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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15188/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25886/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie, n. 106, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1/A; – controricorrente – F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie, n. 106, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1/A; – controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 706/2018, pubblicata il 2 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione notificata il 21 ottobre 1994, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 l’inefficacia, nei propri confronti, ex art. 2901 cod. civ., dell’atto con il quale il primo, suo debitore cartolare, aveva venduto agli altri due, in data 22 febbraio 1994, un fabbricato per il corrispettivo di £ 120.000.000.

2. Vi resistettero, costituendosi in giudizio, i coniugi Miceli - [OSCURATO:PERSONA], mentre il Nuzzo restò contumace.

3. Successivamente, con atto depositato in cancelleria, spiegò intervento il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi, anche nei propri confronti, l’inefficacia del citato atto a tutela del credito vantato nei confronti del Nuzzo.

La cancelleria, però, non provvide a inserire detta comparsa nel fascicolo di ufficio, né alle notifiche di legge.

4. Transatta la controversia tra le parti originarie, nel corso dell’udienza del 14 ottobre 1999 il Reho rinunciò agli atti e la rinuncia venne accettata dai convenuti costituiti nonché dal Nuzzo comparso personalmente.

Nella stessa udienza il giudice istruttore dichiarò estinto il giudizio ed ordinò la cancellazione della causa dal ruolo.

5. Con istanza del 20 novembre 1999 il [OSCURATO:PERSONA] chiese al giudice adito di revocare l’ordinanza e di rimettere la causa sul ruolo, in quanto erroneamente quel giudice aveva omesso di decidere sulla sua domanda, ritualmente proposta con l’atto di intervento depositato.

6. Disposta la comparizione delle parti, all’esito dell’udienza all’uopo fissata la causa venne assunta in decisione.

Con sentenza n. 843 in data 24 marzo 2001 il Tribunale confermò la dichiarazione di estinzione, rigettando la richiesta di revoca.

7. Interpose appello Intesa B.C.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sia in qualità di successore a titolo particolare del [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (da cui aveva acquistato il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), sia quale procuratore di quest’ultima.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Resistettero i coniugi Miceli - [OSCURATO:PERSONA] mentre restarono Data pubblicazione 12/05/2022 contumaci il Nuzzo e il Reho.

Con sentenza n. 287 del 7 maggio 2004, la Corte di appello di Lecce, ferma restando l’ordinanza del 14 ottobre 1999 che aveva pronunciato l’estinzione del giudizio tra il Reho, il Nuzzo e la [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la sentenza nulla in quanto pronunciata a contraddittorio non integro, perché l’atto d’intervento non era stato mai notificato al contumace Nuzzo, e rimise la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ..

8. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in proprio e quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., riassunse la causa avanti il Tribunale di Lecce, riportandosi alle domande avanzate dal [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio riassunto si costituirono i coniugi predetti.

9. Questi ultimi avevano, però, anche proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce; conseguentemente il giudizio riassunto da [OSCURATO:PERSONA] venne sospeso.

10. Con sentenza n. 24546 del 20 novembre 2009, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso compensando le spese di lite.

11. Su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more succeduta a [OSCURATO:PERSONA]) venne quindi riassunto il giudizio avanti il Tribunale di Lecce.

Con comparsa di costituzione del 12 ottobre 2010 in esso si costituì [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’estinzione del giudizio per mancata notifica, nei propri confronti, dell’atto di intervento del [OSCURATO:PERSONA] (del 15 gennaio 1999).

12. Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, emise quindi sentenza (n. 5227 del 30 ottobre 2015) con la quale, rilevato che l’immobile oggetto di compravendita rappresentava l’intero patrimonio immobiliare dell’alienante Nuzzo; che la vendita era avvenuta, qualche mese prima del fallimento del [OSCURATO:PERSONA], di cui il predetto era fideiussore, contestualmente alla alienazione di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 altri beni da parte del di lui coniuge; che il c.t.u. aveva valutato il Data pubblicazione 12/05/2022 bene in £. 180.000.000; che gli acquirenti, affini del Nuzzo, non si erano presentati a rendere l’interrogatorio formale; tanto rilevato, accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., successori nel diritto controverso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dell’atto di compravendita suindicato, ordinando la trascrizione della sentenza e condannando i convenuti al pagamento delle spese.

13. Pronunciando sui gravami separatamente interposti dal Nuzzo e dai coniugi Miceli - [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Lecce, previa riunione, con sentenza n. 706/2018 del 2 luglio 2018, li ha rigettati entrambi, confermando la decisione di primo grado e condannando i soccombenti alle spese del grado.

14. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione articolando due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale, affidato a tra motivi, al quale anche resiste [OSCURATO:SOCIETA]., con distinto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese nella presente sede.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].

1. Con il primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., «nullità della sentenza e del procedimento; violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; omesso esame di fatto decisivo».F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022

1.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha Data pubblicazione 12/05/2022 rigettato il primo motivo del gravame da essi proposto (nonché il primo identico motivo del gravame proposto dal Nuzzo), con il quale essi avevano dedotto la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata da giudice monocratico, anziché collegiale, come in tesi avrebbe dovuto essere trattandosi di causa c.d. di «vecchio rito», iniziata cioè prima del 30 aprile 1995, data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 (art. 90, comma 3, legge n. 353 del 1990, come sostituito dall’art. 9 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. con modif. nella legge 20 dicembre 1995 n. 534).

