Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:61
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]209/02
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica d'Austria
«Direttiva 92/43/CEE – Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Spazio vitale del re di quaglie – Zona di protezione speciale del “[OSCURATO:PERSONA]”»
Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 6 novembre 2003
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 gennaio 2004
Massime della sentenza
1..
Ricorso per inadempimento – Esame sul merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
2..
Ricorso per inadempimento – Oggetto della controversia – Determinazione in base al parere motivato – Termine impartito allo Stato membro – Successiva cessazione dell'inadempimento – Interesse alla prosecuzione dell'azione – Decisione nazionale all'origine dell'inadempimento tuttora in vigore alla scadenza del termine impartito allo Stato membro
(Art. 226 CE)
3..
Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone di protezione speciale – Obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Valutazione dell'impatto di un progetto su un sito – Conclusioni negative – Obbligo di prendere in considerazione i rischi di lesione all'integrità della zona
(Direttive del Consiglio 79/409/CEE, art. 4, e 92/43/CEE, artt. 6, nn. 3 e 4, e 7)
1.
L'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla
scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi. v. punto 16
2.
Un ricorso per inadempimento non può essere considerato, in ogni caso, privo di oggetto, allorché, alla scadenza del termine
fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per consentire allo Stato membro interessato di conformarsi al parere motivato, la decisione nazionale
considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale fatto generatore dell'inadempimento del detto Stato membro e successivamente annullata
in sede giudiziaria era ancora in vigore e allorché, del resto, l'ampliamento di un campo da golf previsto dalla detta decisione
era stato nel frattempo realizzato. v. punti 17-18
3.
Emerge dall'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, nel combinato disposto con il successivo art. 7, che qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso e necessario alla gestione di una zona di protezione speciale classificata in forza dell'art. 4 della direttiva 79/409,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ma che possa avere incidenze significative su tale zona di protezione
speciale, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve formare oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza
esercitata su tale zona, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona stessa. Alla luce delle conclusioni della
valutazione dell'incidenza sulla zona di protezione speciale, le autorità nazionali competenti esprimono il loro accordo su
tale piano o progetto solamente dopo aver conseguito la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità della zona di protezione
speciale di cui trattasi e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva
92/43 lo Stato membro che autorizzi il progetto di ampliamento di un campo da golf nonostante le conclusioni negative formulate
in una valutazione dell'incidenza sull'habitat del re di quaglie (crex crex) in una zona di protezione speciale classificata
ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409. v. punti 22, 29 e dispositivo
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
29 gennaio 2004
(1)
«Direttiva 92/43/CEE – Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Spazio vitale del re di quaglie – Zona di protezione speciale del “[OSCURATO:PERSONA]”»
Nella causa C-209/02,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d'Austria,
rappresentata dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, autorizzando il progetto di ampliamento del campo da golf del Comune
di Wörschach nel Land della Stiria, nonostante le conclusioni negative formulate in una valutazione dell'incidenza sull'habitat
del re di quaglie (crex crex) nella zona di protezione speciale ai sensi dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile
1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), situata in tale Comune, la Repubblica
d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto degli artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della
direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7),
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. C. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), J.N. [OSCURATO:PERSONA], J.-P. [OSCURATO:PERSONA],
e dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 4 giugno 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto,
ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, autorizzando il progetto di ampliamento del campo da golf
del Comune di Wörschach nel Land della Stiria, nonostante le conclusioni negative formulate in una valutazione dell'incidenza
sull'habitat del re di quaglie (crex crex) nella zona di protezione speciale ai sensi dell'art. 4 della direttiva del Consiglio
2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva
sugli uccelli»), situata in tale Comune, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del
combinato disposto degli artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva
sugli habitat»).
Contesto normativo
La direttiva sugli uccelli
2
L'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di classificare come zone di protezione speciale
(in prosieguo: le «ZPS») i territori più idonei rispetto ai criteri ornitologici fissati in tali disposizioni.
3
L'art. 4, n. 4, della direttiva sugli uccelli così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o
il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto
conto degli obiettivi del presente articolo. [OSCURATO:PERSONA] membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento
degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».
La direttiva sugli habitat
4
L'art. 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva sugli habitat così dispone: «2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura
in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3.
Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative
su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza
che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano
o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo
parere dell'opinione pubblica.
4.
Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative,
un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura
sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000
sia tutelata. Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere
addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive
di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della [OSCURATO:PERSONA], altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico».
5
A termini dell'art. 7 della direttiva sugli habitat, «gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente
direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva [sugli uccelli],
per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4,
paragrafo 2, di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione
o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva [sugli uccelli] qualora essa sia posteriore».
