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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45981/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel contestare la rilevata causa di inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto l'assegnazione alla sezione competente; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11), cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pagina 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato che le ulteriori doglianze, formulate sempre con il secondo motivo, in punto di affermazione della responsabilità dei due imputati (in particolare, di [OSCURATO:PERSONA]), sono inammissibili in quanto omettono di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (di cui alla pagina 3 della stessa); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; considerato infine che la parte civile, con le proprie conclusioni, non si può reputare avere fornito un utile contributo alla decisione - atteso che le deduzioni della stessa sono consistite o in richieste estranee al giudizio di cassazione o nella mera richiesta di liquidazione delle spese del grado -, con la conseguenza che la liquidazione di tali spese si deve ritenere non dovuta (Sez.

U, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel contestare la rilevata causa di inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto l'assegnazione alla sezione competente; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11), cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pagina 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato che le ulteriori doglianze, formulate sempre con il secondo motivo, in punto di affermazione della responsabilità dei due imputati (in particolare, di [OSCURATO:PERSONA]), sono inammissibili in quanto omettono di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (di cui alla pagina 3 della stessa); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; considerato infine che la parte civile, con le proprie conclusioni, non si può reputare avere fornito un utile contributo alla decisione - atteso che le deduzioni della stessa sono consistite o in richieste estranee al giudizio di cassazione o nella mera richiesta di liquidazione delle spese del grado -, con la conseguenza che la liquidazione di tali spese si deve ritenere non dovuta (Sez. U, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così d