs. n. 74/2000, per il 4quale l'emissione di più documenti o fatture per operazioni inesistenti si considera come un solo reato se avviene nel corso del medesimo anno.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura. (Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep. 2022, Cossarini, Rv. 282918 - 01; Sez. -3, n. 31850 del 06/05/2025, Tempesta, Rv. 288546 - 01 in motivazione).

Sul punto, correttamente il Tribunale del riesame (pagina 30 dell'ordinanza impugnata) ha individuato come primo reato, in applicazione dei criteri sopra esposti, quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 7), riferibile alla società emittente [OSCURATO:PERSONA] srl, società peraltro ritenuta inesistente (con giudizio in fatto che è precluso a questa Corte), sicché il luogo della sede legale della predetta non necessariamente coincide con il luogo di emissione delle fatture: ne discende che deve trovare applicazione il criterio suppletivo speciale di cui all'art. 8, comma 1, d.

Igs. n. 74/00 e, per l'effetto, la competenza per il primo tra i più gravi reati (e, in ragione della connessione, per l'intero procedimento), va individuata con riferimento al giudice del luogo di accertamento del primo reato (capo 7) come detto) e pertanto in ETorid, in ragione del dato riportato a pagina 31 dell'ordinanza impugnata che individua il luogo di accertamento come coincidente in quello ove sono state svolte le indagini (dato, peraltro, non contestato dal ricorrente).

3. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il rico P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Torino sentita la relazione volta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di sequestro preventivo emessa il 22 ottobre 2025 dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, per plurime contestazioni di delitti di cui agli artt. 8 e 2 d. Igs. 74/00 al medesimo ascritte quale amministratore di fatto di numerose società, riconducibili a distinti gruppi (Gruppo POSTALCOOP e CARGOBROKER). Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge sostanziale e processuale, articolato con riferimento alla erronea individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio (IVREA anziché Torino), questione di competenza già sollevata in sede di riesame. La Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso con le conseguenti statuizioni. Nelle more dell'udienza, il difensore ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale con la quale ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Ai fini dell'esame dell'unico motivo di ricorso, tutto articolato con riferimento alla questione di competenza, occorre brevemente'premettere che in materia di reati tributari, l'art. 18 del d. Igs. n. 74/00 contiene una precipua disciplina della competenza. Tale disciplina esordisce con l'affermazione, di portata generale, per la quale se la competenza per territorio non può essere determinata ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. A tale ipotesi fanno eccezione i soli casi previsti dai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 8 citato: in primo luogo, i casi in cui si proceda per uno dei delitti dichiarativi ivi indicati (comma 2 del medesimo art. 18 citato), in relazione ai quali il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Ulteriore eccezione (art. 18, comma 3, citato) è prevista per il caso in cui si verta in ipotesi di rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta (ipotesi considerata dalla legge come un solo reato), poiché in tal caso, se le plurime fatture o documenti sono stati emessi i rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reati nel registro ex art. 335 cod. proc. pen.. 2In via di ulteriore considerazione, si osserva che l'art. 18 citato, nulla prevede quanto all'ipotesi che il procedimento includa una pluralità di contestazioni tra loro connesse: ipotesi che resta disciplinata dagli artt. 12 e ss. del cod. proc. pen., e, quanto alla competenza per territorio determinata dalla connessione, in particolare, dall'art. 16 che, al comma primo, in caso di connessione di reati di pari gravità, individua il gìudice competente in quello competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, il giudice competente per il primo reato. In via di ulteriore considerazione, si osserva che i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sono da ritenersi di pari gravità in applicazione di quanto prevede l'art.16, comma 3, cod. proc. pen. (cfr., esattamente in termini, con riferimento ai rapporti tra la fattispecie di cui all'art. 2 d.ls. n. 74 del 2000 e quella di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, Sez. 3, n. 37858 del 2014, Piccioni, cit.). Sempre in via preliminare, occorre altresì considerare che in materia di delitto di emissione di documenti o fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il luogo ìn cui il reato è stato consumato, previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del giudice del luogo di accertamento del reato, ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali. (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01). Dalle premesse sopra esposte, deriva che, in tema di reati tributari, applicando entrambe le regole di competenza desumibili dall'art. 18 del d. Igs. n. 74/00 e dall'art. 16 cod. proc. pen. e, come già chiarito da questa Sezione, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, O' e non sia deterinabile ai sensi dell'art. 8 del codice di rito, va determinato, secondo i criteri previsti dall'art. 18, comma 2, digs. n. 74 del 2000, nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'[OSCURATO:PERSONA] che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica. (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 03) 3v Ne discende che nei procedimenti per plurime violazioni tributarie tra loro connesse e di pari gravità, la competenza va determinata con riferimento al primo reato (regola del tutto conforme alla previsione dell'art. 16 comma 1 cod. proc. pen.) e che, ove non sia possibile determinare con certezza il luogo di consumazione del primo reato ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., vale il criterio di cui all'art. 18, comma 1, citato poiché la disciplina penai-tributaria non prevede l'utilizzo delle regole suppletive di cui all'art. 9 sicché, per l'effetto, i principi di cui alla sentenza Sez. U. ORLANDELLI, invocata dal ricorrente, non possono trovare applicazione. 2. Poste tali premesse, l'applicazione delle sopra esposte regole di competenza al procedimento de quo impone una breve sintesi dei fatti per cui è processo: le imputazioni di cui alla provvisoria rubrica includono, oltre al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (reato di minore gravità) plurime contestazioni di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (artt. 8 e 2 del d. Igs. 74/00, reati di pari gravità per le ipotesi consumate in data successiva all'entrata in vigore del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019 n. 157, ovvero successiva al 27 ottobre 2019) a carico di più soggetti nelle qualità per ciascuno indicate (soggetti con ruoli di rappresentanza formale, amministrazione di fatto e consulenti fiscali). Certamente, i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti precedono temporalmente quelli dichiarativi conseguenti al relativo utilizzo in dichiarazione, in ragione della circostanza che il delitto di emissione di operazioni inesistenti è costruito dal legislatore come reato che si consuma con l'emissione del documento fiscale, mentre l'utilizzo si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale (a fini IVA o IRES), che guarda all'anno precedente. Ne discende che ai fini della individuazione del giudice competente occorre avere riguardo ai reati di cui all'art. 8 d. Igs. 74/00 contestati in rubrica, individuando il primo tra essi. Ebbene, sulla base del tenore delle imputazioni provvisorie, le contestazioni più risalenti nel tempo risultano essere quelle di cui relativi ai capi 5), 6) e 7): tuttavia, poiché i capi predetti vengono formalmente contestati (in relazione a plurime annualità) con continuazione interna a far data dall'anno di imposta 2018, correttamente il Tribunale del riesame ha compiuto espresso riferimento alle sole contestazioni relative a fatti commessi in data successiva all'entrata in vigore della legge sopra citata (d.l. n. 124/19, n. 124, convertito con modificazioni nella legge n. 157/19, che ha innalzato i limiti edittali sia del delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74/00 che del delitto di cui all'art. 2 del medesimo d. Igs. n. 74 citato), sicché occorre verificare quale sia la data di consumazione da prendere come riferimento in ipotesi di più delitti di emissione di plurime fatture per operazioni inesistenti per plurime annualità contestate, attesa, altresì, la previsione di cui all'art. 8 comma 2 d. Igs. n. 74/2000, per il 4quale l'emissione di più documenti o fatture per operazioni inesistenti si considera come un solo reato se avviene nel corso del medesimo anno. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura. (Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep. 2022, Cossarini, Rv. 282918 - 01; Sez. -3, n. 31850 del 06/05/2025, Tempesta, Rv. 288546 - 01 in motivazione). Sul punto, correttamente il Tribunale del riesame (pagina 30 dell'ordinanza impugnata) ha individuato come primo reato, in applicazione dei criteri sopra esposti, quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 7), riferibile alla società emittente [OSCURATO:PERSONA] srl, società peraltro ritenuta inesistente (con giudizio in fatto che è precluso a questa Corte), sicché il luogo della sede legale della predetta non necessariamente coincide con il luogo di emissione delle fatture: ne discende che deve trovare applicazione il criterio suppletivo speciale di cui all'art. 8, comma 1, d. Igs. n. 74/00 e, per l'effetto, la competenza per il primo tra i più gravi reati (e, in ragione della connessione, per l'intero procedimento), va individuata con riferimento al giudice del luogo di accertamento del primo reato (capo 7) come detto) e pertanto in ETorid, in ragione del dato riportato a pagina 31 dell'ordinanza impugnata che individua il luogo di accertamento come coincidente in quello ove sono state svolte le indagini (dato, peraltro, non contestato dal ricorrente). 3. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il rico P.Q.M