6
Il re di quaglie costituisce una specie compresa nell'allegato I della direttiva sugli uccelli, nel testo risultante dalla
direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1985, 85/411/CEE (GU L 233, pag. 33).
Fatti
7
Con decisione 14 maggio 1999 (in prosieguo: la «decisione 14 maggio 1999») il governo del Land della Stiria autorizzava l'ampliamento
del campo da golf di Weißenbach, sito sul territorio del Comune di Wörschach, con la realizzazione di due nuovi percorsi su
un sito classificato come ZPS e conosciuto con il nome di ZPS del «[OSCURATO:PERSONA]». In seguito a una denuncia, il 4 novembre
1999 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla Repubblica d'Austria una lettera di diffida. In tale lettera si faceva presente che sia dagli
elementi informativi forniti nella denuncia, sia dalle relazioni peritali sulla base delle quali era stata emanata la decisione
14 maggio 1999 emergeva un'elevata probabilità che il progetto di ampliamento di cui trattasi, ove realizzato, si ripercuotesse
in modo negativo, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva sugli habitat, sulla popolazione esistente di re di quaglie.
Tale progetto avrebbe potuto essere dunque autorizzato solamente qualora fossero risultate soddisfatte le condizioni previste
al n. 4 del medesimo art. 6, nessuna delle quali sarebbe stata tuttavia rispettata dalle autorità competenti. La Repubblica
d'Austria sarebbe quindi venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto della direttiva sugli
uccelli e degli artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva sugli habitat.
8
Nella lettera di risposta della Repubblica d'Austria alla [OSCURATO:PERSONA] del 12 gennaio 2000, il governo del Land della Stiria
faceva presente che, poiché le conseguenze permanenti prodotte dal progetto di cui trattasi sulla natura e sul sito avrebbero
potuto essere direttamente evitate subordinando la decisione 14 maggio 1999 a idonee condizioni, non sarebbe stato ritenuto
necessario procedere all'esame della sussistenza di particolari interessi di ordine economico che prevalessero sugli interessi
della tutela dell'ambiente naturale. Grazie alle condizioni fissate nella decisione 14 maggio 1999, sarebbe stata garantita
la prevenzione delle prevedibili conseguenze negative per la popolazione del re di quaglie.
9
Con lettera 27 luglio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] emanava un parere motivato in cui affermava che dalla perizia affidata dalle autorità
del Land della Stiria al sig. [OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto per la protezione della natura e dell'ecologia di Graz (Austria) emergeva,
per la popolazione del re di quaglie, un rischio potenziale significativo connesso al progetto di ampliamento del campo da
golf. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non si dichiarava persuasa dell'efficacia delle condizioni imposte dalla decisione 14 maggio
1999 al fine di eliminare tale rischio. D'altronde, il perito avrebbe sconsigliato la prescrizione di condizioni complesse
idonee a ridurre solamente in parte le fonti di rischio, avrebbe raccomandato siti sostitutivi precisi per l'ampliamento de
quo ed avrebbe ritenuto la realizzazione dei due nuovi percorsi incompatibili con la conservazione della popolazione del re
di quaglie.
10
Nel parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] faceva parimenti presente di disporre di un nuovo studio denominato «Distribuzione, biologia
ed ecologia del re di quaglie nella valle dell'Enns nella Stiria», realizzato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per conto dell'Istituto per
la protezione della natura e dell'ecologia di Graz, secondo cui, alla luce dello stato delle conoscenze sul comportamento
del re di quaglie, si sarebbe dovuto tener conto del fatto che le superfici interessate dal progetto di ampliamento del campo
da golf erano interamente comprese nel settore prativo eventualmente frequentato da tale specie. [OSCURATO:PERSONA] ne traeva
la conclusione che l'ampliamento de quo avrebbe distrutto talune strutture dell'habitat di tale specie. Conseguentemente,
la realizzazione del progetto di cui trattasi nel territorio del Comune di Wörschach sarebbe stato autorizzato in contrasto
con i requisiti prescritti dall'art. 6, n. 3, della direttiva sugli habitat, malgrado le conclusioni negative della valutazione
dell'incidenza dell'operazione sull'habitat interessato.
11
La Repubblica d'Austria veniva invitata a prendere le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro il termine di
due mesi a decorrere dalla sua notifica.
12
Con lettera 6 dicembre 2000, il governo austriaco rispondeva che il competente governo regionale persisteva nella convinzione
che non sussistesse alcuna violazione della normativa comunitaria, atteso che la realizzazione del progetto di cui trattasi
non sarebbe stata, nella specie, tale da incidere significativamente sul sito interessato, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della
direttiva sugli habitat.
13
Il 31 maggio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso.