Detti motivi sono stati disattesi dalla corte leccese sulla base delle seguenti considerazioni: — a seguito dell’entrata in vigore della legge 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle Sezioni Stralcio, la causa, bensì di vecchio rito e proprio per questo devoluta a tali sezioni (non essendo soggetta a riserva di collegialità), venne affidata ad un G.O.A., giudice onorario aggregato, il quale infatti emise la sentenza n. 843 del 24 marzo 2001 che aveva deciso sulla originaria domanda del Reho; — detto giudice onorario era dunque pienamente competente a decidere la causa e nessuna nullità era ravvisabile; — in ogni caso, l’eventuale (ma inesistente) inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non avrebbe comportato la rimessione della causa al giudice di primo grado essendo la Corte d’appello anche giudice del merito e come tale nel potere di deciderla.

1.2. Rilevano i ricorrenti che tale motivazione è viziata in radice dall’erroneo riferimento alla prima sentenza (in effetti correttamente emessa da un G.O.A.) e non a quella impugnata con l’appello, ossia la sentenza n. 5227 del 30 ottobre 2015, pronunciata dal Tribunale di Lecce, sezione ordinaria, in composizione monocratica, facendo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 applicazione del c.d. nuovo rito.

Data pubblicazione 12/05/2022 Rammentato in premessa che detta sentenza (del 2015) era stata emessa nel giudizio di primo grado riassunto a seguito del rinvio disposto, ex art. 354 cod. proc. civ., dalla Corte di Appello di Lecce con la propria precedente sentenza n. 287 del 7 maggio 2004, sostengono che tale giudizio (riassunto) andava istruito e deciso secondo il «vecchio rito», nel mentre lo stesso (e la fase decisionale in particolare) aveva seguito il rito entrato in vigore a partire dal 1° maggio 1995, che, come noto, aveva radicalmente modificato sia la fase istruttoria (introducendo preclusioni in precedenza non previste), sia la fase decisionale (nella quale era stata resa meramente eventuale l’udienza di discussione).

Il Tribunale aveva invece trattato il giudizio secondo il nuovo rito, trattenendo la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., con conseguente violazione delle norme processuali vigenti sino al 30 aprile 1995.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ..

Lamentano che la Corte d’appello ha fatto «malgoverno della corretta applicazione dei presupposti dell’azione revocatoria», aderendo alle conclusioni del primo giudice, senza però dare adeguata risposta alle censure che erano state mosse su alcuni fondamenti motivazionali di quella prima decisione, rappresentati: a) dal rapporto di affinità tra alienante e acquirenti (ritenuto irrilevante dalla Corte d’appello, che ha però osservato, secondo i ricorrenti erroneamente, che non erano comunque negati «rapporti di conoscenza e frequentazione»); b) dalla mancata prestazione dell’interrogatorio formale da parte del Miceli: argomento fatto oggetto in appello di motivo di gravame che, secondo i ricorrenti, era fondato (posto che l’interrogatorio era F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 stato in realtà reso) e rilevante (poiché il primo giudice aveva da tale pretesa mancata comparizione argomenti di prova ex art. 232 cod. proc. civ.) e che invece è stato erroneamente «liquidato» dai giudici d’appello sul non pertinente rilievo che le risultanze dell’interrogatorio non possono essere utilizzate a favore dell’interrogando; c) dagli esiti della disposta c.t.u. estimativa dell’immobile oggetto dell’atto dispositivo: su cui i ricorrenti affermano erano stati svolti «rilievi circostanziatissimi», erroneamente ritenuti superflui sia dal primo giudice che dal secondo.

Lamentano comunque l’irrilevanza di tale dato, dal momento che l’eventuale differenza tra il prezzo indicato nell’atto e quello di mercato sarebbe tutt’al più indizio di una simulazione (dell’atto o del prezzo) e non di acquisto effettuato nella consapevolezza dell’esistenza di debiti in capo all’alienante.

Altresì irrilevanti per analoghe considerazioni ed in parte privi anche di riscontro, affermano essere gli altri elementi valorizzati in sentenza, quali: a) il fatto che il bene compravenduto esaurisse il patrimonio immobiliare del Nuzzo; b) il fatto che, a distanza di pochi giorni, anche la moglie di quest’ultimo avesse disposto del proprio patrimonio; c) la incompatibilità dell’acquisto con la qualità di pensionati degli acquirenti.

RICORSO NUZZO.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., «nullità della sentenza e del procedimento; violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; omesso esame di fatto decisivo».

La censura è illustrata in termini pienamente sovrapponibili al primo motivo del ricorso principale.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 292 cod. proc. civ.».

4.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Sul punto la Corte d’appello ha rilevato che, con la corretta instaurazione del successivo giudizio in riassunzione, la irregolarità del contraddittorio era stata sanata ed il Nuzzo era stato «portato a conoscenza della esistenza dell’atto di intervento (che trovava depositato negli atti del giudizio)».

4.2. Assume di contro il ricorrente che il ricorso per riassunzione non poteva ritenersi idoneo allo scopo, in quanto conteneva solo sommariamente la descrizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda proposta con il citato intervento e le relative conclusioni.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2903 cod. civ., in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria.

Premette che in sentenza tale eccezione era stata rigettata sul duplice rilievo che: a) in caso di litisconsorzio necessario, la notifica di un atto nei confronti di uno solo dei litisconsorti è idonea a interrompere il corso della prescrizione anche nei confronti degli altri litisconsorti (nei confronti dei quali l’atto non sia stato notificato); b) nella specie, la prescrizione doveva considerarsi utilmente interrotta in data 12 gennaio 1999, per effetto del deposito dell’atto di intervento in cancelleria, idoneo a portare a conoscenza l’atto nei confronti delle parti già costituite e quindi ad interrompere la prescrizione pure nei confronti del litisconsorte Nuzzo, benché contumace.

Il ricorrente censura la seconda parte di tale motivazione, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Cass. 1995 n. 3905); — nel caso di specie il contraddittorio tra il Banco, il Reho, il Miceli e la [OSCURATO:PERSONA] si era costituito non all’udienza istruttoria di rinvio del 15 gennaio 1999, poiché non tenuta, ma a quella successiva del 14 ottobre 1999, oltre il quinquennio, dunque, dalla data dell’atto oggetto di revocatoria.

6. Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale, congiuntamente esaminabili in quanto, come detto, pienamente sovrapponibili, sono infondati, anche se la motivazione addotta dalla Corte di merito deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ., nei termini che seguono.

È invero certamente errato, come rilevato dai ricorrenti, il riferimento in motivazione alla prima sentenza resa dal tribunale nel presente procedimento — quella cioè emessa dal G.O.A. della Sezione Stralcio in data 24 marzo 2001 — essendo invece chiaro che il vizio processuale era stato dedotto, in appello, con riferimento alla diversa sentenza appellata, pronunciata quattro anni dopo dal Tribunale in composizione monocratica nel giudizio riassunto ex art. 354 cod. proc. civ. (sent. n. 5227 del 30 ottobre 2015).

La parte restante dell’argomentazione svolta in sentenza, però, sebbene da riferire a tale diversa pronuncia, rimane sostanzialmente corretta.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Alla stregua, dunque, del discrimine temporale indicato dalla norma transitoria di cui all’art. 90, comma 3, legge 26 novembre 1990, n. 353, nel testo da ultimo modificato dall’art. 9, comma 1, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 — a tenore della quale, giova rammentare, «i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore» — la causa andava considerata di «vecchio rito».

Ciò però non autorizza la conclusione che ne traggono i ricorrenti, circa le norme processuali da osservare quanto in particolare alla composizione dell’organo decidente.

Una tale tesi infatti omette di considerare che proprio il fatto che il giudizio riassunto doveva considerarsi una mera prosecuzione di quello introdotto anteriormente al 30 aprile 1995, lo rendeva soggetto alla disciplina successivamente introdotta dalla legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari): e, segnatamente, alla norma di cui all’art. 12, a tenore della quale «In deroga a quanto stabilito dall’articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall’art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534: a) la disposizione di cui all’articolo 48, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente Data pubblicazione 12/05/2022 legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale; …».

La circostanza che la sentenza in questione sia stata emessa non dal G.O.A. della Sezione Stralcio ma da giudice togato di sezione ordinaria dello stesso tribunale, da un lato, non costituisce di per sé violazione della legge processuale da cui possa derivare la nullità della decisione (peraltro sotto tale profilo neppure dedotta), dall’altro, tanto meno può comportare l’applicazione al procedimento della disciplina previgente alle novelle suindicate e in particolare la non applicazione, quanto alla fase decisoria ed alla composizione dell’organo decidente, dell’art. 48, comma terzo, Ord.

Giud. nel testo vigente al momento della promulgazione della legge n. 276 del 1997 che lo richiama («Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell’esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio»).

Sotto il primo profilo, varrà rammentare che la sezione stralcio non costituisce un diverso organo di giustizia all’interno dell’ufficio giudiziario, ma una sua articolazione istituita con finalità di migliore distribuzione e più rapida definizione degli affari, con la conseguenza che la questione se una controversia spetti ad una sezione ordinaria ovvero ad una sezione stralcio non configura una questione di competenza e che, inoltre, la mancata devoluzione della causa alla sezione suddetta non integra un’ipotesi d’incompetenza funzionale ma una mera irregolarità, sanabile nei limiti previsti dall’art. 157 cod. proc. civ. (Cass. 21/05/2001, n. 6905; 31/01/2007, n. 2154; 07/10/2011, n. 20623).

Sotto il secondo profilo, varrà anche evidenziare che la disciplina dettata dal citato art. 12 legge n. 267 del 1997 non condiziona la propria operatività all’effettiva assegnazione della causa alla sezione 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 stralcio, né ad un giudice onorario aggregato, ed ancora che, a norma dell’art. 11, commi 1 e 5, l. cit., mentre è vietato assegnare alle sezioni stralcio ed ai G.O.A. cause di nuovo rito o cause di vecchio rito con riserva di collegialità, non è invece previsto un analogo ed inverso divieto alla trattazione di cause devolvibili alle sezioni stralcio, e secondo il rito per esse previsto, da parte di magistrato togato di sezione ordinaria, risolvendosi, come detto, tale assegnazione in una mera irregolarità sanabile ex art. 157 cod. proc. civ..

Non v’è alcun motivo, né testuale né logico-sistematico, perché in tale secondo caso, all’erronea assegnazione della causa a magistrato togato della sezione ordinaria debba anche per ciò solo seguire l’applicazione di un rito, quello previgente a decisione collegiale, comunque non più applicabile (se non per le cause che per legge non possono essere devolute alle sezioni stralcio per ragioni «intrinseche» legate alla materia trattata e non per ragioni diverse, quale quella rappresentata dalla mera erronea assegnazione alla sezione ordinaria).

7. Può comunque ad abundantiam osservarsi che, anche a potere diversamente opinare sul punto, la conclusione non muterebbe.

Ed infatti, a norma del quarto comma dell’art. 274-bis cod. proc. civ. — introdotto dall’art. 31, legge 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente abrogato dall’art. 67, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ma applicabile nella specie ratione temporis in virtù della norma transitoria di cui all’art. art. 135, lett. b), d.lgs. cit. — «alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma».

Se ne desume che la violazione delle norme in ordine alla composizione del tribunale costituisce vizio di costituzione del giudice e dunque è causa di nullità assoluta.

Tuttavia, in virtù del contestuale richiamo dell’art. 161, comma F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 primo, cod. proc. civ., anche tale nullità si converte in motivo di gravame, ma il suo rilievo non implica affatto che debba farsi luogo a remissione della causa al giudice di primo grado.

In questo senso si è espressa più volte questa Corte, affermando che alla nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d’ufficio, si applica, in forza della disciplina di cui all’art. 274-bis cod. proc. civ., il disposto degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., comma 1, e dunque il principio di conversione delle cause di nullità in motivi d’impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio de quo comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento dell’impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l’impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con i principi di cui agli artt.3, 24 e 25 Cost. o contraria ai principi di legalità (artt. 102 e 111 Cost.) (Cass. 07/10/2004, n. 19992; 11/10/2006, n. 21816).

Ne deriva nella specie — ove la questione, come detto, è stata effettivamente posta con l’appello — l’unica conseguenza della sua eventuale fondatezza sarebbe stata che la Corte d’appello, siccome giudice anche del merito, avrebbe dovuto esaminare quest’ultimo: cosa che, comunque, la corte leccese ha poi fatto, dovendosi pertanto anche per tal via escludere che il denunciato vizio, quand’anche sussistente (il che per quanto sopra detto è da escludere), possa produrre l’effetto cassatorio invocato.

8. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.

Nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

Pure ricondotta la doglianza a tale diversa prospettiva, nell’esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura (v.

Cass. Sez.

U. 24/07/2013, n. 17931), ne è tuttavia evidente l’estraneità al paradigma della citata previsione.

Lungi dall’evidenziare il «fatto storico», testuale o extratestuale, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, la censura prospetta profili di insufficienza o illogicità della motivazione, non più suscettibili, come noto, di sindacato in cassazione, fin quando almeno non si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, «purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053- 8054).F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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9. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, per diverse ragioni.

9.1. Anzitutto per manifesta inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

Il ricorrente omette invero di riportare il contenuto dell’atto di riassunzione ex art. 354 cod. proc. civ. indicato come inidoneo, diversamente da quanto valutato dalla Corte d’appello, a sanare il difetto di instaurazione del contraddittorio.

È invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v.

Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v.

Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez.

U 19/04/2016, n. 7701, in motivazione, e, da ultimo, Cass. Sez.

U 23/09/2019, n. 23553).

E ciò anche ove i motivi prospettino, come nella specie, vizi di natura processuale, essendo stato più volte al riguardo chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, che se è vero che, ove sia F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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U. 22/05/2012, n. 8077; Cass. 13/06/2014, n. 13546).

D’altro canto, ferma l’esizialità della carenza di adempimento dell’onere riproduttivo del contenuto dell’atto richiamato a fondamento della censura, mette conto anche rilevare, quanto all’onere di localizzazione in questo giudizio di legittimità, immanente all’art. 366 n. 6 c.p.c., che la ricorrente nemmeno ha dichiarato – come consente Cass. Sez.

U. n. 22726 del 2011 – di voler fare riferimento alla presenza dell’atto siccome fondante il motivo nel fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata.

9.2. Il motivo peraltro trascura, così evidenziando altro ed indipendente profilo di inammissibilità, l’ulteriore rilievo contenuto in sentenza, idoneo di per sé, alla stregua di autonoma ratio decidendi, a giustificare comunque la decisione sul punto: quello cioè che, con la costituzione nel giudizio riassunto, il Nuzzo era stato comunque posto nelle condizioni di avere diretta contezza della comparsa di intervento, in quanto presente «negli atti del giudizio», con conseguente esclusione di ogni lesione del suo diritto di difesa.

10. È infine inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale, in punto di prescrizione dell’azione revocatoria.

10.1. Trattasi, infatti, di questione nuova che non risulta trattata in tali esatti termini nei gradi di merito.

La sentenza d’appello si occupa invero della diversa questione della prescrizione — non dell’azione revocatoria ma — del diritto di credito per cui detta azione è stata proposta.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Va rammentato al riguardo che, secondo principio consolidato Data pubblicazione 12/05/2022 nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 15430/2018).

Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 15196 del 2018; n. 31227 del 2019).

10.2. Mette conto, per completezza, rilevare che un inciso vagamente riferibile alla tesi, che si rinviene a pag. 8, rigo 15, della sentenza (là dove la data di deposito della comparsa di intervento viene rapportata a quella di stipula dell’atto revocando), si rivela invece eccentrico se riferito alla questione della prescrizione del credito, mentre tale non sarebbe se riferito alla questione della prescrizione dell’azione revocatoria.

Sta di fatto che però, nell’introdurre all’esame del motivo d’appello, è chiaramente detto che questo riguardava «l’eccezione di prescrizione del diritto di credito per cui è richiesta la revocatoria» (v. sentenza, pag. 8, rigo 2).

In tale contesto non v’è motivo di ritenere che la Corte leccese intendesse riferirsi ad una eccezione di prescrizione dell’azione F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A risolvere tale incertezza avrebbe dovuto essere, come detto, il ricorrente attraverso: - anzitutto, la puntuale indicazione degli indicati contraddittori elementi testuali; - quindi, l’allegazione, rispettosa degli oneri di specificità, delle ragioni per cui era da ritenere che la questione effettivamente e ritualmente sottoposta all’esame della Corte territoriale era quella della prescrizione dell’azione revocatoria.

11. Entrambi i ricorsi devono essere in definitiva dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti – e, di quelli principali, tra loro in solido per l’unitarietà della posizione processuale – al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M. Rigetta entrambi i ricorsi.

Condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25886/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie, n. 106, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1/A; – controricorrente – F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie, n. 106, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1/A; – controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 706/2018, pubblicata il 2 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 21 ottobre 1994, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 l’inefficacia, nei propri confronti, ex art. 2901 cod. civ., dell’atto con il quale il primo, suo debitore cartolare, aveva venduto agli altri due, in data 22 febbraio 1994, un fabbricato per il corrispettivo di £ 120.000.000. 2. Vi resistettero, costituendosi in giudizio, i coniugi Miceli - [OSCURATO:PERSONA], mentre il Nuzzo restò contumace. 3. Successivamente, con atto depositato in cancelleria, spiegò intervento il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi, anche nei propri confronti, l’inefficacia del citato atto a tutela del credito vantato nei confronti del Nuzzo. La cancelleria, però, non provvide a inserire detta comparsa nel fascicolo di ufficio, né alle notifiche di legge. 4. Transatta la controversia tra le parti originarie, nel corso dell’udienza del 14 ottobre 1999 il Reho rinunciò agli atti e la rinuncia venne accettata dai convenuti costituiti nonché dal Nuzzo comparso personalmente. Nella stessa udienza il giudice istruttore dichiarò estinto il giudizio ed ordinò la cancellazione della causa dal ruolo. 5. Con istanza del 20 novembre 1999 il [OSCURATO:PERSONA] chiese al giudice adito di revocare l’ordinanza e di rimettere la causa sul ruolo, in quanto erroneamente quel giudice aveva omesso di decidere sulla sua domanda, ritualmente proposta con l’atto di intervento depositato. 6. Disposta la comparizione delle parti, all’esito dell’udienza all’uopo fissata la causa venne assunta in decisione. Con sentenza n. 843 in data 24 marzo 2001 il Tribunale confermò la dichiarazione di estinzione, rigettando la richiesta di revoca. 7. Interpose appello Intesa B.C.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sia in qualità di successore a titolo particolare del [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (da cui aveva acquistato il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), sia quale procuratore di quest’ultima.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Resistettero i coniugi Miceli - [OSCURATO:PERSONA] mentre restarono Data pubblicazione 12/05/2022 contumaci il Nuzzo e il Reho. Con sentenza n. 287 del 7 maggio 2004, la Corte di appello di Lecce, ferma restando l’ordinanza del 14 ottobre 1999 che aveva pronunciato l’estinzione del giudizio tra il Reho, il Nuzzo e la [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la sentenza nulla in quanto pronunciata a contraddittorio non integro, perché l’atto d’intervento non era stato mai notificato al contumace Nuzzo, e rimise la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.. 8. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in proprio e quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., riassunse la causa avanti il Tribunale di Lecce, riportandosi alle domande avanzate dal [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio riassunto si costituirono i coniugi predetti. 9. Questi ultimi avevano, però, anche proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce; conseguentemente il giudizio riassunto da [OSCURATO:PERSONA] venne sospeso. 10. Con sentenza n. 24546 del 20 novembre 2009, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso compensando le spese di lite. 11. Su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more succeduta a [OSCURATO:PERSONA]) venne quindi riassunto il giudizio avanti il Tribunale di Lecce. Con comparsa di costituzione del 12 ottobre 2010 in esso si costituì [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’estinzione del giudizio per mancata notifica, nei propri confronti, dell’atto di intervento del [OSCURATO:PERSONA] (del 15 gennaio 1999). 12. Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, emise quindi sentenza (n. 5227 del 30 ottobre 2015) con la quale, rilevato che l’immobile oggetto di compravendita rappresentava l’intero patrimonio immobiliare dell’alienante Nuzzo; che la vendita era avvenuta, qualche mese prima del fallimento del [OSCURATO:PERSONA], di cui il predetto era fideiussore, contestualmente alla alienazione di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 altri beni da parte del di lui coniuge; che il c.t.u. aveva valutato il Data pubblicazione 12/05/2022 bene in £. 180.000.000; che gli acquirenti, affini del Nuzzo, non si erano presentati a rendere l’interrogatorio formale; tanto rilevato, accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., successori nel diritto controverso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dell’atto di compravendita suindicato, ordinando la trascrizione della sentenza e condannando i convenuti al pagamento delle spese. 13. Pronunciando sui gravami separatamente interposti dal Nuzzo e dai coniugi Miceli - [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Lecce, previa riunione, con sentenza n. 706/2018 del 2 luglio 2018, li ha rigettati entrambi, confermando la decisione di primo grado e condannando i soccombenti alle spese del grado. 14. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione articolando due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale, affidato a tra motivi, al quale anche resiste [OSCURATO:SOCIETA]., con distinto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese nella presente sede. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., «nullità della sentenza e del procedimento; violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; omesso esame di fatto decisivo».F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 1.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha Data pubblicazione 12/05/2022 rigettato il primo motivo del gravame da essi proposto (nonché il primo identico motivo del gravame proposto dal Nuzzo), con il quale essi avevano dedotto la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata da giudice monocratico, anziché collegiale, come in tesi avrebbe dovuto essere trattandosi di causa c.d. di «vecchio rito», iniziata cioè prima del 30 aprile 1995, data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 (art. 90, comma 3, legge n. 353 del 1990, come sostituito dall’art. 9 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. con modif. nella legge 20 dicembre 1995 n. 534). Detti motivi sono stati disattesi dalla corte leccese sulla base delle seguenti considerazioni: — a seguito dell’entrata in vigore della legge 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle Sezioni Stralcio, la causa, bensì di vecchio rito e proprio per questo devoluta a tali sezioni (non essendo soggetta a riserva di collegialità), venne affidata ad un G.O.A., giudice onorario aggregato, il quale infatti emise la sentenza n. 843 del 24 marzo 2001 che aveva deciso sulla originaria domanda del Reho; — detto giudice onorario era dunque pienamente competente a decidere la causa e nessuna nullità era ravvisabile; — in ogni caso, l’eventuale (ma inesistente) inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non avrebbe comportato la rimessione della causa al giudice di primo grado essendo la Corte d’appello anche giudice del merito e come tale nel potere di deciderla. 