CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31703/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha inoltrato conclusioni scritte, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di difensore abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 31 gennaio 2024, che - in parziale riforma della sentenza di primo grado - lo ha assolto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale per precedente giudicato in relazione all'episodio del 8 ottobre 2013 e ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione in relazione all'imputazione di minaccia grave in danno di un pubblico ufficiale, artt. 612 comma 2, 339 e 61 n. 10 cod. pen. - così riqualificata l'originaria imputazione di resistenza a pubblico ufficiale, per l'episodio del 1 luglio 2015 - una volta l confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale. 2. Sono stati articolati tre motivi, di seguito richiamati nei limiti dell'art. 173 comma 1 cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al giudizio di credibilità della testimonianza della persona offesa dal reato, costituita parte civile. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, a riguardo della severità del trattamento sanzionatorio, con particolare attenzione all'ingiusto ed immotivato riconoscimento della recidiva. 2.3. Il terzo motivo ha lamentato la mancata applicazione della condizione di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., avuto riguardo alla marginalità ed occasionalità del comportamento del prevenuto. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, concentrato sull'affermazione di reità, si rivela ab origine inammissibile, perché involge violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; la sentenza impugnata, invero, ha richiamato ed affrontato l'unico di motivo di appello, che ha investito il riconoscimento della recidiva e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 2. Egualmente inammissibile, sebbene sotto diverso profilo, è la censura del terzo motivo, riferita alla mancata applicazione della condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., infatti, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per consonanza con le altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707: principio affermato in un'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello). Ciò non esclude, tuttavia, che quanto lamentato debba essere idoneamente argomentato con specifico riferimento alle ragioni che avrebbero legittimato la sua pretesa applicazione e, dunque, alle lacune motivazionali denunciate. Nel caso in esame, invece, il ricorso neppure afferma — e nemmeno spiega - l'esistenza dei presupposti che con tempestività ed ex lege avrebbero dovuto sollecitare la Corte di merito al riconoscimento della condizione di non punibilità, mentre, per converso, la sentenza impugnata ha dato conto dei plurimi precedenti anche specifici a carico dell'imputato, che non si conciliano con la non abitualità delle condotte, richiesta dal citato art. 131-bis cod. pen. per l'esclusione della punibilità. Il motivo d'impugnazione, dunque, risulta aspecifico. 3. Il secondo motivo appare a sua volta estremamente generico e meramente riproduttivo del tema di lagnanza già debitamente affrontato, con argomentazione congrua ed immune da critiche di competenza del giudice di legittimità, dalla decisione della Corte territoriale, che ha rimarcato i gravi e numerosi pregiudizi penali dell'imputato e la pregnanza dell'ulteriore illecito, oggetto del presente scrutinio, a rappresentare manifestazione della medesima indole criminale e sintomo di concreta pericolosità sociale, senza soluzione di continuità rispetto alla pervicace tendenza a disattendere le regole del vivere civile (ex multis, sez. U n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; sez. U n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano, Rv. 284425). Anche a riguardo del trattamento sanzionatorio e del giudizio di comparazione tra circostanze la ragione di ricorso si svela aspecifica e manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, a riguardo della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, gravato da diversi e specifici precedenti penali). 4. All'inammissibilità del ricorso conseguono, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa