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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23864/2026

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ore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale non indicato).- INTIMATO -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno - n.4139/5/2019, depositata il 14 maggio 2019, non notificata.Numero registro generale 37568/2019Numero sezionale 5440/2026Numero di raccolta generale 23864/2026Data pubblicazione 22/07/2026UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’8 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio avevarideterminato la rendita catastale di due immobili del contribuente,rettificando, in esito a procedura DOCFA, la classe da questi proposta.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – Sezionedistaccata di Salerno - in riforma della pronuncia di primo grado (chein base all’espletata consulenza tecnica di uffici aveva stabilito, perentrambi i beni, la classe 5), accoglieva l’appello del contribuente edannullava l’avviso impugnato.Ciò reputando che l’atto non fosse motivato in ragione del fattoche «[…] la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita èderivata proprio da una valutazione tecnica sul valore economico deibeni accertati (cfr. da ult.

Cass. 23/05/2018 n. 12777 […]»,aggiungendo che «[…] avendo evocato in astratto il metodo cd.comparativo ai fini dell’attribuzione del nuovo classamento,l’Amministrazione avrebbe dovuto non solo indicare specificamente ifabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, ma ancheevidenziare il loro classamento e descrivere le caratteristicheanaloghe che li rendevano similari all’unità immobiliare oggetto diriclassamento (cfr. Cass. 12.10.2018, n. 25540 […])» (così allepagine nn. 5 e 6 della sentenza impugnata).3.

Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2019 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso contro la medesima pronuncia, sulla basedi un unico motivo, successivamente illustrato con memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato.Numero registro generale 37568/2019Numero sezionale 5440/2026Numero di raccolta generale 23864/2026Data pubblicazione 22/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost, 112 e 132, primo comma,num. 4, c.p.c., nonché degli artt. 2 d.l. 16/1993 (convertito in leggen. 75/1993) 3, comma 1, d.m. n. 701/1994 e 7 della legge n.212/2000, contestando la valutazione operata dalla Commissioneregionale sul rilievo che nella fattispecie non erano state disattese leindicazioni di fatto fornite dal contribuente, avendo l’Ufficio attribuitoun diverso valore economico all’immobile in funzione delle suecaratteristiche intrinseche ed estrinseche, non essendone stataaccettata la classe proposta solo per un diverso giudizio estimativo.2.

Il motivo è fondato.Nell’elaborazione di questa Corte ricorre, infatti, costantemente ilprincipio secondo cui in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.Soltanto qualora vi sia una diversa valutazione degli elementi difatto, la motivazione deve, invece, essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso” (cfr. tra le tante, anche da ultimo, Cass.,Sez.

T, 22 giugno 2026, n. 21168; Cass., Sez.

T, 18 giugno 2026, n.Numero registro generale 37568/2019Numero sezionale 5440/2026Numero di raccolta generale 23864/2026Data pubblicazione 22/07/202620670; Cass., Sez.

T, 20 maggio 2026, n. 15351; Cass., Sez.

T, 29aprile 2026, n. 11729; Cass., Sez.

T, 20 maggio 2025, n. 13521, cherichiama Cass. Sez. 5, 19 novembre 2024, n. 29754; in precedenzaCass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809;Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247;Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez.6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021,n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024,n. 9127; nello stesso senso, Cass., Sez.

T., 11 agosto 2025, n.23079).Tanto più nel caso - come quello in rassegna – in cui ilriclassamento di immobili è intervenuto solo per modificare la classe,che - come correttamente osservato dall’Agenzia – costituisceespressione di un giudizio tecnico sul valore economico del bene,siccome basata, ai sensi dell’art. 9 r.d.l. n. 652/1939 sulla stima dellarendita lorda media ordinaria ritraibile dall’unità immobiliare (v.Cass., Sez.

T, 30 giugno 2026, n. 22481; Cass., Sez.

T., 30 giugno2026, n. 22490).3.

L’illustrata valutazione del giudice regionale si è chiaramentediscostata da tali principi, mostrando, nella parte in cui hasottolineato l’esigenza di una indicazione e descrizione dellecaratteristiche tipologiche dei beni presi in comparazione, diconfondere, in realtà, profili che vanno tenuti distinti, vale a dire lamotivazione dell’avviso e la dimostrazione (prova) dei fatti costitutividella pretesa fiscale.Numero registro generale 37568/2019Numero sezionale 5440/2026Numero di raccolta generale 23864/2026Data pubblicazione 22/07/2026E ciò, senza considerare che «La motivazione dell'avviso diaccertamento costituisce requisito formale di validità dell'attoimpositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementidimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazionedei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzioneprobatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto dettapretesa (cfr., tra le tante, Cass. Sez.

T., 14 maggio 2024, n. 13305,che richiama Cass. Sez.

T., 21 febbraio 2020, n. 4639 e, nello stessosenso, Cass. 5 aprile 2013, n. 8399; Cass. 28 settembre 2020, n.20428; Cass. 10 maggio 2022, n. 14744).4.

Tanto giustifica l’accoglimento del ricorso e la cassazione dellasentenza impugnata.5.