Sulla ricevibilita
Argomenti delle parti
14
Il governo austriaco fa valere, in via principale, che, in data 27 giugno 2002, il Verwaltungsgerichtshof (Suprema Corte amministrativa)
(Austria) ha annullato la decisione 14 maggio 1999 per vizi procedurali. Atteso che la pronuncia di annullamento possiede
effetti retroattivi, la detta decisione risulterebbe tamquam non esset. Il presente ricorso per inadempimento, riguardando
specificamente tale decisione, sarebbe quindi privo di oggetto. Inoltre, in esecuzione della sentenza del Verwaltungsgerichtshof,
il gioco sui due nuovi percorsi contestati sarebbe vietato. Quanto all'emananda decisione sulla domanda del gestore del campo
da golf, il governo austriaco sottolinea che essa sarà conforme al diritto comunitario e che il presente procedimento non
potrebbe possedere carattere preventivo nei confronti di una decisione non ancora emanata.
15
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'eccezione relativa al venir meno dell'oggetto del ricorso dev'essere respinta per due motivi.
Da un lato, se è pur vero che l'annullamento della decisione 14 maggio 1999 implicherebbe il ripristino dello status quo sussistente
anteriormente all'emanazione di tale decisione, resterebbe il fatto che l'autorità responsabile sarebbe tuttavia tenuta a
pronunciarsi nuovamente sulla domanda dell'interessato, vale a dire il gestore del campo da golf. Considerato che l'autorità
competente non avrebbe ancora deciso in merito, sarebbe impossibile stabilire con certezza se quanto meno l'elemento formale
dell'infrazione sia venuto meno. D'altro lato, l'inadempimento di cui trattasi sarebbe sussistito ancora, sia sotto il profilo
formale sia in fatto, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio della Corte
16
A tal riguardo si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata
in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato
e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 18 marzo 1999, causa C-166/97, [OSCURATO:PERSONA]/Francia,
Racc. pag. I-1719, punto 18, e 30 gennaio 2002, causa C-103/00, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. I-1147, point 23).
17
Orbene, nella specie è pacifico che, alla scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per consentire alla Repubblica d'Austria
di conformarsi al parere motivato, la decisione 14 maggio 1999, considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale fatto generatore dell'inadempimento
del detto Stato membro, era ancora in vigore. Del resto, come riconosciuto dallo stesso governo austriaco, i due nuovi percorsi
da golf previsti nella detta decisione erano stati nel frattempo realizzati.
18
Conseguentemente, il presente ricorso per inadempimento non può essere considerato, in ogni caso, privo di oggetto (v., in
tal senso, sentenza 24 marzo 1988, causa 240/86, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. 1835, punti 12-15).
19
L'eccezione sollevata dalla Repubblica d'Austria dev'essere quindi respinta.
Nel merito
Argomenti delle parti
20
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il progetto di ampliamento del campo da golf di cui trattasi su un sito classificato come ZPS, essendo
tale da incidere in termini significativi sul sito stesso nonché sulla popolazione di re di quaglie, in modo da ridurre considerevolmente
la funzione della ZPS con riguardo agli obiettivi di conservazione fissati dalla normativa comunitaria, non avrebbe dovuto
essere autorizzato alla luce dell'art. 6, n. 3, della direttiva sugli habitat. Peraltro, non sarebbero sussistiti i requisiti
ai fini dell'autorizzazione del progetto ex art. 6, n. 4, della direttiva medesima.
21
Il governo austriaco deduce che, tenuto conto della valutazione delle incidenze sul sito regolarmente effettuate e in conseguenza
delle misure successivamente disposte con la decisione 14 maggio 1999, sarebbe stata esclusa una minaccia significativa per
la popolazione di re di quaglie nella ZPS del «[OSCURATO:PERSONA]». Parimenti, ai fini dell'autorizzazione dell'ampliamento
del campo da golf di cui trattasi, non sarebbe stata necessaria la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6, n. 4, della
direttiva sugli habitat.
Giudizio della Corte
22
Per quanto attiene alle ZPS classificate ai sensi dell'art. 4 della direttiva sugli uccelli, emerge dall'art. 6, n. 3, della
direttiva sugli habitat, nel combinato disposto con il successivo art. 7, che qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso e necessario alla gestione della ZPS, ma che possa avere incidenze significative sulla medesima, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani o progetti, deve formare oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza esercitata su tale
zona, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona stessa. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza
sulla ZPS, le autorità nazionali competenti esprimono il loro accordo su tale piano o progetto solamente dopo aver conseguito
la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità della ZPS di cui trattasi e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
23
E' pacifico che, nell'ambito del procedimento d'indagine precedente l'emanazione della decisione 14 maggio 1999, nel 1998
il sig. [OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto per la protezione della natura e dell'ecologia di Graz ha redatto una relazione peritale su incarico
delle autorità del Land della Stiria. Tale relazione peritale è riportata nella detta decisione.
