CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO;- ricorrente -2026 contro2891 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.;- intimata -avverso la sentenza n. 402/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 04/07/2022 R.G.N. 567/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25901/20221.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Torino haN umero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 21829/2026respinto il gravame, proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenzaData pubblicazione 26/06/2026del tribunale di Torino n. 456/2021, che, dichiarato il difetto dilegittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in parzialeaccoglimento delle opposizioni presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] C., aveva ridotto l’importo di cui all’avvisodi addebito n. 41020190007409325000, ritenendo dovuta lasola somma di euro 1.593,80, oltre sanzioni civili ed avevaannullato l’avviso di addebito n. 41020190007413870000,compensando le spese di lite.2. In particolare, la Corte territoriale, disattendendo i motivi digravame formulati dall’I.N.P.S., richiamando una propriaprecedente decisione (n. 263/2021), condivideval’interpretazione sostenuta dal giudice di primo grado, ritenendoche l’assenza del DURC non «opera “retroattivamente”, e noncomporta il venir meno di tutte indistintamente le agevolazionifruite dall’azienda, ma soltanto di quelle relative ai periodi diaccertata irregolarità contributiva».3. Propone ricorso per cassazione l’INPS articolando un solomotivo e depositando successiva memoria; la controparte èrimasta intimata.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.1.Con l’unico motivo di ricorso, l’I.N.P.S. lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della leggen. 296 del 2006, del D.M. 30 gennaio 2015 e dell’art. 1, comma118 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.Numero registro generale 25901/2022Numero sezionale 2891/20262.L’Istituto lamenta l’erroneità dell’interpretazioneN umderoe dlli era ccolta generale 21829/2026Data pubblicazione 26/06/2026menzionate norme, da parte del giudice d’appello, secondo ilquale non vi potrebbe essere una revoca degli sgravi contributiviuna volta che gli stessi sono stati fruiti. Sostiene, invece, ilricorrente che la ratio della norma sta proprio nell’imporre,quale presupposto dell’applicazione degli sgravi in un certoperiodo temporale, la necessaria e costante regolaritàcontributiva, presupposto valutabile anche in via successiva.3.Tanto riportato, il ricorso va accolto, nei termini di seguitoindicati.4. L’I.N.P.S. si duole, in particolare, che il giudice d’appelloavrebbe male interpretato le norme sopra richiamate, facendo,in particolare, riferimento al punto controverso del themadecidendum, che riguarda la persistente possibilità, da parte deldatore di lavoro di beneficiare degli sgravi contributivi, malgradoin relazione ad un determinato periodo temporale, vi sia statala prova della mancata regolarità contributiva, con laconseguente emissione di DURC negativo.5. Sul punto, il giudice d’appello afferma (pagine 13 e ss. dellasentenza impugnata): «La questione centrale di causa –concernente gli effetti, sulle agevolazioni contributive fornite avario titolo dai datori di lavoro, dell’emissione di un DURCnegativo in conseguenza di inadempienze contributive accertatee non “regolarizzate” nel termine id 15 giorni dalla ricezionedell’invito alla regolarizzazione – è stata già affrontata da questaCorte, che, con le sentenze n. 263/21 ….. n. 583/21 è pervenutaa ritenere che l’assenza del DURC non opera “retroattivamentee non comporta il venir meno di tutte indistintamente leagevolazioni fruite dall’azienda ma soltanto di quelle relative aiperiodi di accertata irregolarità contributiva. Nella prima dellesentenze cit. si è rilevato testualmente: “…ad avviso della Corte,Numero registro generale 25901/2022l’accertata assenza del DURC non può (in assenza di unaN umero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 21829/2026espressa previsione normativa di segno contrario) che far venirData pubblicazione 26/06/2026meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso,senza caducare retroattivamente i periodi connotati daregolarità contributiva….Da tale orientamento, ribadito nellasuccessiva sentenza n. 583/21 cit. e che risponde in sostanza airilievi mossi oggi dall’INPS alla sentenza impugnata, il Collegionon ha motivo di discostarsi».6. Ora, questa Corte si è già espressa in diverse occasioni sultema, peraltro, pronunciandosi, da ultimo (ordinanza Cass. n.16270/2026) anche e proprio sulla sentenza n. 263/2021 dellaCorte di Torino, precedente richiamato nel provvedimento quiimpugnato.7. Secondo l’orientamento più volte ribadito, ai sensi dell’art. 1,comma 1175, della legge n. 296 del 2006, i benefici normativie contributivi previsti dalla legislazione in materia di lavoro elegislazione sociale sono subordinati al possesso del documentounico di regolarità contributiva; il successivo comma 1176demanda alla disciplina attuativa la definizione delle modalità dirilascio del DURC e delle ipotesi ostative.8. La giurisprudenza di questa Corte ha costantementeaffermato che la regolarità contributiva costituisce requisitolegale di carattere costitutivo e continuativo per la fruizionedegli sgravi e che la sua mancanza, anche se derivante dainadempimenti dichiarativi o da irregolarità nontempestivamente sanate, impedisce il mantenimento delbeneficio.È stato, in particolare, chiarito che la regolarizzazione tardivanon è idonea a sanare ex post la perdita del diritto agli sgravi,poiché la speciale procedura di cui al decreto ministeriale hanatura eccezionale e presuppone il tempestivo adempimento nelNumero registro generale 25901/2022termine assegnato; inoltre, l’omessa o incompleta segnalazioneN umero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 21829/2026dell’irregolarità da parte dell’INPS non rende inesigibili leData pubblicazione 26/06/2026differenze contributive, potendo rilevare, al più, sul diversopiano risarcitorio (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018; Cass. n.24854 del 2022; Cass. n. 2678 del 2026).9. Nella specie, la stessa sentenza impugnata muove dalpresupposto che, nel corso della fruizione degli sgravi, si fosseverificata un’irregolarità contributiva, poi rimossa soltanto oltreil termine previsto per la regolarizzazione.La Corte territoriale ha, dunque, errato nel ritenere chel’emersione successiva dell’irregolarità potesse incidere soltantoper il futuro o limitatamente ai singoli periodi immediatamenteinteressati, senza verificare se, alla luce del quadro normativoapplicabile e del contenuto dell’avviso di addebito, il recuperooperato dall’INPS fosse coerente con l’irregolarità accertata, neitermini illustrati.10. Tale accertamento, che involge il concreto perimetro dellapretesa azionata e i limiti del recupero in rapporto ai periodi diirregolarità dedotti in giudizio, richiede ulteriori verifiche difatto, non esperibili in questa sede.11. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, laquale, che alla luce dei principi esposti procederà ad un nuovoesame della controversia.12. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 25901/2022Numero sezionale 2891/2026Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale Ndumeelr o 1di 2ra ccolta generale 21829/2026Data pubblicazione 26/06/2026giugno 2026.La Presidente