CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del GIP Tribunale di Genova del 21.6.2018 è stata ridotta la pena nei suoi confronti a mesi undici di reclusione ed e 440,00 di multa per il reato al capo 3 di cui agli artt. 61 n. 2 , 81 cpv c.p. e 493 ter c.p.in esso assorbito i reati di cui ai capi 2 e 4 (di cui agli artt. 61 n. 2 e 615 quater c.p.; 56 e 81 cpv, 640 ter co.1 e 3 c.p.). Deduce l'imputata il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. c) c.p.p. per inosservanza dell'art. 521 c.p.p., atteso che la condotta principale descritta al capo 3) dell'imputazione, l'unico per il quale è intervenuta la condanna, consiste nell'essersi l'imputata introdotta in sistema informatico protetto di gestione delle operazioni finanziarie dell'istituto bancario, condotta diversa da quella di utilizzo abusivo di carta di credito indicata in imputazione solo mediante il riferimento numerico dell'articolo di legge violato. 2. Il ricorso è inammissibile, reiterando l'imputata analoga censura sviluppata in appello alla quale la Corte territoriale ha fornito risposta immune da censure. Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato come i capi di imputazione sub 2,3 e 4 debbano essere letti congiuntamente, in dipendenza dell'intervenuto assorbimento, sicchè la fattispecie tipica del reato di cui all'art. 493 ter c.p. risulta, all'esito di tale lettura congiunta, compiutamente descritta nelle contestazioni complessivamente mosse. Non rileva, infatti, ai fini della compiuta contestazione degli elementi integranti il reato e dell'assenza della violazione dell'art. 521 c.p.p.il'avvenuta indicazione di elementi ulteriori che potrebbero integrare in sé anche una fattispecie diversa, rilevando in questa sede, invece, la descrizione del fatto in concreto attribuito all'imputata. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente iRsa II