Va precisato che non occorrono accertamenti in fatto,risultando l’appello essere stato proposto solo per il dedotto vizio dimotivazione dell’avviso di accertamento, a fronte di una sentenza diprimo grado che aveva accertato la classe 5, senza che talestatuizione abbia costituito motivo di gravame.Ciò comporta che la causa va semplicemente cassata senza rinvio,stante il giudicato interno sulla determinazione della classe.6.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti inconsiderazione del suo complessivo esito, in cui l’Agenzia è risultataparzialmente soccombente.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassasenza rinvio la sentenza impugnata.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Numero registro generale 37568/2019Numero sezionale 5440/2026Numero di raccolta generale 23864/2026Data pubblicazione 22/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale non indicato).- INTIMATO -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno - n.4139/5/2019, depositata il 14 maggio 2019, non notificata.Numero registro generale 37568/2019Numero sezionale 5440/2026Numero di raccolta generale 23864/2026Data pubblicazione 22/07/2026UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’8 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio avevarideterminato la rendita catastale di due immobili del contribuente,rettificando, in esito a procedura DOCFA, la classe da questi proposta.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – Sezionedistaccata di Salerno - in riforma della pronuncia di primo grado (chein base all’espletata consulenza tecnica di uffici aveva stabilito, perentrambi i beni, la classe 5), accoglieva l’appello del contribuente edannullava l’avviso impugnato.Ciò reputando che l’atto non fosse motivato in ragione del fattoche «[…] la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita èderivata proprio da una valutazione tecnica sul valore economico deibeni accertati (cfr. da ult. Cass. 23/05/2018 n. 12777 […]»,aggiungendo che «[…] avendo evocato in astratto il metodo cd.comparativo ai fini dell’attribuzione del nuovo classamento,l’Amministrazione avrebbe dovuto non solo indicare specificamente ifabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, ma ancheevidenziare il loro classamento e descrivere le caratteristicheanaloghe che li rendevano similari all’unità immobiliare oggetto diriclassamento (cfr. Cass. 12.10.2018, n. 25540 […])» (così allepagine nn. 5 e 6 della sentenza impugnata).3. Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2019 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso contro la medesima pronuncia, sulla basedi un unico motivo, successivamente illustrato con memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato.Numero registro generale 37568/2019Numero sezionale 5440/2026Numero di raccolta generale 23864/2026Data pubblicazione 22/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost, 112 e 132, primo comma,num. 4, c.p.c., nonché degli artt. 2 d.l. 16/1993 (convertito in leggen. 75/1993) 3, comma 1, d.m. n. 701/1994 e 7 della legge n.212/2000, contestando la valutazione operata dalla Commissioneregionale sul rilievo che nella fattispecie non erano state disattese leindicazioni di fatto fornite dal contribuente, avendo l’Ufficio attribuitoun diverso valore economico all’immobile in funzione delle suecaratteristiche intrinseche ed estrinseche, non essendone stataaccettata la classe proposta solo per un diverso giudizio estimativo.2. Il motivo è fondato.Nell’elaborazione di questa Corte ricorre, infatti, costantemente ilprincipio secondo cui in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.Soltanto qualora vi sia una diversa valutazione degli elementi difatto, la motivazione deve, invece, essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso” (cfr. tra le tante, anche da ultimo, Cass.,Sez. T, 22 giugno 2026, n. 21168; Cass., Sez. T, 18 giugno 2026, n.Numero registro generale 37568/2019Numero sezionale 5440/2026Numero di raccolta generale 23864/2026Data pubblicazione 22/07/202620670; Cass., Sez. T, 20 maggio 2026, n. 15351; Cass., Sez. T, 29aprile 2026, n. 11729; Cass., Sez. T, 20 maggio 2025, n. 13521, cherichiama Cass. Sez. 5, 19 novembre 2024, n. 29754; in precedenzaCass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809;Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247;Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez.6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021,n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024,n. 9127; nello stesso senso, Cass., Sez. T., 11 agosto 2025, n.23079).Tanto più nel caso - come quello in rassegna – in cui ilriclassamento di immobili è intervenuto solo per modificare la classe,che - come correttamente osservato dall’Agenzia – costituisceespressione di un giudizio tecnico sul valore economico del bene,siccome basata, ai sensi dell’art. 9 r.d.l. n. 652/1939 sulla stima dellarendita lorda media ordinaria ritraibile dall’unità immobiliare (v.Cass., Sez. T, 30 giugno 2026, n. 22481; Cass., Sez. T., 30 giugno2026, n. 22490).3. L’illustrata valutazione del giudice regionale si è chiaramentediscostata da tali principi, mostrando, nella parte in cui hasottolineato l’esigenza di una indicazione e descrizione dellecaratteristiche tipologiche dei beni presi in comparazione, diconfondere, in realtà, profili che vanno tenuti distinti, vale a dire lamotivazione dell’avviso e la dimostrazione (prova) dei fatti costitutividella pretesa fiscale.Numero registro generale 37568/2019Numero sezionale 5440/2026Numero di raccolta generale 23864/2026Data pubblicazione 22/07/2026E ciò, senza considerare che «La motivazione dell'avviso diaccertamento costituisce requisito formale di validità dell'attoimpositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementidimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazionedei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzioneprobatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto dettapretesa (cfr., tra le tante, Cass. Sez. T., 14 maggio 2024, n. 13305,che richiama Cass. Sez. T., 21 febbraio 2020, n. 4639 e, nello stessosenso, Cass. 5 aprile 2013, n. 8399; Cass. 28 settembre 2020, n.20428; Cass. 10 maggio 2022, n. 14744).4. Tanto giustifica l’accoglimento del ricorso e la cassazione dellasentenza impugnata.5. Va precisato che non occorrono accertamenti in fatto,risultando l’appello essere stato proposto solo per il dedotto vizio dimotivazione dell’avviso di accertamento, a fronte di una sentenza diprimo grado che aveva accertato la classe 5, senza che talestatuizione abbia costituito motivo di gravame.Ciò comporta che la causa va semplicemente cassata senza rinvio,stante il giudicato interno sulla determinazione della classe.6. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti inconsiderazione del suo complessivo esito, in cui l’Agenzia è risultataparzialmente soccombente. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassasenza rinvio la sentenza impugnata.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Numero registro generale 37568/2019Numero sezionale 5440/2026Numero di raccolta generale 23864/2026Data pubblicazione 22/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
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