24
Dalla detta relazione peritale risulta che nella ZPS in cui è previsto il controverso ampliamento del campo da golf esiste
una popolazione di re di quaglie. Tale ampliamento implicherebbe, in particolare, il venir meno di una parte delle aree di
alimentazione e di rifugio della specie in questione, la distruzione delle relazioni funzionali per effetto dello spezzettamento
delle varie zone frequentate dal re di quaglie nonché l'eliminazione e la perturbazione di strutture dell'habitat. Quanto
ai provvedimenti che potrebbero eventualmente porre rimedio alle perturbazioni che potrebbero scaturire dalla realizzazione
del progetto controverso, essi produrrebbero un effetto solamente parziale, sarebbero difficili da porre in essere e la loro
efficacia a lungo termine sarebbe dubbia. In definitiva, la realizzazione dei due percorsi da golf di cui trattasi rischierebbe
di compromettere la perennità della popolazione di re di quaglie presente nella ZPS del «[OSCURATO:PERSONA]», l'unica popolazione
capace di riprodursi nelle Alpi centrali. Per tale motivo, nella relazione peritale vengono indicati siti alternativi per
la realizzazione dell'ampliamento del campo da golf.
25
Su incarico delle autorità del Land della Stiria, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha redatto, il 26 giugno 1999, una relazione peritale avente
ad oggetto l'esame della fondatezza della perizia svolta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delle conclusioni che le autorità
medesime ne hanno tratto. Secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], la tesi sostenuta nella decisione 14 maggio 1999, secondo cui le misure
prescritte consentirebbero di evitare gli effetti negativi sulla popolazione di re di quaglie assicurando la perennità di
tale popolazione, non troverebbe alcun sostegno nella perizia del sig. [OSCURATO:PERSONA] né in altre perizie o pareri ornitologici a disposizione
delle autorità. In realtà, tali misure, previste quali misure compensative, sarebbero da considerarsi inadeguate per evitare
gli effetti negativi con un certo margine di sicurezza.
26
Alla luce del tenore di tali relazioni peritali e in assenza di elementi probatori contrari, si deve necessariamente rilevare
che, al momento dell'emanazione della decisione 14 maggio 1999, le autorità austriache non potevano legittimamente ritenere
che il progetto di ampliamento del campo da golf di cui trattasi nella specie, accompagnato dai provvedimenti previsti nella
detta decisione, non fosse tale da perturbare in maniera significativa la popolazione di re di quaglie presente nella ZPS
del «[OSCURATO:PERSONA]» e non pregiudicasse l'integrità della zona medesima.
27
La circostanza che la nota redatta il 15 luglio 2002 dal sig. [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del governo del Land della Stiria, in merito
all'interpretazione delle valutazioni e conclusioni contenute nella sua stessa perizia, sembri attenuare in qualche modo la
loro portata non può rimettere in discussione la constatazione di cui al punto precedente della presente sentenza. Lo stesso
ragionamento vale per i censimenti della popolazione di re di quaglie presenti nella ZPS del «[OSCURATO:PERSONA]», effettuati
nel 2000 e nel 2002, che hanno accertato la presenza, rispettivamente, di tre e due esemplari maschi in parata, censimenti
ai quali il governo austriaco si richiama per dimostrare che la realizzazione dell'ampliamento del campo da golf non avrebbe
determinato una regressione significativa della detta popolazione.
28
Dalle suesposte considerazioni emerge che la decisione 14 maggio 1999 non è stata emanata nel rispetto dei requisiti previsti
dall'art. 6, n. 3, della direttiva sugli habitat. E' parimenti pacifico che nella specie non sono stati rispettati i requisiti
previsti dal successivo n. 4 del medesimo articolo.
29
Si deve pertanto dichiarare che, autorizzando il progetto di ampliamento del campo da golf del Comune di Wörschach nel Land
della Stiria, nonostante le conclusioni negative formulate in una valutazione dell'incidenza sull'habitat del re di quaglie
(crex crex) nella ZPS del «[OSCURATO:PERSONA]», situata nel detto Comune e classificata ai sensi dell'art. 4 della direttiva
sugli uccelli, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli
artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva sugli habitat.
Sulle spese
30
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica d'Austria, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Autorizzando il progetto di ampliamento del campo da golf del Comune di Wörschach nel Land della Stiria, nonostante le conclusioni
negative formulate in una valutazione dell'incidenza sull'habitat del re di quaglie (crex crex) nella zona di protezione speciale
del «[OSCURATO:PERSONA]», situata nel detto Comune e classificata ai sensi dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile
1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992,
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2)
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Seconda Sezione
R. Grass
C.W.A. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il tedesco.