1.2. Rilevano i ricorrenti che tale motivazione è viziata in radice dall’erroneo riferimento alla prima sentenza (in effetti correttamente emessa da un G.O.A.) e non a quella impugnata con l’appello, ossia la sentenza n. 5227 del 30 ottobre 2015, pronunciata dal Tribunale di Lecce, sezione ordinaria, in composizione monocratica, facendo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 applicazione del c.d. nuovo rito. Data pubblicazione 12/05/2022 Rammentato in premessa che detta sentenza (del 2015) era stata emessa nel giudizio di primo grado riassunto a seguito del rinvio disposto, ex art. 354 cod. proc. civ., dalla Corte di Appello di Lecce con la propria precedente sentenza n. 287 del 7 maggio 2004, sostengono che tale giudizio (riassunto) andava istruito e deciso secondo il «vecchio rito», nel mentre lo stesso (e la fase decisionale in particolare) aveva seguito il rito entrato in vigore a partire dal 1° maggio 1995, che, come noto, aveva radicalmente modificato sia la fase istruttoria (introducendo preclusioni in precedenza non previste), sia la fase decisionale (nella quale era stata resa meramente eventuale l’udienza di discussione). Il Tribunale aveva invece trattato il giudizio secondo il nuovo rito, trattenendo la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., con conseguente violazione delle norme processuali vigenti sino al 30 aprile 1995. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ.. Lamentano che la Corte d’appello ha fatto «malgoverno della corretta applicazione dei presupposti dell’azione revocatoria», aderendo alle conclusioni del primo giudice, senza però dare adeguata risposta alle censure che erano state mosse su alcuni fondamenti motivazionali di quella prima decisione, rappresentati: a) dal rapporto di affinità tra alienante e acquirenti (ritenuto irrilevante dalla Corte d’appello, che ha però osservato, secondo i ricorrenti erroneamente, che non erano comunque negati «rapporti di conoscenza e frequentazione»); b) dalla mancata prestazione dell’interrogatorio formale da parte del Miceli: argomento fatto oggetto in appello di motivo di gravame che, secondo i ricorrenti, era fondato (posto che l’interrogatorio era F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 stato in realtà reso) e rilevante (poiché il primo giudice aveva da tale pretesa mancata comparizione argomenti di prova ex art. 232 cod. proc. civ.) e che invece è stato erroneamente «liquidato» dai giudici d’appello sul non pertinente rilievo che le risultanze dell’interrogatorio non possono essere utilizzate a favore dell’interrogando; c) dagli esiti della disposta c.t.u. estimativa dell’immobile oggetto dell’atto dispositivo: su cui i ricorrenti affermano erano stati svolti «rilievi circostanziatissimi», erroneamente ritenuti superflui sia dal primo giudice che dal secondo. Lamentano comunque l’irrilevanza di tale dato, dal momento che l’eventuale differenza tra il prezzo indicato nell’atto e quello di mercato sarebbe tutt’al più indizio di una simulazione (dell’atto o del prezzo) e non di acquisto effettuato nella consapevolezza dell’esistenza di debiti in capo all’alienante. Altresì irrilevanti per analoghe considerazioni ed in parte privi anche di riscontro, affermano essere gli altri elementi valorizzati in sentenza, quali: a) il fatto che il bene compravenduto esaurisse il patrimonio immobiliare del Nuzzo; b) il fatto che, a distanza di pochi giorni, anche la moglie di quest’ultimo avesse disposto del proprio patrimonio; c) la incompatibilità dell’acquisto con la qualità di pensionati degli acquirenti. RICORSO NUZZO. 3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., «nullità della sentenza e del procedimento; violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; omesso esame di fatto decisivo». La censura è illustrata in termini pienamente sovrapponibili al primo motivo del ricorso principale. 4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 292 cod. proc. civ.». 4.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 rigettato il secondo motivo dell’appello proposto dal Nuzzo con il quale questi aveva dedotto la nullità dell’intero giudizio derivante dalla mancata notifica nei suoi confronti dell’originario atto di intervento del [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la Corte d’appello ha rilevato che, con la corretta instaurazione del successivo giudizio in riassunzione, la irregolarità del contraddittorio era stata sanata ed il Nuzzo era stato «portato a conoscenza della esistenza dell’atto di intervento (che trovava depositato negli atti del giudizio)». 4.2. Assume di contro il ricorrente che il ricorso per riassunzione non poteva ritenersi idoneo allo scopo, in quanto conteneva solo sommariamente la descrizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda proposta con il citato intervento e le relative conclusioni. 5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2903 cod. civ., in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria. Premette che in sentenza tale eccezione era stata rigettata sul duplice rilievo che: a) in caso di litisconsorzio necessario, la notifica di un atto nei confronti di uno solo dei litisconsorti è idonea a interrompere il corso della prescrizione anche nei confronti degli altri litisconsorti (nei confronti dei quali l’atto non sia stato notificato); b) nella specie, la prescrizione doveva considerarsi utilmente interrotta in data 12 gennaio 1999, per effetto del deposito dell’atto di intervento in cancelleria, idoneo a portare a conoscenza l’atto nei confronti delle parti già costituite e quindi ad interrompere la prescrizione pure nei confronti del litisconsorte Nuzzo, benché contumace. Il ricorrente censura la seconda parte di tale motivazione, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 rilevando che: Data pubblicazione 12/05/2022 — nel caso di deposito in cancelleria dell’atto di intervento, il momento della costituzione del contraddittorio è posticipato: a) nei confronti delle parti costituite alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi del secondo comma dell’art. 267 cod. proc. civ., ovvero, mancando (come nel caso in esame) tale comunicazione, nell’udienza già fissata; b) nei confronti delle parti contumaci, all’atto della notifica della comparsa di intervento contente la domanda contro le stesse proposte (v. Cass. 1995 n. 3905); — nel caso di specie il contraddittorio tra il Banco, il Reho, il Miceli e la [OSCURATO:PERSONA] si era costituito non all’udienza istruttoria di rinvio del 15 gennaio 1999, poiché non tenuta, ma a quella successiva del 14 ottobre 1999, oltre il quinquennio, dunque, dalla data dell’atto oggetto di revocatoria. 6. Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale, congiuntamente esaminabili in quanto, come detto, pienamente sovrapponibili, sono infondati, anche se la motivazione addotta dalla Corte di merito deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ., nei termini che seguono. È invero certamente errato, come rilevato dai ricorrenti, il riferimento in motivazione alla prima sentenza resa dal tribunale nel presente procedimento — quella cioè emessa dal G.O.A. della Sezione Stralcio in data 24 marzo 2001 — essendo invece chiaro che il vizio processuale era stato dedotto, in appello, con riferimento alla diversa sentenza appellata, pronunciata quattro anni dopo dal Tribunale in composizione monocratica nel giudizio riassunto ex art. 354 cod. proc. civ. (sent. n. 5227 del 30 ottobre 2015). La parte restante dell’argomentazione svolta in sentenza, però, sebbene da riferire a tale diversa pronuncia, rimane sostanzialmente corretta.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Non è dubbio, infatti (ed è pacifico del resto tra le parti), che, nonostante la riassunzione ed anzi proprio per effetto di essa, in quanto tempestiva, il procedimento mantenga l’identità segnata dall’iniziale atto introduttivo (risalente, come detto, al 21 ottobre 1994). Alla stregua, dunque, del discrimine temporale indicato dalla norma transitoria di cui all’art. 90, comma 3, legge 26 novembre 1990, n. 353, nel testo da ultimo modificato dall’art. 9, comma 1, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 — a tenore della quale, giova rammentare, «i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore» — la causa andava considerata di «vecchio rito». Ciò però non autorizza la conclusione che ne traggono i ricorrenti, circa le norme processuali da osservare quanto in particolare alla composizione dell’organo decidente. Una tale tesi infatti omette di considerare che proprio il fatto che il giudizio riassunto doveva considerarsi una mera prosecuzione di quello introdotto anteriormente al 30 aprile 1995, lo rendeva soggetto alla disciplina successivamente introdotta dalla legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari): e, segnatamente, alla norma di cui all’art. 12, a tenore della quale «In deroga a quanto stabilito dall’articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall’art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534: a) la disposizione di cui all’articolo 48, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente Data pubblicazione 12/05/2022 legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale; …». La circostanza che la sentenza in questione sia stata emessa non dal G.O.A. della Sezione Stralcio ma da giudice togato di sezione ordinaria dello stesso tribunale, da un lato, non costituisce di per sé violazione della legge processuale da cui possa derivare la nullità della decisione (peraltro sotto tale profilo neppure dedotta), dall’altro, tanto meno può comportare l’applicazione al procedimento della disciplina previgente alle novelle suindicate e in particolare la non applicazione, quanto alla fase decisoria ed alla composizione dell’organo decidente, dell’art. 48, comma terzo, Ord. Giud. nel testo vigente al momento della promulgazione della legge n. 276 del 1997 che lo richiama («Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell’esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio»). Sotto il primo profilo, varrà rammentare che la sezione stralcio non costituisce un diverso organo di giustizia all’interno dell’ufficio giudiziario, ma una sua articolazione istituita con finalità di migliore distribuzione e più rapida definizione degli affari, con la conseguenza che la questione se una controversia spetti ad una sezione ordinaria ovvero ad una sezione stralcio non configura una questione di competenza e che, inoltre, la mancata devoluzione della causa alla sezione suddetta non integra un’ipotesi d’incompetenza funzionale ma una mera irregolarità, sanabile nei limiti previsti dall’art. 157 cod. proc. civ. (Cass. 21/05/2001, n. 6905; 31/01/2007, n. 2154; 07/10/2011, n. 20623). Sotto il secondo profilo, varrà anche evidenziare che la disciplina dettata dal citato art. 12 legge n. 267 del 1997 non condiziona la propria operatività all’effettiva assegnazione della causa alla sezione 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 stralcio, né ad un giudice onorario aggregato, ed ancora che, a norma dell’art. 11, commi 1 e 5, l. cit., mentre è vietato assegnare alle sezioni stralcio ed ai G.O.A. cause di nuovo rito o cause di vecchio rito con riserva di collegialità, non è invece previsto un analogo ed inverso divieto alla trattazione di cause devolvibili alle sezioni stralcio, e secondo il rito per esse previsto, da parte di magistrato togato di sezione ordinaria, risolvendosi, come detto, tale assegnazione in una mera irregolarità sanabile ex art. 157 cod. proc. civ.. Non v’è alcun motivo, né testuale né logico-sistematico, perché in tale secondo caso, all’erronea assegnazione della causa a magistrato togato della sezione ordinaria debba anche per ciò solo seguire l’applicazione di un rito, quello previgente a decisione collegiale, comunque non più applicabile (se non per le cause che per legge non possono essere devolute alle sezioni stralcio per ragioni «intrinseche» legate alla materia trattata e non per ragioni diverse, quale quella rappresentata dalla mera erronea assegnazione alla sezione ordinaria). 7. Può comunque ad abundantiam osservarsi che, anche a potere diversamente opinare sul punto, la conclusione non muterebbe. Ed infatti, a norma del quarto comma dell’art. 274-bis cod. proc. civ. — introdotto dall’art. 31, legge 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente abrogato dall’art. 67, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ma applicabile nella specie ratione temporis in virtù della norma transitoria di cui all’art. art. 135, lett. b), d.lgs. cit. — «alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma». Se ne desume che la violazione delle norme in ordine alla composizione del tribunale costituisce vizio di costituzione del giudice e dunque è causa di nullità assoluta. Tuttavia, in virtù del contestuale richiamo dell’art. 161, comma F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 primo, cod. proc. civ., anche tale nullità si converte in motivo di gravame, ma il suo rilievo non implica affatto che debba farsi luogo a remissione della causa al giudice di primo grado. In questo senso si è espressa più volte questa Corte, affermando che alla nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d’ufficio, si applica, in forza della disciplina di cui all’art. 274-bis cod. proc. civ., il disposto degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., comma 1, e dunque il principio di conversione delle cause di nullità in motivi d’impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio de quo comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento dell’impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l’impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con i principi di cui agli artt.3, 24 e 25 Cost. o contraria ai principi di legalità (artt. 102 e 111 Cost.) (Cass. 07/10/2004, n. 19992; 11/10/2006, n. 21816). Ne deriva nella specie — ove la questione, come detto, è stata effettivamente posta con l’appello — l’unica conseguenza della sua eventuale fondatezza sarebbe stata che la Corte d’appello, siccome giudice anche del merito, avrebbe dovuto esaminare quest’ultimo: cosa che, comunque, la corte leccese ha poi fatto, dovendosi pertanto anche per tal via escludere che il denunciato vizio, quand’anche sussistente (il che per quanto sopra detto è da escludere), possa produrre l’effetto cassatorio invocato. 8. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013). In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle. Nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. Pure ricondotta la doglianza a tale diversa prospettiva, nell’esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), ne è tuttavia evidente l’estraneità al paradigma della citata previsione. Lungi dall’evidenziare il «fatto storico», testuale o extratestuale, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, la censura prospetta profili di insufficienza o illogicità della motivazione, non più suscettibili, come noto, di sindacato in cassazione, fin quando almeno non si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, «purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053- 8054).F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Il che è nella specie da escludere, essendo perfettamente Data pubblicazione 12/05/2022 comprensibile e congruo il percorso argomentativo esposto in sentenza, peraltro fondato anche su elementi (quale ad es. la mancata prova del versamento del prezzo) non attinti da alcuna specifica doglianza. 9. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, per diverse ragioni. 9.1. Anzitutto per manifesta inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Il ricorrente omette invero di riportare il contenuto dell’atto di riassunzione ex art. 354 cod. proc. civ. indicato come inidoneo, diversamente da quanto valutato dalla Corte d’appello, a sanare il difetto di instaurazione del contraddittorio. È invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701, in motivazione, e, da ultimo, Cass. Sez. U 23/09/2019, n. 23553). E ciò anche ove i motivi prospettino, come nella specie, vizi di natura processuale, essendo stato più volte al riguardo chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, che se è vero che, ove sia F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità è investito del Data pubblicazione 12/05/2022 potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, resta pur sempre fermo che a tale esame può procedersi in quanto la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art.366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077; Cass. 13/06/2014, n. 13546). D’altro canto, ferma l’esizialità della carenza di adempimento dell’onere riproduttivo del contenuto dell’atto richiamato a fondamento della censura, mette conto anche rilevare, quanto all’onere di localizzazione in questo giudizio di legittimità, immanente all’art. 366 n. 6 c.p.c., che la ricorrente nemmeno ha dichiarato – come consente Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011 – di voler fare riferimento alla presenza dell’atto siccome fondante il motivo nel fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata. 9.2. Il motivo peraltro trascura, così evidenziando altro ed indipendente profilo di inammissibilità, l’ulteriore rilievo contenuto in sentenza, idoneo di per sé, alla stregua di autonoma ratio decidendi, a giustificare comunque la decisione sul punto: quello cioè che, con la costituzione nel giudizio riassunto, il Nuzzo era stato comunque posto nelle condizioni di avere diretta contezza della comparsa di intervento, in quanto presente «negli atti del giudizio», con conseguente esclusione di ogni lesione del suo diritto di difesa. 10. È infine inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale, in punto di prescrizione dell’azione revocatoria. 10.1. Trattasi, infatti, di questione nuova che non risulta trattata in tali esatti termini nei gradi di merito. La sentenza d’appello si occupa invero della diversa questione della prescrizione — non dell’azione revocatoria ma — del diritto di credito per cui detta azione è stata proposta.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Va rammentato al riguardo che, secondo principio consolidato Data pubblicazione 12/05/2022 nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 15430/2018). Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 15196 del 2018; n. 31227 del 2019). 10.2. Mette conto, per completezza, rilevare che un inciso vagamente riferibile alla tesi, che si rinviene a pag. 8, rigo 15, della sentenza (là dove la data di deposito della comparsa di intervento viene rapportata a quella di stipula dell’atto revocando), si rivela invece eccentrico se riferito alla questione della prescrizione del credito, mentre tale non sarebbe se riferito alla questione della prescrizione dell’azione revocatoria. Sta di fatto che però, nell’introdurre all’esame del motivo d’appello, è chiaramente detto che questo riguardava «l’eccezione di prescrizione del diritto di credito per cui è richiesta la revocatoria» (v. sentenza, pag. 8, rigo 2). In tale contesto non v’è motivo di ritenere che la Corte leccese intendesse riferirsi ad una eccezione di prescrizione dell’azione F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 revocatoria e che sia l’iniziale indicazione ad essere frutto di mero errore materiale, piuttosto che non l’inciso successivo del rigo 15 mero errore argomentativo. A risolvere tale incertezza avrebbe dovuto essere, come detto, il ricorrente attraverso: - anzitutto, la puntuale indicazione degli indicati contraddittori elementi testuali; - quindi, l’allegazione, rispettosa degli oneri di specificità, delle ragioni per cui era da ritenere che la questione effettivamente e ritualmente sottoposta all’esame della Corte territoriale era quella della prescrizione dell’azione revocatoria. 11. Entrambi i ricorsi devono essere in definitiva dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti – e, di quelli principali, tra loro in solido per l’unitarietà della posizione processuale – al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. Rigetta entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25886/2019 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15188/2022 Euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del Data pubblicazione 12/05/2022 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove d
Sentenza Cassazione n. 15188/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris