CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2015
Cassazione n. 25086/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] RIESAMEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sassari, sezione per il riesamedelle misure cautelari personali, ha rigettato il riesame proposto nell’interesse diLuigi Masia e confermato l’ordinanza di applicazione della misura della custodiacautelare in carcere emessa il 14 febbraio 2026 dal GIP di Sassari.1.1. L’ordinanza genetica ha ravvisato, a carico dell’indagato: la gravitàindiziaria in ordine ai delitti di cui all’art. 23, comma 2, legge n. 110 del 1975 peraver detenuto armi clandestine, recanti la matricola abrasa, con relativomunizionamento (capo a) e di cui all’art. 648 cod. pen., perché, al fine di trarneprofitto, acquistava o comunque riceveva le armi clandestine di cui al suddettocapo, provento di delitto di contraffazione di arma (capo b); le esigenze cautelariconnesse al rischio di recidiva, avuto riguardo alle armi sottoposte a sequestro,prodromiche alla commissione di delitti violenti, che possono essere soddisfattesolo con la custodia in carcere in considerazione della capacità criminaledimostrata dal Masia del suo inserimento in ambienti criminali che lo stesso,anche qualora sottoposto agli arresti domiciliari, potrebbe contattare ecoadiuvare.1.2. Il Tribunale, nel rigettare le deduzioni difensive (con cui nell’interessedell’indagato si è eccepito: a) nullità del decreto di convalida e perquisizione esequestro per mancato accertamento dell’eventuale assistenza dell’indagato daparte di un difensore di fiducia, non sanata dalla nomina di un difensore d’ufficio,con conseguente nullità derivata di ogni atto processuale dipendente dall’attonullo; b) nullità del decreto di convalida della perquisizione e sequestro per nonavere formulato la p.g., al momento dell’atto, un avviso all’indagato conformealle disposizioni di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc.pen., con conseguente nullità derivata di ogni atto processuale dipendentedall’atto nullo, compresa l’ordinanza custodiale; c) insussistenza delle esigenzecautelari per assenza di motivazione; d) inadeguatezza della misura carcerariaper sproporzione), ha ricordato - richiamando i principi affermati da Sez. 1, n.22563 del 19/01/2015, Rv. 263775-01 - come gli operanti di p.g., al momentodella perquisizione d’iniziativa, non abbiano l’obbligo di chiedere all’indagato sesia o meno assistito da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alladesignazione di uno d’ufficio, ma soltanto l’obbligo, previsto dall’art. 114 disp.della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e, nella specie, ha datodi farsi assistere da un difensore, sicché risulta assolto l’obbligo di legge,escludendo l’eccepita ambiguità della formula utilizzata dai verbalizzanti perrendere edotto l’indagato delle facoltà spettantegli (“ la parte vienepreliminarmente edotta della facoltà di farsi assistere da un difensore/legale o dauna persona di sua fiducia”: pag. 3 ord. imp.).In ogni caso – ha aggiunto il Tribunale – ogni eventuale vizio formaleconcernente il procedimento di sequestro non avrebbe alcuna conseguenza inordine alla gravità del quadro indiziario concernente la misura personaleapplicata, considerato che il possesso del compendio illecito è un fatto desumibileanche dalla semplice relazione dell’attività svolta dalla polizia giudiziaria, di cuialla CNR agli atti, a prescindere dai provvedimenti ablativi adottati.Ha poi ritenuto sufficientemente motivato il rischio di recidivanza che hafondato la sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo alla personalitàdell’indagato, incline a delitti della stessa indole, considerato il precedente penalespecifico, e l’indifferenza alle prescrizioni dell’Autorità di P.S., in ragione del fattoche la condotta per la quale si procede è stata realizzata nonostante sull’indagatogravasse un avviso orale emesso dal Questore di Sassari in data 28 gennaio2022.Quanto alla confermata misura, il Tribunale ha affermato che solo quellacarceraria può contenere la personalità del Masia, che, libero, anche agli arrestidomiciliari, potrebbe fornire supporto logistico a quell’ambiente criminale dalquale non si è mai affrancato, considerato che a dieci anni dal delitto della stessaspecie per il quale gli era stata applicata una pena su concorde volontà delleparti, è riuscito nuovamente a entrare in possesso di armi e munizioni in manieraillegittima, non avendo alcun titolo per detenerle, manifestando pertanto ilcostante collegamento con ambienti di criminalità organizzati che solo la custodiaintramuraria è in grado di recidere (pag. 4 ord. imp.).2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di fiducia del Masia, articolato in cinque motivi, di seguito trascrittinegli stretti limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen.,violazione di legge in riferimento agli artt. 97 cod. proc. pen. in relazione agliartt. 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen., per non avere il Tribunaledichiarato la nullità dei decreti di convalida di perquisizione e sequestro del 13febbraio 2026, stante il mancato accertamento, al momento dell’atto,dell’eventuale assistenza di un difensore di fiducia del perquisito e, in mancanza,per non aver provveduto la p.g. operante alla nomina di un difensore di ufficio,con conseguente – eccepita – nullità derivata ex art. 185 cod. proc. pen. di ognil’ordinanza custodiale in carcere.2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen.inosservanza degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 180, 182, comma 2, 185 cod. proc. pen., per non avere ilTribunale dichiarato la nullità dei decreti di convalida di perquisizione e sequestrod’iniziativa del 13/02/2026, stante la mancata formulazione, al momentodell’atto, di un avviso all’indagato conforme alle disposizioni di cui agli artt. 356cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., con conseguente declaratoria dinullità derivata, ex art. 185 cod. proc. pen., di ogni atto processuale dipendentedall’atto nullo (cfr. Corte cost. n. 219 del 2019), compresa l’ordinanza custodialein carcere.2.3. Con il terzo motivo di deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen.,inosservanza dell’art. 309 cod. proc. pen., per avere il Tribunale indebitamenteintegrato la motivazione dell’ordinanza genetica affermando che il “possesso delcompendio illecito è un fatto desumibile anche dalla semplice relazionedell’attività svolta dalla polizia giudiziaria, di cui alla comunicazione della notiziadi reato agli atti, a prescindere dai provvedimenti ablativi adottati”, introducendoquindi un elemento di novità rispetto al provvedimento del 14 febbraio 2026 cheaveva desunto gli indizi di reità esclusivamente dagli esiti della perquisizione esequestro convalidati il 13 febbraio 2026.2.4. Con il quarto motivo si prospetta, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle ravvisate esigenzecautelari ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale ravvisatonell’indagato una personalità incline a commettere reati della stessa indole incostante collegamento con ambienti della criminalità organizzata, sulla scorta diun precedente penale specifico e dell’indifferenza alle prescrizioni dell’autorità dipolizia.2.5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pne.,inosservanza dell’art. 275, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., con riferimentoall’applicazione della misura custodiale in carcere in luogo della misura menoafflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per violazione deiprincipi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, in relazioneall’affermazione – che si denuncia apodittica – secondo la quale il Masia, ancheagli arresti domiciliari, potrebbe fornire supporto logistico a quell’ambientecriminale dal quale non si è mai affrancato, considerato che a dieci anni daldelitto della stessa specie per il quale gli era stata applicata una pena suconcorde volontà delle parti, è riuscito nuovamente a entrare in possesso di armie munizioni in maniera illegittima, non avendo alcun titolo per detenerle,manifestando pertanto il costante collegamento con ambienti di criminalitàorganizzati che solo la custodia intramuraria è in grado di recidere.3. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 6 giugno 2026, ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore di fiducia del ricorrente ha depositato memoria di replica allarequisitoria del P.G. in data 18 giugno 2026 in cui ha insistito per l’annullamentodell’ordinanza in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, a tratti inammissibile perché deduce censure reiterative,aspecifiche e manifestamente infondate, va nel complesso rigettato.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso – che possono essere trattaticongiuntamente in quanto contengono doglianze sovrapponibili, come del resto sievince dalla loro trattazione unitaria – sono inammissibili in quanto basate sumotivi manifestamente infondati e reiterativi, nel presente giudizio di legittimità,degli identici motivi di riesame già motivatamente respinti dal Tribunale conmotivazione più che adeguata ed esente da vizi logico-giuridici che possanocomportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.1.1. Premettendosi che si verte in ipotesi di perquisizione di iniziativaeffettuata dalla polizia giudiziaria in materia di prevenzione e repressione deireati in materia di armi, quanto all’eccezione di nullità dei decreti di convalidadella perquisizione e del sequestro d’iniziativa, che si assume derivante dalmancato avviso all’indagato conforme alle disposizioni di cui agli artt. 356 cod.proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., del tutto correttamente la stessa èstata rigettata, avendo il Tribunale rilevato, dall’esame degli atti della p.g.operante, la ritualità della formula utilizzata per rendere edotto l’indagato dellefacoltà spettantegli (“la parte viene preliminarmente edotta della facoltà di farsiassistere da un difensore/legale o da una persona di sua fiducia”: pag. 3 ord.imp.), rettamente spiegando che l’utilizzo nel relativo avviso della particellaavversativa “o” tra le alternative prospettate non ingenera alcuna confusionenell’informato.A fronte di tale – non illogica – rilevazione del Tribunale de libertate, ladifesa dell’indagato ripropone censure del tutto incongrue e manifestamenteinfondate, dovendosi in ogni caso ribadire che l’avvertimento del dirittoall’assistenza del difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., rivoltoall’indagato dalla polizia giudiziaria per il compimento degli atti indicati dall’art.356 cod. proc. pen., non necessita di formule sacramentali (Sez. 3, n. 23697 del1/03/2016, Palma, Rv. 266825-01; Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012, Balestra,Rv- 252034-01; Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcaso, Rv. 192918-01),purché – si è precisato – sia idoneo al raggiungimento dello scopo, ovvero quellodi avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali del fatto che,tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durantel’atto (Sez. 3, n. 23697 del 1/03/2016, Palma, Rv. 266825-01).1.2. Quanto poi all’eccepita nullità (anche derivata) del decreto di convalidadella perquisizione e sequestro d’iniziativa per mancato accertamentodell’eventuale assistenza dell’indagato da parte di un difensore di fiducia, nonsanata dalla nomina di un difensore d’ufficio, va ribadito che nella giurisprudenzadi questa Corte è assolutamente consolidato il principio di diritto – correttamenterichiamato ed applicato dal Tribunale (cfr. pag. 3 ord. imp.) ed al quale il Collegiointende dare continuità – secondo il quale la polizia giudiziaria, quando procede,d'iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356cod. proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della personasottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall'art. 365 cod.proc. pen. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblicoministero, l’obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da undifensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensored’ufficio, ma ha soltanto l’obbligo, previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.,di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsiassistere da un difensore di fiducia (Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto,Rv. 263775-01; conf. Sez. 1, n. 3124 del 30/06/1992, Ritrecina, Rv. 191920-01).E d’altra parte si è affermato, correlativamente, che l’obbligo di dare avvisoall’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell’art.114 disp. att. cod. proc. pen. – obbligo che, ha statuito questa Corte nel suo piùautorevole Consesso, è previsto in relazione agli atti di cui all’art. 356 cod. proc.pen. in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e dellaconseguente necessità di controllo della regolarità dell’operato della p.g. (Sez.U., n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, Rv. 266335-01) – sussiste solo in caso disequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria [come operato nel caso dispecie] e non anche in caso di sequestro delegato dal pubblico ministero (Sez. 3,n. 40530 del 5/05/2015, P.M. in proc. Pagnin e altri, Rv. 264827-01): la sceltadel legislatore è stata, dunque, quella di una netta distinzione fra l’attività dellapolizia giudiziaria e quella del pubblico ministero, perché quest’ultima èriconducibile, comunque, a un soggetto che, pur essendo parte del procedimentopenale, è dotato, sul piano costituzionale, di ampie garanzie di indipendenzaespressamente garantite dalla riserva di ordinamento giudiziario, ai sensi dell’art.107, quarto comma, Cost., ed è comunque inserito nell’ambito dell’ordinamentogiudiziario; per contro, la polizia giudiziaria non è dotata delle stesse garanzie diindipendenza, essendo in generale sottoposta al potere esecutivo, pur trovandosinella disponibilità diretta dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 109 Cost.(ancora Sez. 3, n. 40530 del 5/05/2015, cit., in motiv.).E proprio tale distinzione fra attività della polizia giudiziaria e attività delpubblico ministero, delineata dalla Costituzione e fatta propria dal codice diritto,denota la manifesta infondatezza della tesi difensiva, reiteratamente ripropostain questa sede, che pretenderebbe “anche nell’attività d’iniziativa della poliziagiudiziaria, in mancanza di nomina di un difensore di fiducia da partedell’indagato” la doverosità della “nomina di un difensore d’ufficio (art. 97 codproc. pen.)” (motivi sub A, B e C ricorso).2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.È fermo - nella giurisprudenza di questa Corte - il principio secondo cui ilriesame di una misura cautelare personale è un mezzo d’impugnazione coneffetto interamente devolutivo in quanto l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.consente al Tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all’imputato ilprovvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto diimpugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nellamotivazione del provvedimento (ex plurimis: Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019,Valorosi, Rv. 278314-03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384-01; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259976-01; Sez. 6, n. 4294 del10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416-01; Sez. 6, n. 26317 del29/03/2007, Caboni, Rv. 237567-01; Sez. 5, n. 4446 del 05/12/2006, dep.2007, Semeraro, Rv. 235687-01; Sez. 6, n. 20530 del 28/03/2003, Sabatelli,Rv. 224934-01); come pure consente al Tribunale, investito in sede di riesame odi appello del tema relativo alla insussistenza della esigenza cautelare ritenutanella ordinanza, e non viola, pertanto, il principio della domanda cautelare ilgiudice della cautela che ritenga sussistente un periculum libertatis diverso oulteriore rispetto a quello indicato dal Pubblico Ministero richiedente (Sez. 6, n.18853 del 15/03/2018, cit., in motiv.; Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016,Borovikov, Rv. 26793-01). Il richiedente, pertanto, così come può non enunciarei motivi del proprio gravame, non può, simmetricamente, limitare l’ampiezza delpotere di cognizione del Tribunale esclusivamente a determinati profili delprovvedimento impositivo della misura, quali, ad esempio, le esigenze cautelari,precludendo con una rinunzia l’esame dei gravi indizi (Sez. 1, n. 3769 del21/10/2015, Lomonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, Straccia,Rv. 254416, entrambe rese in fattispecie in cui non erano stati ab initio censuratii gravi indizi di colpevolezza, ma soltanto le esigenze cautelari).Dunque il Tribunale, in sede di riesame, ha la stessa cognizione piena delgiudice della cautela che ha emesso la misura restrittiva, con l’unico limite deldivieto di reformatio in peius, sicché ha il potere-dovere di integrazione delleinsufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo il caso – nonriveniente nella specie – che l’ordinanza si sia limitata ad una sterile rassegnadelle fonti di prova a carico dell’indagato e che manchi totalmente di qualsiasiriferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputatiindizianti; ipotesi che non ricorre nella vicenda al vaglio.È pertanto inoppugnabile l’affermazione del Tribunale – aggiuntiva rispettoalle considerazioni già spese, in diritto, per rigettare le eccezioni difensivecorrelate alla mancanza di nomina di un difensore di fiducia da parte della p.g.che ha operato la perquisizione d’iniziativa – che “il possesso del compendioillecito è un fatto desumibile anche dalla stessa relazione dell’attività svolta dallapolizia giudiziaria” di cui alla CNR (pag. 3 ord. imp.), tanto più che – comepuntualmente sottolineato dalla Procura generale in sede – il decreto di convalidadel sequestro non è stato mai impugnato davanti al Tribunale del riesame e, inogni caso, anche a voler ritenere, in ipotesi, il decreto di perquisizione invalido,varrebbe il principio – costantemente affermato da questa Corte – secondo cui lanullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestrodelle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l’inutilizzabilitàa fini di prova delle stesse (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, LaCognata e altro, Rv. 273641-01; Sez. 1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv.250428-01); ciò in considerazione di una sorta di “autosufficienza” della prova,rinvenuta mediante il sequestro del corpo del reato, a prescindere dai vizi delprovvedimento, costituente il presupposto necessario, il che coincide conun’indubbia e giustificata prevalenza delle esigenze di tutela pubblicistica, legalealla collettività e alla pertinenzialità al reato del bene oggetto di sequestro (cfr.già Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644-01: fattispecie relativa aperquisizione illegittima e a successivo sequestro di cose pertinenti al reato,ritenuto dalla S.C. atto dovuto).4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce manifesta illogicità dellamotivazione con riguardo all’accertamento delle ravvisate esigenze cautelari exart. 274, lett. c), cod. proc. pen., non è consentito, in quanto, sotto l’apparentededuzione del vizio motivazionale, si rivolve in doglianze a contenuto meramenteconfutativo e dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del meritocautelare.In tema di scelta della misura cautelare il Tribunale – in conformità a quantogià ritenuto dal GIP in sede di ordinanza genetica – ha ritenuto proporzionata laconfermata misura carceraria alla gravità delle condotte concretamentepericolose, attuate dall’indagato, nel rilievo che il possesso di decine di armi,centinaia di munizioni, sostanze esplosive o propedeutiche alla fabbricazione diesplosivi, giubbotti antiproiettili, strumenti di puntamento e mira, è già di per sésufficiente per poter affermare che il Masia è inserito in un ambiente di notevolespessore criminale, quantomeno quale soggetto fiduciario, custode di strumentipropedeutici alla commissione di gravi delitti con violenza alla persona, anchemediante l'uso di armi da fuoco; la collaborazione in fase di perquisizione esequestro non è – ad avviso del Tribunale – elemento incidentesignificativamente sul profilo segnalato, trattandosi di atteggiamento tenutodall'interessato nella flagranza della detenzione illecita, senza pertanto nessunreale apporto collaborativo all'accertamento dei fatti.Trattasi di motivazione né apodittica, né contraddittoria né manifestamenteillogica e, come tale, incensurabile in questa sede.5. Destituito di fondamento è, infine, l’ultimo motivo di ricorso che, sotto laformale denuncia di violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen.,contesta la mancata applicazione del regime domiciliare con controllo elettronico.La motivazione del Tribunale quanto alla ritenuta inidoneità degli arrestidomiciliari a tutelare le ritenute esigenze è del tutto appagante: gli elementiindicati e la prognosi sulla personalità dell'indagato, fondata sulla gravità dellecontestazioni, sul precedente specifico e sulla violazione dell’avviso oralegiustificano la conclusione secondo la quale la misura di massimo rigore èinsostituibile, inadeguata essendo ogni altra misura meno afflittiva a contenere lespinte criminose dell’indagato, avendo ritenuto il Tribunale impossibile formularealcuna prognosi di affidabilità dell’indagato.Non rileva che - nella specie – il Collegio de libertate non abbiaesplicitamente fatto riferimento alla possibilità di applicare il cd. “braccialettoelettronico”: infatti, va ribadito il prevalente e condiviso orientamento dilegittimità l’orientamento di legittimità secondo il quale la valutazione circal'inidoneità della misura degli arresti domiciliari – come compiuta nell’impugnataordinanza – contiene l’implicita pronuncia in merito all’inadeguatezza dellamedesima misura con l’uso dei dispositivi di controllo mediante strumentielettronici o altri strumenti tecnici previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (cfr.Sez. 6, n. 21145 del 21/05/2026, G., in corso di mass.; Sez. 2, n. 43402 del25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino,Rv. 270463-01; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933-01; Sez. 2, n.3696 del 15/12/2015, dep. 2016, H. e altri, Rv. 265786-01). Difatti, il presidiocostituito dal cd. “braccialetto elettronico” a corredo degli arresti domiciliaricostituisce doglianza inammissibile posto che della prescrizione non configura unnuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinariadella cautela domiciliare (Sez. 4, n. 15939 del 17/4/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286343-01), sicché il giudice ove, per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del fattocontestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non ètenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotatidall'adozione del braccialetto (conf. Sez. 3, n. 35843 del 4/6/2025, Gremito, nonmass.; Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891-01).6. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente allespese processuali.Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]